White List contro le infiltrazioni mafiose
Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento è stato istituto dal 14 agosto 2013 l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List").
La richiesta di iscrizione, nell'elenco suindicato, può essere presentata solamente per i sottoelencati settori di attività, individuati dall'articolo 1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, così come modificato dall'articolo 4 bis del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "Decreto Liquidità" ), convertito con modificazioni nella Legge 5 giugno 2020, n. 40 (G.U. Serie Generale n. 143 del 6 giugno 2020).
Le lettere a) - Trasporto di materiale a discarica per conto terzi e b) - Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi sono state abrogate dal Decreto Legge n. 23/2020 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 40/2020 ed oggi ricomprese nella lettera i-quater.
c) Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
d) Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume
e) Noli a freddo di macchinari
f) Fornitura di ferro lavorato
g) Noli a caldo
h) Autotrasporti per conto di terzi
i) Guardiania dei cantieri
i-bis) Servizi funerari e cimiteriali
i-ter) Ristorazione, gestione delle mense e catering
i-quater) Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.
L'iscrizione è soggetta alle seguenti condizioni:
• assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
• assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.
L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA PER LE ATTIVITA' INDIVIDUATE DALL'ART.53 DELLA LEGGE 190/2012.
A partire dal 25 giugno 2014 per le attività imprenditoriali sopra elencate, i soggetti previsti all'art. 83 commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dovranno obbligatoriamente acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria, (indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso la Prefettura competente.
La stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata ad informare la competente Prefettura di essere in attesa del provvedimento definitivo.
In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione da parte della Prefettura competente, i contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione vengono revocati, salvo che l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
PREFETTURA COMPETENTE
La Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale.
Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 c.c..
Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.
PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della Società avente sede in provincia di Trento deve presentare istanza (si vedano i moduli B – B1 – B2 o B3 al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, specificando il settore o i settori di attività per cui si chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (Modello 1) e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi (Modello 3)
L'istanza dovrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo sicurezza.comgovtn@pec.interno.it , specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list" al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento - Ufficio Antimafia- C.so III Novembre ,11 - 38122 Trento.
Il Commissariato del Governo, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Commissario del Governo rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.
L'impresa iscritta nell'elenco dovrà comunicare al Commissariato del Governo qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO
L'impresa comunica al Commissariato del Governo, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi, purché tra quelli previsti.
Qualora gli accertamenti disposti da questo Commissariato del Governo si protraggano oltre la data di validità di iscrizione nelle "White List", essa mantiene la propria efficacia e nell'elenco "Imprese iscritte" apparirà l'apposita voce "Aggiornamento in corso".
Elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, relativi ad attività diverse da quelle elencate dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, istituiti presso le Prefetture delle Province dell'Italia settentrionale colpite dal sisma del maggio 2012.
Ai sensi del D.P.C.M. 18 ottobre 2013, limitatamente agli ulteriori settori di attività individuati dai Presidenti delle Regioni-Commissari delegati, le White List attivate ai sensi dell'art.5-bis del D.L. n.74/2012 continueranno ad essere tenute dalle Prefetture dell'area sismica.
Al riguardo, pertanto, le istanze di iscrizione negli elenchi relativi a dette attività aggiuntive dovranno essere indirizzate alle sole Prefetture dell'area sismica (Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo), indipendentemente dal luogo di sede legale della Società.
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 NOVEMBRE 2016
A seguito della pubblicazione del D.P.C.M. 24 novembre 2016 sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017 l'iscrizione nella White List costituisce modalità obbligatoria attraverso cui le stazioni appaltanti acquisiscono la documentazione antimafia delle imprese operanti nei settori "a rischio".
Per i soggetti non censiti nella Banca Dati Nazionale Unica che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osserva l'obbligo di consultazione disposto dall'articolo 92 commi 2 e 3 del Codice Antimafia, dal quale decorrono i termini alla cui scadenza la stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione e/o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le clausole di legge previste in caso di successivo diniego all'iscrizione.
Le stazioni appaltanti - mediante la consultazione delle White List - acquisiscono, ai sensi dell'articolo 1 comma 52- bis della legge n. 190/2012, la documentazione antimafia anche in relazione ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, sempreché permangano le condizioni relative sia ai soggetti all'accertamento di cui all'articolo 85 del Codice antimafia sia alla composizione del capitale sociale.
L'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia, non solo - come già previsto - per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha ottenuto l'iscrizione, ma anche per la stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quella per la quale è stata conseguita l'iscrizione in elenco.
decreto presidente consiglio ministri 24/11/2016
circolare del Commissariato del Governo del 9 marzo 2017
Documenti scaricabili :
Modelli per la presentazione della richiesta di iscrizione nella "White List"
allegato B - istanza per l'impresa individuale
allegato B1 - istanza per l'impresa organizzata in forma societaria o collettiva
allegato B2 - istanza per società estera con sede secondaria in Italia
allegato B3 - istanza per società costituita all'estero priva di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia
Modello 1 - Dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A.
Modello 3 - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
schema controlli antimafia
Modello per la comunicazione di modifiche degli assetti proprietari e degli organi sociali
allegato - C
Modelli per la comunicazione dell'interesse a permanere nella "White List"
allegato D - comunicazione per l'impresa individuale
allegato D1 - comunicazione per l'impresa organizzata in forma societaria collettiva
allegato D2 - comunicazione per società estera con sede secondaria in Italia
allegato D3 - comunicazione per società costituita estero priva di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia
Modello per la cancellazione dalla "White List"
allegato - E