SANZIONI AMMINISTRATIVE DEPENALIZZATE - COVID 19

L'Ufficio sanzioni amministrative depenalizzate, tratta le violazioni depenalizzate diverse dal Codice della Strada e dall'emissione di assegni bancari e postali, in tale fattispecie, rientrano le violazioni relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

RICORSO

Il soggetto a carico del quale è stato redatto il verbale di contestazione può presentare ricorso, in carta semplice, entro 30 giorni dalla notifica del verbale o dalla contestazione dell'infrazione, direttamente al Prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione o per il tramite dell'organo accertatore.

La Prefettura può accogliere il ricorso oppure emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento.
 

AUDIZIONE

Il ricorrente può chiedere di essere ascoltato personalmente ai sensi dell'a art.18 della legge 689/1981.
La Prefettura può accogliere il ricorso oppure emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento.
 

Avverso l'ordinanza ingiunzione l'interessato può presentare ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

L'art. 26 della Legge 689/81 prevede la possibilità di concedere il pagamento rateale della sanzione a coloro che ne facciano richiesta e che versino in condizioni economiche disagiate (vedi modello allegato)

Nel caso di pagamento della somma indicata nel verbale, il Prefetto emette il provvedimento di archiviazione.


Si evidenzia che, contro l'ordinanza d'ingiunzione l'interessato può proporre ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Giudice di Pace competente in relazione al luogo della violazione (art. 22 bis legge 689/1981)

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 11 Settembre 2024, ore 19:27
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