I dati relativi ai titolari di incarichi di consulenza o collaborazione vengono comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che ne consente la consultazione, anche per nominativo (articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni).

I dati vengono pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla sua cessazione (articolo 15 comma 4 d.lgs. 33/2013).

La pubblicazione delle suddette informazioni e la comunicazione alla Presidenza del consiglio dei ministri  - Dipartimento della funzione pubblica è condizione necessaria per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi (articolo 15, comma 2, d.lgs. n. 33/2013).

 

Non sono presenti consulenti e collaboratori.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 3 Ottobre 2024, ore 17:32