AVVISO: Art. 103 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi.

Nel quadro delle misure precauzionali volte a contrastare la diffusione del Corona virus Covid-19, si comunica la SOSPENSIONE DEI TERMINI: 

- relativi a tutti i procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data; per detti procedimenti non si terrà conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (art.103, comma 1, Decreto legge 17 marzo 2020 n.18). 

- relativi agli atti amministrativi: "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020" (art.103 comma 2 Decreto legge 17 marzo 2020 n.18). 

Pertanto, per quanto concerne i procedimenti IN MATERIA DI CITTADINANZA, la disposizione dell'art. 103, comma 1, del citato decreto legge si applica ai termini dei procedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio e per residenza, di cui agli artt. 8, 9 ter e 10 bis della legge 91/92, agli artt. 5 e 7 del D.P.R. N. 572/93 e agli artt. 2, 4 e 8 del D.P.R. n. 362/94. 
Restano, altresì, sospesi dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 gli ulteriori termini connessi alle fasi endoprocedimentali e propedeutiche all'adozione dei provvedimenti finali. Si informa che tale sospensione è stata già attivata nel sistema informatico di cittadinanza Sicitt per i procedimenti di cittadinanza per residenza e per matrimonio. 
Con riguardo alle certificazioni, anche del Paese di origine, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, prodotte dai richiedenti la cittadinanza nell'ambito dei cennati procedimenti per matrimonio e residenza, trova applicazione, infine, la disposizione dell'art. 103, comma 2, del decreto legge in oggetto che ne assume la validità fino al 15 giugno 2020.

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche (vedi da ultimo la L. 15 luglio 2009, n. 94).E' possibile individuare due tipologie di concessione: 

  1. ACQUISIZIONE PER MATRIMONIO (art.5 L. 91 del 5 febbraio 1992);
  2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbrario 1992). 

Dirigente dell'Area: Dott.ssa  Maria Elisa Pantellaro - Vice Prefetto Aggiunto

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Elisa Pantellaro - Vice Prefetto Aggiunto

 Responsabile dell'Istruttoria: Dott.ssa Alessandra Falzone -Funzionario amm.vo

PEC protocollo:   protocollo.prefcl@pec.interno.it immigrazione.prefcl@pec.interno.it

alessandramaria.falzone@interno.it

Orario di apertura al pubblico :

  • Martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
  • Mercoledi' e Venerdi' dalle ore 09,00 alle ore 12,00        

       SI RICEVE PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO AL N. 0934/79300 - 79304  


 Presentazione della domanda on line

A partire dal 18 Maggio 2015, il richiedente compilerà la domanda, utilizzando le credenziali d'accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato al seguente indirizzo https://cittadinanza.dlci.interno.it , e la trasmetterà in formato elettronico, insieme ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 previsto dalla legge n. 94/2009 e s.m.i. che dovranno successivamente essere presentati alla prefettura.  

Ulteriori informazioni sul sito del Ministero dell'Interno .
 

 1) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)


 

Chi può fare la richiesta :

Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla data del matrimonio, ovvero, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché nel frattempo non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.


 ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI PER L'ISTANZA DI CITTADINANZA ITALIANA ART. 5 (per matrimonio) LEGGE 91/92

 

