INFORMAZIONI ANTIMAFIA (ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni)
Si avvisano gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti e, più in generale, i soggetti di cui all'art. 97 comma 1 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., che dal 07 gennaio 2016 la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) per il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia è pienamente operativa.
Così come previsto dagli artt. 87 e 90 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni la comunicazione e l'informazione antimafia devono essere acquisite mediante consultazione dalla B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente autorizzati.
Pertanto le richieste di documentazione antimafia che perverranno dal 07/01/2016 a questa Prefettura mediante modalità differenti dalla consultazione della banca dati nazionale saranno restituite.
MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
I soggetti aventi sede a Caltanissetta o provincia, indicati dall'art. 97, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, potranno richiedere, esclusivamente via P.E.C. all'indirizzo protocollo.prefcl@pec.interno.it, alla Prefettura di Caltanissetta il rilascio degli accrediti per la consultazione della Banca Dati Nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Caltanissetta: Servizi ai cittadini/Come fare per/Certificazione antimafia/Accreditamento Banca Dati Nazionale Antimafia.
L'informazione antimafia (art. 84, comma 3, D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.
CASI IN CUI VA RICHIESTA L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA
L'informazione antimafia è acquisita, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006), debitamente accreditati, prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, qualora il valore sia:
- in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie. In particolare:
- in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.225.000,00 (IVA esclusa);
- in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 209.000,00 (IVA esclusa);
- in materia di forniture, la soglia comunitaria è di € 209.000,00 (IVA esclusa);
- per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2014/24/UE e 2014/25/UE modificate con regolamenti UE 2015/2170 E 2015/2171).
- per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;
- per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;
- per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2014/25/UE (come modificata dal Regolamento UE n. 2015/2171);
- opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 5.225.000,00;
- forniture e servizi di importo pari o superiore a € 418.000,00;
- l'informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia l'importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell'ipotesi prevista dall'art. 100 del D. Lgs. 159/2011.
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 15 Direttiva 2014/25/UE).
È vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.
L'informazione antimafia non va richiesta nei seguenti casi (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011):
- per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006;
- per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i € 150.000,00.
COMPETENZA AL RILASCIO DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA
(ART. 90 DEL D. LGS. 159/2011)
L'informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati.
L'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto soltanto nei seguenti casi:
- qualora dalla consultazione della Banca Dati Nazionale emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o dei tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011;
- qualora la consultazione della Banca Dati Nazionale sia eseguita per un soggetto che non risulti censito;
- qualora la Banca Dati Nazionale non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.
In tali casi, competente è il Prefetto della Provincia in cui hanno:
residenza le persone fisiche;
- sede legale le imprese, le associazioni o i consorzi;
- sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato le società di cui all'art. 2058 del codice civile;
- sede gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (soggetti richiedenti), nel caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.
PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA
Il rilascio dell'informazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della Banca Dati Nazionale, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del D. Lgs. 159/2011.
In tali casi l'informazione antimafia attesterà il rilascio mediante utilizzo della Banca Dati Nazionale.
L'immediato rilascio dell'informazione antimafia non sarà possibile qualora dalla consultazione della Banca Dati Nazionale emergerà che l'impresa non è censita o la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi di infiltrazione mafiosa di cu all'art. 84, comma 4, del D. Lgs. 159/2011.
In tali casi, il Prefetto effettuerà le opportune verifiche.
Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il Prefetto rilascerà l'informazione antimafia liberatoria attestando il rilascio mediante il collegamento alla Banca Dati Nazionale.
Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il Prefetto rilascerà l'informazione antimafia interdittiva.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE MEDIANTE LA BANCA DATI NAZIONALE ANTIMAFIA
La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la Banca Dati Nazionale al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto (art. 91, comma 3 del D. Lgs. 159/2011).
I soggetti di cui all'art. 97,comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca dati nazionale tutti i dati relativi alla richiesta d'informazione antimafia indicati dagli artt. 91, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 e 23 del D.P.C.M.30 ottobre 2014, n. 193.
Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.
Per l'inserimento dei dati suddetti nella Banca dati nazionale, i soggetti elencati dall'art. 97 comma 1 del DL.gs 159/2011 dovranno acquisire:
- la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa;
- la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
- la dichiarazione sostitutiva relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art.85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi.
Per "familiari conviventi" : si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenni.
Per Consiglio di Amministrazione: si intende il Presidente del C.d.A., l'amministratore delegato e i consiglieri.
Per componenti del collegio sindacale: si intendono i sindaci effettivi e supplenti.
L'art. 85, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011 prevede, inoltre, che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall'art. 2477 del C.C., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.
La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve riportare l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011).
Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D. Lgs. 159/2011, i procuratori generali, i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.
Per procuratori generali e speciali: si intendono coloro che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.
Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la documentazione deve essere integrata con:
Dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.;
Copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate.
Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.
VALIDITÀ DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA (ART. 86 DEL D. LGS. 159/2011)
Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011).
Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell' impresa, hanno l' obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai qual risulta l' intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
- D. Lgs. 15/11/2012, n. 218;
- D. Lgs. 13/10/2014, n. 153;
- D.P.C.M. 30/10/2014, n. 193;
- L. 06/08/2015, n. 121.
- Circolare Ministero dell'Interno, n. 11001/119/7/27(2) - Riforma del codice antimafia, legge 17/10/2017 n. 161 (vedi allegati di questa pagina)