Ufficio di Statistica
Dirigente dell'Area: Dott. ssa Maria Chiara Fiammetta - Capo di Gabinetto
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: piano terra
Telefono: 093479111
Il D. L.vo 6 settembre 1989, n. 322 relativo al Sistema Statistico Nazionale, ha previsto l'istituzione presso ogni Amministrazione centrale dello Stato di uffici di statistica posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.
Per il Ministero dell'Interno viene stabilita la creazione presso ogni Prefettura-U.T.G., come referente della Direzione Centrale per la Documentazione e per la Statistica,di appositi uffici ai quali è demandata una serie di compiti finalizzati ad assicurare l'uniformità della raccolta e dell'utilizzazione delle informazioni statistiche prodotte da fonti pubbliche nell'ambito della provincia.
L'art. 3, comma 4, prevede infatti che gli uffici di statistica delle Prefetture assicurino, oltre ai compiti di cui all'art. 6 demandati agli analoghi uffici istituiti presso tutte le Amministrazioni pubbliche, anche il "coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici come individuati dall'ISTAT".
Le predette strutture curano, altresì, ai sensi dell'art. 10, comma 3, il collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico, al fine di favorire un rapporto diretto fra il cittadino e l'informazione statistica contenuta nel Sistema.
Presso l'Ufficio di statistica della Prefettura- U.T.G. opera il Gruppo di Lavoro Permanente con compiti di consulenza e supporto tecnico, composto dal responsabile dell'ufficio di statistica della Prefettura, da rappresentanti dell'ISTAT e dai rappresentanti degli uffici di statistica della Provincia Regionale, del Comune capoluogo e dalla Camera di Commercio.
La normativa:
Legge costituzionale 18/10/2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (art. 3: legislazione esclusiva dello Stato in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale);
Legge 23/08/1988, n. 400 - Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 24: delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica);
D.to L.vo 06/09/1989, n. 322 - Norme sul Sistema Statistico Nazionale, ai sensi dell'art. 24 della L. 23/08/88, n. 400 (pubblicato nella G.U.R.I. 22/09/89 - serie generale - n. 222);
Deliberazione del Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell'informazione statistica del 15/10/1991, recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici di statistica del Ministero dell'Interno e delle Prefetture - Direttiva n. 5, punto 2° - Costituzione presso ogni Ufficio di statistica degli U.T.G., di un gruppo di lavoro permanente.
D.to L.vo 30/06/2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 123/L alla G.U.R.I. 29/07/2003 - serie generale - n. 174).
Sistan:
Il D. Lgs. n. 322/89 ha trasformato profondamente l'organizzazione statistica nazionale con la creazione del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale).
A sessant'anni dalla costituzione dell'Istituto Centrale di Statistica, si è realizzato un importante riordinamento della statistica ufficiale, affiancando all'ISTAT, una molteplicità di enti e di organismi pubblici.
Fanno parte del SISTAN:
- l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
- gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello stato e delle amministrazioni ed aziende autonome;
- gli uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome;
- gli uffici di statistica delle Province;
- gli uffici di statistica dei Comuni singoli o associati e delle Aziende U.S.L.;
- gli uffici di statistica delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- gli uffici di statistica o di informazionestatistica, comunque denominati.
Il Sistema opera ai vari livelli di competenza, per assicurare informazioni adeguate e tempestive a tutti gli operatori pubblici e privati ed è alimentato dalle cospicue informazioni di natura amministrativa in possesso degli enti che ne fanno parte, un patrimonio, questo, che è rimasto a lungo scarsamente utilizzato:
Con l'istituzione del SISTAN si è realizzata, quindi, una trasformazione importante nell'organizzazione statistica italiana: i diversi enti, infatti, sono passati dalla mera raccolta di dati di indagini promosse da altri soggetti, ad un ruolo di maggiore responsabilità sia per l'esecuzione di fasi delicate del processo di elaborazione delle statistiche, sia per la produzione delle informazioni di specifico interesse settoriale.
Programma Statistico Nazionale
Una parte corposa della statistica ufficiale italiana è incorporata nel Programma statistico Nazionale (PSN), la cui predisposizione è regolata dall'art. 13 del D. Lgs. n. 322/89. Il Programma stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi, ha durata triennale e viene tenuto aggiornato.
La sua predisposizione è affidata all'Istituto nazionale di statistica, che ne cura l'aggiornamento.
In considerazione dell'importanza che esso riveste quale strumento di programmazione, il D. L.vo ha previsto una serie di strumenti normativi che conferiscono al PSN la necessaria forza giuridica per la sua realizzazione.
E' previsto, infatti un meccanismo molto articolato per la formalizzazione del programma che comporta l'obbligo di risposta da parte dei fornitori dei dati, cui segue un piano annuale di attuazione e una verifica dell'adeguatezza dell'attività degli enti del SISTAN agli obiettivi del programma statistico nazionale.
Tutela della Riservatezza e Segreto Statistico
Il diritto alla riservatezza, annoverato tra i principali diritti dell'uomo, è regolamentato dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Nell'attività statistica pubblica la normativa si pone l'obiettivo di ricercare un punto di equilibrio tra due opposte esigenze: soddisfare la crescente domanda di informazione e garantire il diritto della persona alla propria privacy.
Infatti, se da un lato la fruibilità dell'informazione statistica si pone quale principio portante di tutto il Sistema, esso trova dei limiti ben precisi nel cosiddetto "segreto statistico" che si può definire come il divieto di utilizzare i dati elementari acquisiti a fini statistici per altri scopi (amministrativi, fiscali, ecc.), di comunicarli a terzi e di diffonderli se non in forma aggregata.
Con la tutela della riservatezza viene tutelato, in maniera diretta, l'interesse privato delle persone fisiche o giuridiche che forniscono i dati di base agli organismi pubblici di informazione statistica, dati che non possono essere comunicati o divulgati per nessun motivo. Altresì, viene tutelato indirettamente l'interesse pubblico, perché si assicura un buon andamento del servizio statistico, garantendo l'acquisizione di notizie complete e veritiere.
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