Presso la Prefettura di Cremona è stato istituto dal 14 agosto 2013 l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, successivamente modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016.

 

Iscrizione

 

Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art. 1, comma 53 della legge anticorruzione n. 190/2012:

 

Sez.I    - Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
Sez.II   - Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
Sez.III  - Noli a freddo di macchinari;
Sez.IV   - Fornitura di ferro lavorato;
Sez.V    - Noli a caldo;
Sez.VI   - Autotrasporto per conto di terzi;
Sez.VII  - Guardiania dei cantieri;
Sez.VIII - Servizi funerari e cimiteriali;
Sez.IX    - Ristorazione, gestione delle mense e catering;
Sez.X    - Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento  e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

 

L'iscrizione nell'elenco - che avviene su richiesta del soggetto imprenditoriale, il quale deve indicare il settore o i settori di attività di suo interesse - è valida per dodici mesi dalla data in cui è stata disposta (fatte salve le verifiche periodiche, ovvero a campione, che la Prefettura svolge ai sensi della predetta normativa di settore), ed è subordinata alle seguenti condizioni, inerenti il soggetto richiedente l'iscrizione:

 

  • assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice Antimafia);
  • assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art.84, comma 3, del Codice Antimafia.

 

Prefettura competente

 

La domanda di iscrizione deve essere presentata al:

 

a) Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero al Prefetto della provincia in cui é stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società' di cui all'articolo 2508 del codice civile;

 

b) Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 D. Lgs. n. 159/2011, hanno sede per le società' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

 

Procedura per l'iscrizione

 

Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Cremona specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi. (si vedano i moduli allegati)

 

L'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo antimafia.prefcr@pec.interno.it , specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list", oppure per posta ordinaria alla Prefettura di Cremona - Ufficio Antimafia - Corso Vittorio Emanuele II.

 

La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco che sarà pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

 

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.

 

L'impresa iscritta nell'elenco deve comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

 

Aggiornamento periodico dell'elenco.

 

L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione , l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.

 

Pertanto, la Prefettura provvede a verificare nuovamente l'assenza delle situazioni ostative e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del d. lgs 159 del 2011.

 

Qualora tali accertamenti si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nella white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura provvede a dare conto di ciò tramite la voce "In aggiornamento" , dell'elenco, come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013.

 

Nell'intento di agevolare l'applicazione della nuova normativa, si allegano i modelli che le imprese potranno utilizzare per:

 

  • la presentazione delle istanze;
  • la comunicazione modifiche degli assetti proprietari e degli organi sociali;
  • la comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco;
  • la comunicazione dell'interesse a non esser inserito nel nuovo elenco.

 

L'istanza deve essere corredata della:

 

  1. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.
  2. Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

 

Procedura per le stazioni appaltanti

 

A decorrere dal 7 gennaio 2016 - data di entrata a regime della B.D.N.A. - la documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, è acquisita esclusivamente mediante consultazione della Banca Dati.

 

Anche l'iscrizione in white list da parte della Prefettura avviene attraverso la consultazione della B.D.N.A. e da ciò possono determinarsi due ipotesi:

 

  1. Non risultano elementi ostativi a carico del soggetto/società richiedente che sarà iscritto nell'elenco;
  2. Il soggetto/società non risulta censito in Banca Dati oppure a suo carico emergono elementi ostativi in virtù dei quali la Prefettura adotta un diniego d'iscrizione, equivalente ad un'informazione interdittiva e procede con le prescritte notifiche e comunicazioni.

 

Nei casi di imprese che operano nei settori " a rischio ", ossia nei suindicati settori individuati dal comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici sono subordinati, ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nella white list .

 

Conseguentemente, la consultazione della white list costituisce ora la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione.

 

Ove l'impresa manifesti l'interesse a permanere nell'elenco entro trenta giorni dalla scadenza dell'iscrizione nella White List, la Prefettura provvede a verificare nuovamente l'assenza delle situazioni ostative e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del d. lgs 159 del 2011.

 

Qualora tali accertamenti si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nella white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura provvede a dare conto di ciò tramite la voce "In aggiornamento" , come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013.

 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 25 Settembre 2024, ore 09:41
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