Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Il Prefetto:
• autorizza il cambiamento del nome;
• autorizza il cambiamento o aggiunta del cognome (autorizzazioni esenti da bollo solo se è ridicolo, o rilevante l'origine naturale)
La decisione finale, a decorrere dal 9 luglio 2012 è esclusivamente di competenza del Prefetto del luogo di residenza oppure del luogo dove è registrato l'atto di nascita.
La domanda (in bollo o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.
La domanda deve essere indirizzata al Prefetto nel caso di richiesta di cambiamento del nome e/o cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale (se diversi), un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone .
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o del cognome.
Si ribadisce comunque la persistenza del principio che "non esiste un diritto soggettivo al cambiamento del nome e/o cognome, trattandosi di un provvedimento soggetto a discrezionalità amministrativa"
(vedi circolare ministeriale 14/2012)
Giorni ed orari di ricevimento:
- Lunedi - Mercoledi - Venerdi : 9:00 - 11:30
- Giovedi : 15:00 - 17:00
Dirigente: Viceprefetto Dott. Domenico TALANI
Responsabile del procedimento/Addetto: Benito DE FILIPPIS
Telefono: 0773.658519
Indirizzo di posta elettronica: benito.defilippis@interno.it