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Circolazione stradale - Attività sanzionatorie depenalizzate

Ricorsi avverso  violazioni al codice della strada:

Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada l'interessato può proporre  ricorso al Commissario del Governo nel quale chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione; il Commissario del Governo può accogliere le motivazioni esposte ordinando l'archiviazione del verbale oppure, quando non ritiene le giustificazioni sussistenti e fondate emette ordinanza ingiunzione di pagamento per un importo doppio a quello indicato  sul verbale.

Patenti

 Il Commissario del Governo emette esclusivamente i provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione della patente di guida nei casi e con le modalità previste nel nuovo Codice della Strada "C.d.S.". Alcuni casi di revoca, sospensione e ritiro della patente di guida:

REVOCA ( per carenza dei requisiti morali art.120 del C.d.S.; violazione a norme di comportamento artt. 218, 86 del C.d.S. nonché per sentenza di condanna art. 224 del C.d.S.)

RITIRO (per guida con patente scaduta di validità art. 126 del C.d.S. e per guida con patente estera da parte dei conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno art.136 C.d.S.)

SOSPENSIONE (art.218 C.d.S. per violazione a norme di comportamento del C.d.S,. con e senza rilevanza penale, nonché per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale art. 223 C.d.S. e per sentenza del giudice di condanna art. 224 del C.d.S.)

Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Commissario del Governo quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesioni.

 Sequestri

Il Commissario del Governo è competente a disporre la confisca del veicolo sequestrato  per mancanza della copertura assicurativa (R.C.) qualora  non sia stata pagata la sanzione pecuniaria entro 60 giorni dalla notifica del verbale e non sia stato corrisposto il premio assicurativo per almeno sei mesi o nel caso di mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo e non avvenga.

Autorizzazioni in deroga

Il Commissario del Governo, ogni anno, emette un decreto - in base a quanto stabilito dal Codice della Strada e da un Decreto annuale del Ministero dei Trasporti - con il quale viene approvato un calendario delle limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati di tutte o alcune categorie di veicoli, tuttavia su istanza degli interessati può autorizzare, in deroga alle disposizioni vigenti e per accertate e comprovate necessità, la circolazione di tali automezzi nei giorni del divieto.

Sospensione della circolazione fuori dai centri abitati in occasione di gare sportive o di altre manifestazioni

Il Commissario del Governo dispone la  sospensione temporanea della circolazione in occasione dello svolgimento di competizioni sportive su strada statali o provinciali (gare podistiche, di auto, di moto,di pattine e di animali), su richiesta degli organizzatori delle gare o per altre manifestazioni .

Assegni

Il D. Lgs. 507/99 ha ridisciplinato  il trattamento sanzionatorio in materia di assegni bancari per cui  l 'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) è considerato illecito amministrativo che viene punito con sanzioni pecuniarie e accessorie.

Il Commissario del Governo del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa  da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione; valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e disporre, in eventuale aggiunta, una  sanzione accessoria ovvero l'archiviazione del procedimento

La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito

Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni)

 L'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denomi nato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.

Il Commissario del Governo dispone il discarico della cartella esattoriale quando il contribuente sia  in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo o per altri specifici motivi inerenti a casi di erronea iscrizione a ruolo quale difetto di notifica del titolo esecutivo. In tal caso l'interessato potrà presentare tempestiva istanza di discarico (annullamento)  direttamente a questo Ufficio.

Ultimo aggiornamento
Martedì 17 Settembre 2024, ore 16:46