Presidente di Commissione: Viceprefetto Vicario Dott.ssa Cristina LANINI 
Vice Presidente di Commissione: Viceprefetto Dott.ssa Anna LAURENZA
Segretario di Commissione: Funz. Amm.vo Antonella CRINO'
Sostituto Segretario di Commissione:  Ass. Amm.vo Cristina CEMBROLA 

Le Commissioni di Vigilanza di Pubblico Spettacolo

Ai fini dell’applicazione dell’art. 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, che subordina la concessione della licenza per l’apertura di un teatro o luogo di pubblico spettacolo alla preventiva verifica da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, attraverso apposite Commissioni di Vigilanza sulla solidità e sicurezza dell'edificio, nonché sull'esistenza di vie di fuga e adatte allo sgombro nel caso di incendio. 

Le competenze delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, sono ripartite tra: 

  • Commissione Provinciale di nomina prefettizia, 
  • Commissioni Comunali, istituite dai Comuni anche in forma associata. 
Le Competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.).

Nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza, ex art. 142 del Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S. ai fini dell'applicazione dell’art. 80 del citato Testo Unico, rientrano:

  1. I locali cinematografici e teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali e impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori; 

     

  2. I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità; 

     

  3. Tutte le rimanenti tipologie di locali e impianti, indipendentemente dalla loro capienza, quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai sensi dell’art. 142, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 

 

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 

 

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 del Regolamento di esecuzione del testo unico per l'esercizio dei controlli di cui al comma 1, lett. e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale della medesima provincia o quella comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. 

 

Pertanto, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la Commissione esprime solo il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti, riservandosi la facoltà di effettuare il sopralluogo. 

 

Con l’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Interno 18.05.2007 “Norme di sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante”, a decorrere dal 2007 le nuove attrazioni e quelle esistenti, devono essere registrate ed ottenere un codice identificativo. 

Il relativo procedimento comprende l’acquisizione di un parere da parte della Commissione provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

A tal fine la Commissione Provinciale anche avvalendosi di esperti esterni: 

  • Verifica l’idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;

     

  • Sottopone l’attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione abilitato; (solo per le nuove attività). 

Nel caso in cui l’attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell’apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1968 n. 337, il parere della Commissione provinciale di Vigilanza integra, relativamente agli aspetti di sicurezza e di igiene, l’attività istruttoria prevista dall’art. 141 primo comma lettera d), del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635.

 

I Compiti delle Commissioni di Vigilanza di Pubblico Spettacolo

I compiti attribuiti alle commissioni sono i seguenti:

  1. Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

     

  2. Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

     

  3. Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

     

  4. Accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

     

  5. Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

 

Cosa non rientra nelle competenze della Commissioni Provinciale di vigilanza di Pubblico Spettacolo

Non rientrano nella competenza della Commissione provinciale di Vigilanza: 

a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m 0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico; 

b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti; 

c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo; 

d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale “karaoke” o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all’espletamento delle esibizioni canore ed all’accoglimento prolungato degli avventori; 

e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi); 

f) salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di vigilanza, o quella comunale, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. (art. 141 R.D. 635/40).

La nomina e la composizione delle Commissioni di Vigilanza

La Commissione Provinciale di Vigilanza, secondo quanto previsto dal richiamato art. 142 del R.D.  635 del 1940, viene nominata ogni tre anni dal Prefetto ed è così composta:

- Prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;

- Questore o dal vice questore con funzioni vicarie;

- Sindaco del Comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;

- Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

- Ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;

- Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

- Esperto in elettrotecnica.

Alla predetta composizione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Il parere della commissione, o della sezione, è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Ultimo aggiornamento
Martedì 10 Settembre 2024, ore 14:35
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