Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia

La Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall’art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159 (Codice antimafia, d’ora in avanti Codice) presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, si propone di rendere maggiormente efficiente l'azione dello Stato contro la criminalità organizzata accelerando il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia liberatorie in modalità automatica ai soggetti titolati alla richiesta.


La vigente normativa antimafia prevede che le Amministrazioni pubbliche, gli Enti pubblici e le Aziende vigilate dallo Stato, debbano acquisire idonea documentazione informativa prima di stipulare, approvare od autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all'articolo 67 del Codice antimafia, circa la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui allo stesso art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91 del Codice. I suddetti soggetti debbono essere previamente accreditati in Banca dati tramite apposite credenziali rilasciate dalle Sezioni provinciali, appositamente costituite presso le Prefetture-UTG competenti, avendo come criterio di riferimento quello della sede dell’operatore economico per il quale viene chiesta la certificazione antimafia.


Il funzionamento della BDNA, è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA con altre Banche dati, tra le quali il Centro elaborazione dati di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, il sistema informatico presso la DIA ed i sistemi informativi presso le Camere di Commercio.


Il sistema informativo e la relativa infrastruttura tecnologica sono stati realizzati e vengono gestiti dalla Direzione Centrale per l'Innovazione Tecnologica per l’Amministrazione Generale.
La B.D.N.A. è pienamente operativa dal 7 gennaio 2016.

Comunicazione antimafia

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159 del 06/09/2011 (art. 84, co. 2 D. Lgs. 159/2011).

 

Chi può fare la richiesta

La documentazione antimafia deve essere richiesta alla Prefettura dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 76 del D. Lgs. 163/2006. 

Non saranno istruite le istanze che perverranno da sogg. privati (persone fisiche o giuridiche). 

 

Dove fare la richiesta

La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011 hanno sede.

 

Quando fare la richiesta

La comunicazione antimafia deve essere richiesta nei seguenti casi:

  1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
  2. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
  3. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  4. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture di valore superiore a € 150.000,00 ed inferiore di € 5.000.000,00 (IVA esclusa) per opere e lavori pubblici ; € 200.000,00 (IVA esclusa) in materia di servizi e forniture (ad esclusione dei contratti riguardanti le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa di cui al co.7 dell'art. 91 D. Lgs. 159/2011);
  5. Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):

OPERE E LAVORI PUBBLICI

 inferiore a € 5.000.000,00

FORNITURE E SERVIZI

 inferiore a € 400.000,00

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività

(art. 20 Direttiva 2004/17/CE)

 

La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) non è richiesta nei seguenti casi:

  • per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 art. 83 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii;
  • per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui sopra ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii;
  • per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  • per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
  • per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

Validità                                                    

La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione  (Co. 1 art. 86 D. Lgs. 159/2011).

I soggetti di cui all' articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti,  anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).

 

Autocertificazione

La comunicazione antimafia può essere sostituita da apposita dichiarazione sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 qualora si tratti di (art. 89 D. Lgs.159/2011):

  • contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti;
  • provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
  • attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla P.A. competente;
  • attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con D.P.R. 26.4.1992,n. 300 e successive modificazioni (vedi modello autocertificazione comunicazione antimafia).

Documentazione richiesta

  1. Modello richiesta di comunicazione antimafia;
  2. Copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria  contenente TUTTI i componenti che ricoprono cariche all'interno della società  o dichiarazione sostitutiva del legale Rappresentante recante le medesime indicazioni;
  3. Fotocopia documento identità soggetto di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
  4. Copia documentazione relativa ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art.85 D. Lgs.159/2011,completa di generalità;
  5. Generalità complete del direttore tecnico/direttori tecnici, (ove previsto).

La documentazione antimafia deve riportare sempre l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011).

Informazioni antimafia

L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67  D. Lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91 , comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 (art. 84, co. 3 D. Lgs.159/2011).

 

Chi può fare la richiesta

L'informazione antimafia deve essere richiesta alla Prefettura dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 76 del D. Lgs. 163/2006.

Non saranno istruite le istanze che perverranno da sogg. privati (persone fisiche o giuridiche).

 

Quando fare la richiesta

I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:

  • in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture : pari o superiore a quello determinato dalla legge di attuazione delle direttive comunitarie.
    In particolare:

    - in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di  € 5.000.000,00, IVA esclusa;

    - in materia di servizi, la soglia comunitaria è di  € 200.000,00, IVA esclusa;

    - in materia di forniture, la soglia comunitaria è  € 200.000,00, IVA esclusa; per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009);

  • per concessioni  di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00 ;
  • per le autorizzazioni  di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00 ;
  • per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):

OPERE E LAVORI PUBBLICI

 pari o superiore a € 5.000.000,00

FORNITURE E SERVIZI

 pari o superiore a € 400.000,00

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività

(art. 20 Direttiva 2004/17/CE)

Per le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67 (art. 91, co. 7 D. Lgs. 159/2011).

La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) non è richiesta nei seguenti casi (art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011):

  • per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 art. 83 D. Lgs. 159/2011;
  • per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui sopra ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011;
  • per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  • per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
  • per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

Validità

L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione  (art. 86, co. 2 D. Lgs. 159/2011), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011).

Qualora siano intervenute modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa , i legali rappresentanti,  nel termine di trenta giorni  dall'intervenuta modificazione, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia.

I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti,  anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).

 

Dove fare la richiesta

L'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'art. 91, comma 1, primo e terzo punto D. Lgs. 159/2011 o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui al secondo punto dello stesso comma 1.

Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero , l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia  dove ha inizio l'esecuzione  dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell'art. 67  D. Lgs. 159/2011.

 

Documentazione necessaria

  1. Modello richiesta di informazioni antimafia;
  2. Copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente TUTTI i componenti che ricoprono cariche all'interno della società (per le società di capitali la visura dovrà riportare l'indicazione dei soci e dei titolari di diritti su quote e azioni) o dichiarazione sostitutiva del legale Rappresentante recante le medesime indicazioni;
  3. Generalità complete del direttore tecnico/direttori tecnici, (ove previsto);
  4. Elenco componenti dell'organo di vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001, completo di generalità (ove presente).

Nel caso di Società consortili o di Consorzi la richiesta è integrata con:

  • dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.;
  • copia delle visure camerali integrali o dichiarazioni sostitutive dei Legali Rappresentanti recanti le medesime indicazioni, riferite alle suddette società consorziate.

La documentazione antimafia deve riportare sempre l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011).

L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi (art. 85, co. 3 D. Lgs. 159/2011).

Allegati
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FAQ e glossario 781.87 KB
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Richiesta assistenza utenza B.D.N.A. 684.59 KB
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Modulo 1 - Richieste informazioni antimafia 32.5 KB
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Dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A. 108.69 KB
Ultimo aggiornamento
Martedì 5 Marzo 2024, ore 07:53