  1. ESTRATTO ATTO DI NASCITA DEL PAESE DI ORIGINE - APOSTILLATO E/O LEGALIZZATO, TRADOTTO APOSTILLATO E/O LEGALIZZATO;
  2. CERTIFICATO PENALE DEL PAESE DI ORIGINE - APOSTILLATO E/O LEGALIZZATO, TRADOTTO APOSTILLATO E/O LEGALIZZATO;
  3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA STATO DI FAMIGLIA;
  4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESIDENZA STORICA;
  5. Copia del permesso di soggiorno e/o titolo equipollente e documento di identità;
  6. Versamento di € 250,00 sul c/c n. 809020 intestato a Ministero dell'Interno D.L.C.I. - CITTADINANZA - CAUSALE: Contributo di cui all'articolo 1, comma 12, legge 2009, n. 94;
  7. Marca da bollo da € 16,00
  8. Certificazione attestante un'adeguata conoscenza della lingua italiana - livello B1 del QCER - all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Itali o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale. In alternativa gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana rilasciata da uno di quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri per stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale di istituzioni ed enti convenzionati rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.
  • La richiesta va inoltrata on-line al sito https//cittadinanza.dlci.interno.it    
  1. N.B.: Si raccomanda nella compilazione della richiesta di cittadinanza, la correttezza e completezza dei dati personali, dei documenti e dichiarazioni richieste, con riguardo ai requisiti di residenza, reddito e conoscenza della lingua italiana, inserimento dei documenti sopraelencati completi. Eventuali errori o incompletezze saranno causa di rifiuto da parte di questa Amministrazione.
  2.  

(*) Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti devono altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti, con le formalità previste, la conformità del testo straniero.


 

(**) In mancanza del documento di cui al punto 1) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.


 

IMPORTANTE

Prima della presentazione della domanda si deve verificare che le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) presenti sui certificati esteri siano uguali tra loro e coincidano perfettamente con le generalità risultanti sui documenti italiani (carta d'identità, permesso/attestazione di soggiorno).

Qualora vi siano discordanze, è necessario produrre un'attestazione, rilasciata da una Rappresentanza Diplomatico/Consolare del Paese di appartenenza e legalizzata presso l'Ufficio Legalizzazioni di questa Prefettura, con cui si certifichi che i nominativi presenti nei vari documenti si identificano tutti con la stessa persona fisica, con l'indicazione dell'esatto cognome, nome, luogo e data di nascita.

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 250 EURO

La legge 15 luglio 2009, n. 94, ha introdotto un contributo di 250 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza.

Per il pagamento di questo contributo, è stato creato un apposito modello di bollettino di conto corrente postale, pagabile presso tutti gli uffici postali.

 Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, a firma del Prefetto della Provincia di Caltanissetta, viene trasmesso dalla Prefettura al Comune di residenza dell'interessato, per la notifica e il giuramento, da prestare entro 6 mesi dalla notifica stessa.

La cittadinanza italiana si acquista dal giorno successivo al giuramento e si estende ai figli minori stabilmente ed effettivamente conviventi a quella data.

 2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno.

Chi può fare la richiesta :

  • Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea che risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano;
  •  L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
  •  Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
  • Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
  • Lo straniero maggiorenne figlio di cittadino naturalizzato italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni a partire dal giorno dopo la data del giuramento del genitore;
  • Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.  

     

RESIDENZA LEGALE

Si considera legalmente residente lo straniero in possesso di permesso/attestazione di soggiorno e regolarmente iscritto all'anagrafe di un Comune Italiano. Il requisito della residenza legale (per 10/5/4/3 anni, a seconda dei casi) deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda. Non è consentito cumulare periodi diversi né avvalersi del detto requisito maturato in passato ove, poi, la continuità della residenza sia venuta a mancare. La residenza legale non può prescindere dall'iscrizione anagrafica, la quale rappresenta un requisito richiesto dalla legge, alla cui assenza non è possibile ovviare mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare la mera permanenza di fatto (pur se continuativa) sul territorio nazionale.


 

ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI PER L'ISTANZA DI CITTADINANZA ITALIANA ART. 9 LEGGE 91/92

  1. ESTRATTO ATTO DI NASCITA DEL PAESE DI ORIGINE - APOSTILLATO E/O LEGALIZZATO, TRADOTTO APOSTILLATO E/O LEGALIZZATO;
  2. CERTIFICATO PENALE DEL PAESE DI ORIGINE - APOSTILLATO E/O LEGALIZZATO, TRADOTTO APOSTILLATO E/O LEGALIZZATO;
  3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA STATO DI FAMIGLIA;
  4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESIDENZA STORICA;
  5. REDDITI RELATIVI AGLI ULTIMI TRE ANNI ANTECEDENTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (€8.263,31 richiesti per un nucleo familiare composto da una persona, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico);
  6. Copia del permesso di soggiorno e/o titolo equipollente e documento di identità;
  7. Versamento di € 250,00 sul c/c n. 809020 intestato a Ministero dell'Interno D.L.C.I. - CITTADINANZA - CAUSALE: Contributo di cui all'articolo 1, comma 12, legge 2009, n. 94;
  8. Marca da bollo da € 16,00
  9. Certificazione attestante un'adeguata conoscenza della lingua italiana - livello B1 del QCER - all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Itali o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale. In alternativa gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana rilasciata da uno di quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri per stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale di istituzioni ed enti convenzionati rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.
  • La richiesta va inoltrata on-line al sito https//cittadinanza.dlci.interno.it  
  1. N.B.: Si raccomanda nella compilazione della richiesta di cittadinanza la correttezza e completezza dei dati personali, dei documenti e dichiarazioni richieste, con riguardo ai requisiti di residenza, reddito e conoscenza della lingua italiana, inserimento dei documenti sopraelencati completi. Eventuali errori o incompletezze saranno causa di rifiuto da parte di questa Amministrazione.
  2.  

Ulteriore (eventuale) documentazione:

  1. certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell'ascendente in linea retta fino al 2° grado (9, comma 1, lettera a);
  2. sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (9, comma 1, lettera b);
  3. documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (9, comma 1, lettera c);
  4. certificato di riconoscimento dello status di apolide/rifugiato ( 9, comma 1, lettera e).

Gli atti di cui ai punti 1) e 2) devono essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti devono altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità del testo straniero.

Gli stranieri riconosciuti rifugiati o apolidi e quelli per cui lo Stato di provenienza attesti l'indisponibilità del certificato, devono produrre:

  • al posto del certificato di cui al punto 1), un atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori;        
  • al posto del certificato di cui al punto 2) una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui l'interessato/a attesti, sotto la propria responsabilità, di non aver riportato condanne penali ne di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.        

IMPORTANTE

Prima della presentazione della domanda si deve verificare che le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) presenti sui certificati esteri siano uguali tra loro e coincidano perfettamente con le generalità risultanti sui documenti italiani (carta d'identità, permesso/attestazione di soggiorno).

Qualora vi siano discordanze, è necessario produrre un'attestazione, rilasciata da una Rappresentanza Diplomatico/Consolare del Paese di appartenenza e legalizzata presso l'Ufficio Legalizzazioni di questa Prefettura, con cui si certifichi che i nominativi presenti nei vari documenti si identificano tutti con la stessa persona fisica, con l'indicazione dell'esatto cognome, nome, luogo e data di nascita.


 

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 250 EURO

La legge 15 luglio 2009, n. 94, ha introdotto un contributo di 250 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza.

Per il pagamento di questo contributo, è stato creato un apposito modello di bollettino di conto corrente postale, pagabile presso tutti gli uffici postali.

Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, a firma del Presidente della Repubblica, viene trasmesso dalla Prefettura al Comune di residenza dell'interessato, per la notifica e il giuramento, da prestare entro 6 mesi dalla notifica stessa.

La cittadinanza italiana si acquista dal giorno successivo al giuramento e si estende ai figli minori stabilmente ed effettivamente conviventi a quella data.

Consulta on line lo stato di avanzamento della tua pratica qui tramite il codice informatico K10 o K10/C che viene comunicato dalla Prefettura all'avvio del procedimento.


  Riferimenti normativi:

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91; 
  • D.P.R. 12 ottobre 1993 , n. 572;
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362;
  • Legge 15 luglio 2009, n. 94 ;
  • D. Lgs. n.113 2018.   
Ultimo aggiornamento
Lunedì 4 Novembre 2024, ore 17:20