Il D. Lgs. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza), come modificato dal D. Lgs. 97/2016, prevede ( art.  5, comma 1 e comma 2) due tipi di accesso, che pertanto si aggiungono al c.d. "accesso documentale" disciplinato dal capo V della  L.  241/1990: l'  "accesso civico"  e l'  "accesso civico generalizzato"  .

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (art.5, comma 2, D. Lgs. 33/2013)

L'accesso civico generalizzato è il diritto per chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

Il diritto all'accesso civico generalizzato è esercitabile nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti previsti dall'art.5 bis del D. Lgs. n.33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, e sui quali sono intervenute le  linee guida dell'ANAC  .

Si specifica che le richieste devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione richiesti e che non sono ammissibili richieste meramente esplorative e generiche.

COME ESERCITARE IL DIRITTO

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al dirigente dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Prefettura di Sondrio, dott. Guglielmo Borracci

Può essere redatta su modulo appositamente predisposto (ALLEGATO), indicando nell'oggetto "  accesso civico generalizzato  ", e presentata con le seguenti modalità:

all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Prefettura di Sondrio - Via Vittorio Veneto 27 - 23100 Sondrio

  • consegnata a mano  direttamente al Protocollo dell'Ente (Sondrio, Via Vittorio Veneto, 27 - dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00).

N.B.: allegare copia di un documento d'identità  (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale).

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5 bis.

In caso di diniego o mancata risposta all'accesso, è prevista la facoltà di presentare istanza di riesame, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell'Interno, ai sensi dell' art.  5, comma7,  D. Lgs.  33/2013.

Avverso le decisioni e avverso il silenzio sulla richiesta di accesso civico generalizzato, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo, entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell'amministrazione.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 11 Settembre 2024, ore 10:14