COMUNICAZIONE ANTIMAFIA  (ex art. 87 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni)

Si avvisano gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti e, più in generale, i soggetti di cui all'art. 97 comma 1 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., che dal 07 gennaio 2016 la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) per il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia è pienamente operativa.

Così come previsto dagli artt. 87 e 90 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni la comunicazione e l'informazione antimafia devono essere acquisite mediante consultazione dalla B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente autorizzati.

Pertanto le richieste di documentazione antimafia che perverranno dal 07/01/2016 a questa Prefettura mediante modalità differenti dalla consultazione della banca dati nazionale saranno restituite.  

MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

I soggetti aventi sede a Caltanissetta o provincia, indicati dall'art. 97, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, potranno richiedere, esclusivamente via P.E.C. all'indirizzo protocollo.prefcl@pec.interno.it, alla Prefettura di Caltanissetta il rilascio degli accrediti per la consultazione della Banca Dati Nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Caltanissetta: Servizi ai cittadini/Come fare per/Certificazione antimafia/Accreditamento Banca Dati Nazionale Antimafia.

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159 del 06/09/2011 (art. 84, co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.)

CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA (art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)

La comunicazione antimafia deve essere acquisita dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006.

COME FARE LA RICHIESTA  (art. 87 comma 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)

La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della Banca Dati Nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis.

In tali casi la comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'art. 2508 del C.C..

Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabilite nel territorio dello Stato, la comunicazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 hanno sede.

La comunicazione antimafia va richiesta per ottenere:

  • licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
  • concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano
  • richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
  • concessione di costruzione gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria;
  • iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
  • attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
  • altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  • licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti;
  • contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 5.225.000,00 (IVA esclusa);
  • contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 209.000,00 ( IVA esclusa).

Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2014/25/UE (come modificata dal Regolamento UE n. 2015/2171):

  • opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.225.000,00;
  • forniture e servizi di importo inferiore a € 418.000,00.

È vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 15 Direttiva 2014/25/UE).

La comunicazione antimafia non va richiesta nei seguenti casi (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011):

  • per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato e da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006;
  • concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006;
  • per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati e da altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
  • per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  • per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favori di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
  • per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i € 150.000,00;
  • non va richiesta, inoltre, per i rapporti fra privati e per le verifiche di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006.
VALIDITÀ

La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86, comma 1, D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.).

I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti,  anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).

AUTOCERTIFICAZIONE (art.89 D. Lgs. 159/2011)

La dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 è equiparabile alla comunicazione antimafia nei casi previsti dall'art. 89 del D. Lgs. 159/2011 (vedi modello 3).

Gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno acquisire dal soggetto interessato (persona fisica o società) al rilascio della comunicazione antimafia la dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i..

 

AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA ATTRAVERSO LA B.D.N.A. I SOGGETTI DI CUI ALL'art. 97, DEBITAMENTE AUTORIZZATI, DOVRANNO INSERIRE NELLA B.D.N.A. TUTTI I DATI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA INDICATI DALL'art. 23 DEL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2014, N. 193.

RIFERIMENTI NORMATIVI
  • D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
  • D. Lgs. 15/11/2012, n. 218;
  • D. Lgs. 13/10/2014, n. 153;
  • D.P.C.M. 30/10/2014, n. 193;
  • L. 06/08/2015, n. 121.
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 29 Maggio 2024, ore 12:16