In materia di anagrafe e stato civile l’Area II del Commissariato del Governo fornisce supporto ai comuni, rispondendo a richieste di parere, trasmettendo le direttive del Ministero dell’Interno e coadiuvando gli stessi comuni nell’applicazione di norme e direttive. Di particolare rilievo il subentro di tutti i comuni trentini all’Anagrafe Nazionale della popolazione residente ( ANPR ) e al sistema CIE ( Carta di identità elettronica ) . 

Il Commissariato del Governo esercita la vigilanza sui servizi demografici dei comuni, effettuando anche ispezioni in materia di anagrafe, stato civile ed elettorale, per verificare il regolare andamento degli uffici, la rispondenza dei procedimenti con i dettami normativi, l’utilizzo di tutte le tecnologie e dei procedimenti informatizzati. In particolare per lo stato civile viene verificata la regolare tenuta degli archivi ( registri e relativi fascicoli degli allegati.)

Vigila sul corretto rilascio delle carte di identità cartacee, il cui utilizzo, ormai residuo, è limitato ai soli casi espressamente previsti. 

Decide dei ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti dei Sindaci quali ufficiali di Governo. 



 

Dirigente: dott.ssa Maria Serena Pompili

Addetto: dott.ssa Alessandra Broch  

Orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 12.00  

Telefono: 0461204420

Indirizzo di posta elettronica: protocollo.comgovtn@pec.interno.it


 

 

I cittadini possono presentare ricorso gerarchico al Commissario del Governo avverso i seguenti atti, non definitivi, adottati dal Sindaco:

  1.  diniego di iscrizione o di cancellazione  di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione  residente
  2.  iscrizione d'ufficio all'anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza
  3.  rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori

 

Chi può fare ricorso

Il destinatario del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe e, comunque,  chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.


 

Cosa fare


 

Il ricorso, munito di marca da bollo da € 16,00, deve essere presentato entro il termine di trenta giorni dalla data notifica o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, secondo una delle seguenti modalità:

  • di persona, presso il Commissariato del Governo - Ufficio Protocollo - che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione;
  • tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, ai fini del computo della scadenza dei termini di presentazione, fa fede la data di spedizione;
  • tramite P.E.C., all'indirizzo protocollo.comgovtn@pec.interno.it  - purché munita di firma digitale e della certificazione dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo in modo virtuale. In alternativa, ai fini della prova del pagamento dell'imposta, la marca da bollo potrà essere apposta sul ricorso - da conservarsi in originale - provvedendo all'annullo della stessa. il documento, unitamente a tutti gli allegati, potrà quindi essere inviato telematicamente, con l'indicazione del numero identificativo della marca da bollo utilizzata.

 

  Il Prefetto, compiuti i necessari accertamenti può:

  • sospendere gli effetti del provvedimento impugnato
  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
  • accogliere il ricorso ed annullare o riformare l'atto impugnato

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario nei tempi e con le modalità indicate dal Codice di Procedura Civile.

 


 

Documentazione richiesta

  1. ricorso in bollo da € 16,00
  2. eventuali atti o documenti atti a dimostrare l'effettiva residenza del ricorrente

Riferimenti normativi

  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223



 

Ultimo aggiornamento
Martedì 17 Settembre 2024, ore 15:04