L’informatore commerciale titolare di istituto può chiedere, ai sensi dell’art.257 – bis del R.D. 06.05.1940, n.635 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), il rilascio di specifica licenza anche per coloro che, nell’ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente e con vincolo di subordinazione, l’attività di raccolta di informazioni commerciali.
La licenza rilasciata all’informatore commerciale dipendente è in ogni caso subordinata alla permanenza in essere della licenza del titolare dell’istituto di informazioni commerciali.
La licenza ha validità triennale.
Requisiti del richiedente:
Il richiedente deve essere in possesso di licenza in qualità di titolare di istituto rilasciata ai sensi dell’art.134 Tulps. Il soggetto per il quale si richiede il rilascio della licenza come informatore commerciale dipendente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti morali: l’informatore commerciale dipendente deve possedere i requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza (artt.11, 134 del R.D. 18.06.1931, n.773 e succ. mod. – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e art.257 – quater del R.D. 06.05.1940, n.635 e succ. mod. – Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.).
- Requisiti professionali: l’informatore commerciale dipendente, ai sensi dell’allegato G del d.m. 01.12.2010, n.269, deve:
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
- aver svolto con profitto, per almeno un triennio, un periodo di pratica, presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso informatore;
- aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico – pratico in materia di informazioni commerciali, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza;
- (in alternativa ai punti b e c) aver svolto documentata attività di indagine in seno ai reparti investigativi delle Forze di polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.
E’ fatta salva la possibilità per il titolare dell’istituto di avvalersi, previa comunicazione al Prefetto, ai sensi dell’art. 259 del Regolamento e dell’art. 5 del D. M. 269/2010, dell’opera di meri collaboratori cui affidare unicamente lo svolgimento di incarichi elementari, intesi come prestazioni, prevalentemente materiali, che concorrono alla realizzazione dell’attività curata dal titolare.
Documentazione da produrre:
- istanza per il rilascio della licenza, in bollo da € 16,00;
- dichiarazione attestante il possesso, da parte del dipendente, dei requisiti professionali minimi e di capacità tecnica indicati nell’allegato G del d.m. 269/2010;
- documentazione attestante la posizione di subordinazione del dipendente rispetto all’informatore commerciale titolare;
- autocertificazione del dipendente.