Nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza, ex art. 142 del Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S. ai fini dell'applicazione dell’art. 80 del citato Testo Unico, rientrano:
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I locali cinematografici e teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali e impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
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I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità;
- Tutte le rimanenti tipologie di locali e impianti, indipendentemente dalla loro capienza, quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai sensi dell’art. 142, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 del Regolamento di esecuzione del testo unico per l'esercizio dei controlli di cui al comma 1, lett. e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale della medesima provincia o quella comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
Pertanto, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la Commissione esprime solo il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti, riservandosi la facoltà di effettuare il sopralluogo.
Con l’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Interno 18.05.2007 “Norme di sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante”, a decorrere dal 2007 le nuove attrazioni e quelle esistenti, devono essere registrate ed ottenere un codice identificativo.
Il relativo procedimento comprende l’acquisizione di un parere da parte della Commissione provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
A tal fine la Commissione Provinciale anche avvalendosi di esperti esterni:
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Verifica l’idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;
- Sottopone l’attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione abilitato; (solo per le nuove attività).
Nel caso in cui l’attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell’apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1968 n. 337, il parere della Commissione provinciale di Vigilanza integra, relativamente agli aspetti di sicurezza e di igiene, l’attività istruttoria prevista dall’art. 141 primo comma lettera d), del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635.