Con D.P.R. n. 54 del 13 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 10 maggio 2012, sono state apportate modiche alla normativa di cui agli artt. 84 ss del D.P.R. 396/2000, e ciò al fine di unificare i procedimenti di cambiamento di nome e cognome e di individuare nel Prefetto l'unica autorità decisionale in materia.
L'innovazione, coerente con principi In materia di semplificazione amministrativa, mira a snellire l'iter procedimentale relativo alle domande di cambiamento di cognome che, in precedenza, prevedeva una istruttoria a carico delle prefetture ed una competenza decisionale in capo al Ministero dell'interno, riducendo di conseguenza i tempi di risposta alla richiesta del cittadino e assicurando una maggiore prossimità dei servizi pubblici da rendere al cittadino stesso.

Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto. 
Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e' situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.
Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere (comma 2 dell'art. 89 che resta invariato) ed il richiedente deve obbligatoriamente esporre le ragioni di tale richiesta, come e stato novellato sulla base della previsione disposta dall'abrogato art. 84. L'indicazione delle ragioni, effettuata dall'istante, assume precipuo rilievo al fine di valutare la meritevolezza della richiesta stessa e l'eventuale conflitto con situazioni giuridiche facenti capo a terzi ovvero ancora per verificare che non vi siano esigenze di pubblico interesse che richiedono di rigettare la domanda, nei termini di seguito indicati. Ciò in quanto l'istante non ha un diritto soggettivo al cambiamento del nome e/o cognome, trattandosi invece sempre di un provvedimento soggetto a discrezionalità amministrativa.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.

L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.

In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Il Prefetto:

• autorizza il cambiamento del nome e del Cognome (Istanza in bollo)

• autorizza il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale (Istanza esentata dal bollo)

L'interessato deve sottoscrivere la domanda in presenza del dipendente della Prefettura-U.T.G. addetto a riceverla ovvero altra persona munita di delega e di fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato.

La domanda (in bollo o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.

La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza (o AIRE) o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

Le istanze prodotte da cittadini italiani residenti all’estero devono essere presentate all’Autorità Consolare competente, per il successivo inoltro alla Prefettura U.T.G. del luogo di ultima residenza in Italia dell’interessato e, cioè, Mel comune di iscrizione all’AIRE, sia per TUTTE le richieste di cambio nome e cognome , sia per le richieste di cambiamento di nome e di cognome perché ridicolo o vergognoso, o rilevante le origini naturale.

Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto dal Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso.
Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.
Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90 del D.P.R. 396/2000. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.
Decreto di concessione del prefetto
1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonchè la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte. 
2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi e' stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.

Procedure, normativa, modulistica possono essere consultate e scaricate dal sito della prefettura : www1.prefettura.it/caltanissetta.




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Il cittadino italiano che abbia l’esigenza di cambiare il proprio cognome, oppure il nome o cognome anche ( così come modificato dal D.P.R. n. 54 del 13 marzo 2012) perché ridicolo ovvero vergognoso o perché rivela l’origine naturale o per motivi diversi, può farne richiesta al prefetto della provincia di residenza.

Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.


In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognome di importanza storica o comunque tale da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente, o nel luogo di sua residenza.



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Ultimo aggiornamento
Martedì 9 Luglio 2024, ore 11:08