VICEPREFETTO:Dott.ssa Maria Giulia BORRIELLO
Email: mariagiulia.borriello@interno.it

Area I - Ufficio Antimafia

Addetto: Sig.ra Doriana Carniato 0444/338419 doriana.carniato@interno.it -  Sig. Massimo Meneghini 0444/338617 massimo.meneghini@interno.it  - Sig.ra Cinzia Durastante 0444/338497 cinzia.durastante@interno.it
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: 2° piano
Email dell'ufficio: protocollo.prefvi@pec.interno.it 

                                        

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011 , inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all' art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all' art. 176 del D. Lgs. 163/2006) acquisiscono d'ufficio , tramite le prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni). 

La comunicazione antimafia ( art. 84 comma 2 del D. Lgs 159/2011) 

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' art. 67 del D. Lgs. 159/2011. 

Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia ( art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011): 

  • Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all' art. 5 del D. Lgs. 159/2011; 
  • Condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all' art. 51, comma 3- bis c.p.p. 

La comunicazione antimafia va richiesta per ottenere: 

  1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio; 
  2. Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; 
  3. Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria; 
  4. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; 
  5. Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; 
  6. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; 
  7. Licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti; 
  8. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 5.000.000,00 (iva esclusa); 
  9. Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 200.000,00 (iva esclusa); 
  10. Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011): 
    • Opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.000.000,00; 
    • Forniture e servizi: inferiore a € 400.000,00. 

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività ( art. 20 Direttiva 2004/17/CE). 

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa. 

La comunicazione antimafia non va richiesta nei seguenti casi ( art. 83, comma 3 del D. Lgs 159/2011): 

  1. Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all' art. 176 del D. Lgs. 163/2006; 
  2. Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall' art. 67 del D. Lgs. 159/2011; 
  3. Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza; 
  4. Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale; 
  5. Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i € 150.000,00; 

Non va richiesta, inoltre, per i rapporti fra privati e per le verifiche di cui all' art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006. 

In tutti i casi suddetti le richieste erroneamente presentate saranno restituite. 

Competenza al rilascio della comunicazione antimafia ( art. 87.1 D. Lgs 159/2011) 

La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno sede gli Enti pubblici/Stazioni Appaltanti indicati nell'art 83 del D. Lgs. 159/2011. 

Per effetto delle nuove disposizioni non sarà più possibile equiparare il certificato della C.C.I.A.A. munito della "dicitura antimafia" alla comunicazione antimafia. 

Procedimento di rilascio della comunicazione antimafia ( artt. 89 e 99, comma 2 bis D. Lgs. 159/2011): 

  1. Istanza di rilascio comunicazione antimafia ( art. 99, comma 2 bis D. Lgs. 159/2011) 
    Gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno richiedere alla Prefettura (in cui ha la sede l'Ente Pubblico/Stazione Appaltante) il rilascio della comunicazione antimafia (vedi modello 1). 
    La Prefettura provvederà ad istruire le istanze mediante l'utilizzo del collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all' art. 8 della legge 1° aprile 1981 n. 121, al fine si verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' art. 67 del D. Lgs. 159/2011. 
  2. Autocertificazione ( art. 89 D. Lgs 159/2011) 
    La dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all' art. 67 del D. Lgs. 159/2011 è equiparabile alla comunicazione antimafia nei casi previsti dall'art 89 del D. Lgs. 159/2011 (vedi modello 2). 
    In tali casi, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno acquisire dal soggetto interessato (persona fisica o società) al rilascio della comunicazione antimafia la dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all' art. 67 del D. Lgs. 159/2011. Successivamente, gli Enti Pubblici/Stazione Appaltanti potranno trasmettere tali dichiarazioni sostitutive a questa Prefettura che procederà alle verifiche di cui all' art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione 

 

 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 12 Gennaio 2024, ore 10:25