L'art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n.132, prevede che il Prefetto predisponga il Piano di Emergenza Esterna (PEE) per ridurre o mitigare, tramite l'attivazione coordinata degli Enti di soccorso e di emergenza, gli effetti di un eventuale incidente all'interno di un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, con potenziale ricaduta sulle aree esterne al perimetro.
Il PEE è un piano di protezione civile che organizza, con procedure condivise con le altre amministrazioni pubbliche e private locali, le risorse disponibili sul territorio che devono essere attivate in caso di emergenza, a seconda della gravità dell'evento.
Il PEE viene elaborato sulla base delle informazioni fornite dal Gestore dell'impianto al Prefetto tramite il modello C2 allegato alle Linee Guida contenute nel D.P.C.M. 27 agosto 2021, G.U. n. 240 del 7 ottobre 2021.
Chi deve compilare il modello C2
Il Gestore dell'Azienda, subito dopo avere ottenuto il rilascio di una nuova autorizzazione o di un'autorizzazione avente ad oggetto il rinnovo o la modifica di quella precedente per sostanziali variazioni strutturali dell'azienda o dei quantitativi e delle tipologie dei prodotti stoccati/trattati.
Cosa fare
Il Gestore dell'impianto entro 30 giorni fornisce le informazioni al Prefetto tramite la compilazione in formato digitale del modello C2 accedendo all'apposita piattaforma informatica con il link https://peerifiuti.vigilfuoco.it/peerifiuti-web/login e accreditandosi con lo SPID. In tale piattaforma vengono calcolati in automatico l'Indice di Rischio dell'impianto e l'ampiezza dell'area di attenzione sulla quale pianificare gli interventi di soccorso in caso di incidente con ricadute all'esterno dello stesso.
Riferimenti normativi
- art. 26-bis del Decreto Legge 4 Ottobre 2018, n.113;
- D.P.C.M. 27 agosto 2021, G.U. n. 240 del 7 ottobre 2021
Ultimo aggiornamento
Lunedì 24 Giugno 2024, ore 10:27