Sospensione

I provvedimenti di sospensione della patente di guida, per un periodo determinato, vengono addottati dal Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione quali sanzioni amministrative accessorie o quali provvedimenti cautelari.

Quando il provvedimento di sospensione è adottato quale sanzione amministrativa accessoria esso può conseguire alla commissione di un illecito amministrativo o in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in conseguenza dell'accertamento di un illecito penale (reato). Nel caso in cui il provvedimento di sospensione della patente sia adottato quale provvedimento cautelare (in attesa della pronuncia dell'Autorità Giudiziaria) esso può conseguire alla commissione degli illeciti penali previsti dal Codice della strada o in seguito al verificarsi di un incidente stradale con lesioni. 

Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione della patente è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione. 

Al termine del periodo di sospensione, la patente viene restituita dal Prefetto al titolare o ad un suo delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante. Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G. per le ulteriori modalità di restituzione della patente.

 

PERMESSO DI GUIDA IN FASCE ORARIE PRESTABILITE  

Per le violazioni indicate negli elenchi 1, 2 e 3, sotto riportati, il conducente a cui è stata ritirata la patente ai fini della sospensione, entro il termine di cinque giorni dal ritiro, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora l'istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso

N.B. il permesso orario di guida non può essere concesso in presenza di violazioni che costituiscono reato. (ad esempio: Artt. 186, 187, 189).  

 

Provvedimenti di inibizione alla guida ai titolari di patente estera non residenti in Italia.

Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato al Prefetto del luogo della commessa violazione, che emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al Prefetto. Il Prefetto dà comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida all'Autorità che ha emesso la patente. Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all'interessato ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione.

 

1 ) ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Articolo C.d.S. Contenuto della violazione
Art. 6, 12 Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto.
Art. 7, 13 Non ottemperare ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione.
Art. 10, 24 Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme.
Art. 62, 7 Circolare con un veicolo che supera i limiti di massa.
Art. 86, 2 Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista.
Art. 104, 13 Circolare alla guida con macchine agricole in violazione dei vincoli di sagoma e di massa.
Art. 114, 7 Circolare alla guida con macchine operatrici in violazione dei vincoli di sagoma e di massa.
Art. 117, 5 Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati)
Art. 125, 5 Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta.
Art. 142/9, 9 bis, 11 e 12 Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h (neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate).
Art. 143, 12 Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate.
Art. 148, 16 Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14.
Art. 168, 8 e 9 Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose.
Art. 176, 22 Invertire il senso di marcia in autostrada,  percorrere il senso di marcia opposto oppure circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma.
Art. 179, 9 Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti.
Art. 186, 2 lett. a) Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico tra 0.5 e 0.8 g/l.
Art. 213, 2 ter, 4 Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro.
Art. 214, 1 Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Art. 217, 6 Circolare abusivamente alla guida di un veicolo durante il periodo di sospensione della carta di circolazione.


2 )  ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO

Articolo C.d.S.  Contenuto della violazione
Art. 145, 11 Violare gli obblighi relativi alla precedenza.
Art. 146, 3 Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia.
Art. 147, 6 Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello
Art. 148, 15 Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3.
Art. 149, 5 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza.
Art. 150, 5 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna.
 Art. 172, 10 Mancato uso delle cinture di sicurezza.
 
Art. 173, 3 bis Durante la marcia, guidare usando apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore.

 3 )   ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE

 

Articolo C.d.S.  Contenuto della violazione
Art. 9 bis, 5 Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate.
Art. 9 ter, 3 Gareggiare in velocità con veicoli a motore.
Art. 186, 2 comma lett. b e c; 7 Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0.8 g/le rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.
Art. 186 bis, 6 Sanziona particolari soggetti (es. neopatentati) che guidano un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o che si rifiutano di sottoporsi agli accertamenti alcolemici.
Art.  187, 1 e 8 Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti oppure che si rifiutano di sottoporsi agli accertamenti.
Art. 189, 6e 7 Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali.
Art. 222/223 Causare un sinistro dal quale derivino lesione personali o il decesso.

 

 

Ufficio competente Area III - Applicazione del sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio.
Riferimenti Dirigente, addetti, orario di ricevimento

 

 

Ultimo aggiornamento
Martedì 12 Novembre 2024, ore 10:01
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