Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e/o cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
LE RICHIESTE DEVONO RIVESTIRE CARATTERE ECCEZIONALE E SONO AMMESSE ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA DI SITUAZIONI OGGETTIVAMENTE RILEVANTI, SUPPORTATE DA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE E DA SIGNIFICATIVE MOTIVAZIONI.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), anche se nati in uno stato estero, possono richiedere il cambio o aggiunta del nome e cambio del cognome con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti in Italia inoltrando la domanda al Prefetto della provincia di residenza tramite il Consolato Italiano competente.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Competente ad autorizzare il cambiamento del nome e/o del cognome è il Prefetto.
La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Svolta l’istruttoria di rito, qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di attuale residenza, un avviso contenente il sunto della domanda. Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a specifiche persone .
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso tale termine senza che sia stata presentata opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o del cognome.
L’istanza, corredata da marca da bollo da E. 16,00 ( ovvero in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo , vergognoso o rivelante l’origine naturale ) ed opportunamente documentata, dovrà avvenire con le seguenti modalità:
- consegnata a mano presso l’ufficio Protocollo di questo Commissariato del Governo (dal lunedì al venerdì- orario 9.00 -12.00 );
- a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.comgovtn@pec.interno.it
( Si raccomanda in tal caso di apporre ed annullare la marca da bollo, indicandone il relativo numero nell’istanza )
- a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Commissariato del Governo per la provincia di Trento- Ufficio Cambio Nome e Cognome – C.so 3 Novembre, 11 - 38122 Trento );
Per informazioni e comunicazioni potrà essere utilizzato il seguente indirizzo di Posta Elettronica: entilocali.pref_trento@interno.it
In caso l’ufficio lo ritenga necessario, si procederà alla fissazione di un appuntamento. Si raccomanda a tal fine di corredare l’istanza con un recapito telefonico e, ove possibile, di un indirizzo mail.