Il D. Lgs. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza), come modificato dal D. Lgs. 97/2016, prevede ( art. 5, comma 1 e comma 2) due tipi di accesso, che pertanto si aggiungono al c.d. "accesso documentale" disciplinato dal capo V della L. 241/1990: l' "accesso civico" e l' "accesso civico generalizzato" .
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (art.5, comma 2, D. Lgs. 33/2013)
L'accesso civico generalizzato è il diritto per chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.
Il diritto all'accesso civico generalizzato è esercitabile nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti previsti dall'art.5 bis del D. Lgs. n.33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, e sui quali sono intervenute le linee guida dell'ANAC .
Si specifica che le richieste devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione richiesti e che non sono ammissibili richieste meramente esplorative e generiche.
COME ESERCITARE IL DIRITTO
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al dirigente dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Prefettura di Sondrio, dott. Guglielmo Borracci
Può essere redatta su modulo appositamente predisposto (ALLEGATO), indicando nell'oggetto " accesso civico generalizzato ", e presentata con le seguenti modalità:
- via P.E.C. , all'indirizzo protocollo.prefso@pec.interno.it
- tramite posta raccomandata , indirizzata a
all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Prefettura di Sondrio - Via Vittorio Veneto 27 - 23100 Sondrio
- consegnata a mano direttamente al Protocollo dell'Ente (Sondrio, Via Vittorio Veneto, 27 - dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00).
N.B.: allegare copia di un documento d'identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale).
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5 bis.
In caso di diniego o mancata risposta all'accesso, è prevista la facoltà di presentare istanza di riesame, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell'Interno, ai sensi dell' art. 5, comma7, D. Lgs. 33/2013.
Avverso le decisioni e avverso il silenzio sulla richiesta di accesso civico generalizzato, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo, entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell'amministrazione.