Il D. Lgs. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza), come modificato dal D. Lgs. 97/2016, prevede ( art.  5, comma 1 e comma 2) due tipi di accesso, che pertanto si aggiungono al c.d. "accesso documentale" disciplinato dal capo V della  L.  241/1990: l'  "accesso civico"  e l'  "accesso civico generalizzato"  .

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (art.5, comma 2, D. Lgs. 33/2013)

L'accesso civico generalizzato è il diritto per chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

Il diritto all'accesso civico generalizzato è esercitabile nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti previsti dall'art.5 bis del D. Lgs. n.33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, e sui quali sono intervenute le  linee guida dell'ANAC  .

Si specifica che le richieste devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione richiesti e che non sono ammissibili richieste meramente esplorative e generiche.

COME ESERCITARE IL DIRITTO

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al dirigente dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Prefettura di Sondrio, dott. Guglielmo Borracci

Può essere redatta su modulo appositamente predisposto (ALLEGATO), indicando nell'oggetto "  accesso civico generalizzato  ", e presentata con le seguenti modalità:

all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Prefettura di Sondrio - Via Vittorio Veneto 27 - 23100 Sondrio

  • consegnata a mano  direttamente al Protocollo dell'Ente (Sondrio, Via Vittorio Veneto, 27 - dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00).

N.B.: allegare copia di un documento d'identità  (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale).

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5 bis.

In caso di diniego o mancata risposta all'accesso, è prevista la facoltà di presentare istanza di riesame, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell'Interno, ai sensi dell' art.  5, comma7,  D. Lgs.  33/2013.

Avverso le decisioni e avverso il silenzio sulla richiesta di accesso civico generalizzato, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo, entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell'amministrazione.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 3 Ottobre 2024, ore 17:35