Il Prefetto è tenuto a predisporre il Piano di Emergenza Esterna (PEE) per ridurre o mitigare, tramite l'attivazione coordinata degli Enti di soccorso e di emergenza, gli effetti di un eventuale incidente rilevante all'interno di uno stabilimento industriale "Seveso", con potenziale ricaduta sulle aree esterne al perimetro

Il PEE è un piano di protezione civile che organizza, con procedure condivise con le altre amministrazioni pubbliche e private locali, le risorse disponibili sul territorio che devono essere attivate in caso di emergenza, a seconda della gravità dell'evento.

Definisce inoltre l'area di rischio che potrebbe essere  coinvolta dagli effetti dello scenario incidentale: tale area viene suddivisa in tre zone, nelle quali gli esiti dello scenario incidentale variano a seconda della minore o maggiore distanza dal punto di origine dell'incidente.

Inoltre il PEE viene verificato e aggiornato anche a seguito di esercitazioni programmate di vario livello, per garantire l'efficacia delle procedure stabilite e della catena delle comunicazioni tra i soggetti coinvolti, nonché l'adeguata informazione alla popolazione e la correttezza dei comportamenti da adottare.

Riferimenti Normativi

  • Decreto 29 settembre 2016, n. 200 (Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 257 del 3-11-2016)
  • Decreto 1° luglio 2016, n. 148 (Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 179 del 2-8-2016)
  • Decreto 6 giugno 2016, n. 138 (Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 170 del 22-7-2016)
  • D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Nel Supplemento Ordinario n. 38/L alla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; tale decreto recepisce la direttiva 2012/18/UE (cd Seveso III) relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e sostituisce pertanto il decreto legislativo n. 334/99 e s.m.i.)
  • D.P.C.M. 16 febbraio 2007 (Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale)
  • D.P.C.M. 25 febbraio 2005 (Linee guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna)
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Ultimo aggiornamento
Lunedì 14 Ottobre 2024, ore 16:27