RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI

Ricongiungimento Familiare

LA DOMANDA VA PRESENTATA PER VIA TELEMATICA CON ACCREDITO INDIVIDUALE NEL SITO DEL MINISTERO DELL'INTERNO https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm OPPURE AVVALENDOSI DELL'ASSISTENZA DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI RAPPRESENTATIVE DEI DATORI DI LAVORO, DEI PATRONATI, DELLE ASSOCIAZIONI AUTORIZZATE AD ACCEDERE AL SISTEMA E QUINDI A PRESENTARE LE DOMANDE.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione convoca  il richiedente il ricongiungimento familiare.

All'atto della convocazione presso lo Sportello dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

• marca da bollo da € 16,00 i cui estremi sono stati indicati nella domanda;
• originale del permesso o carta di soggiorno più fotocopia dello stesso;
• originale del passaporto o documento equivalente più fotocopia dello stesso;
• fotocopia del passaporto dei familiari da ricongiungere.

PER L'ALLOGGIO:

- certificato attestante che l'alloggio è conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali ( originale più fotocopia );

- copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (portare in visione anche l'originale);

- dichiarazione redatta dal proprietario dell'alloggio su mod. "S2", attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti (allegare fotocopia documento d'identità del dichiarante in corso di validità);

- se il contratto di locazione è intestato al richiedente stesso e ad altra o altre persone, occorre allegare dichiarazione redatta dal/dai cointestatari del contratto di locazione su mod. "S2", attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti (allegare fotocopia documento d'identità del dichiarante in corso di validità);

- in caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito:
da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento su mod. "S1" (originale);
da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

PER IL REDDITO:

• Lavoratori dipendenti:

a) ultima dichiarazione dei redditi, b) contratto di lavoro, c) ultime 3 buste paga o fotocopia autenticata del libro paga, d) autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello "S3", da cui risulti l'attuale rapporto di lavoro con allegata fotocopia del documento di identità del datore di lavoro; (presentare originali e fotocopia di ciascun documento).
Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, dovrà allegare tutte le buste paga e l'autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l'indicazione del reddito presunto del lavoratore.

• Lavoratori domestici:

a) ultima dichiarazione dei redditi (ove posseduta), (o, in assenza, comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego/INPS),
b) bollettini di versamento dei contributi I.N.P.S. relativi al relativi all'anno in corso e quello precedente
c) autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello "S3", da cui risulta l'attuale rapporto di lavoro, allegare fotocopia del documento di identità del datore di lavoro ; ( presentare originali e fotocopia di ciascun documento );

• Lavoratori autonomi :

• - Ditta individuale - Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, attribuzione P. IVA, licenza comunale ove prevista, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l'attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se l'attività è stata avviata da meno di un anno) ;
( presentare originali e fotocopia di ciascun documento ); bilancio relativo al periodo 1° gennaio ( dell'anno in corso ) alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto, comprensivo di copia del documento di identità dello stesso professionista e del tesserino dell'ordine professionale.

• - Società - Visura camerale della società di data recente, attribuzione Partita IVA della società, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l'attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se l'attività è stata avviata da meno di un anno)
( presentare originali e fotocopia di ciascun documento ); bilancio relativo al periodo 1° gennaio ( dell'anno in corso ) alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto, comprensivo di copia del documento di identità dello stesso professionista e del tesserino dell'ordine professionale.


• - Collaborazione a progetto - contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo, dichiarazione del committente da cui risulti l'attualità del contratto di lavoro a progetto, dichiarazione di gestione separata all'I.N.P.S., modello "Unico" (presentare originali e fotocopia di ciascun documento).
- Socio lavoratore - Visura camerale della cooperativa, fotocopia attribuzione partita IVA della cooperativa, dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l'attualità del rapporto di lavoro, fotocopia del libro soci, mod. unico.
- Liberi professionisti - iscrizione all'albo, mod. unico con ricevuta di presentazione.

In caso di reddito congiunto con il familiare convivente, il richiedente dovrà presentare anche la sopra specificata documentazione relativa al reddito del familiare stesso nonché la documentazione attestante il legame di parentela con chi integra, debitamente tradotta in lingua italiana e legalizzata.

SI EVIDENZIA

• il richiedente deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere;

• ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente nonché di eventuali familiari a carico precedentemente ricongiunti e di figli nati in Italia già inseriti sul permesso di soggiorno;

• per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.

PER LA SITUAZIONE FAMILIARE:

• una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento da parte dello Sportello unico competente, i familiari per i quali è stato richiesto  dovranno presentare la certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile o di salute necessario, debitamente tradotta e legalizzata  all'autorità diplomatico consolare italiana competente per il Paese di provenienza al momento della richiesta del visto di ingresso nel territorio dello Stato italiano.


Nel caso in cui la certificazione richiesta non sia reperibile per mancanza della competente autorità straniera o non presenti la necessaria affidabilità, la rappresentanza diplomatica presso il Paese di provenienza (o comunque competente) dei familiari rilascia la predetta documentazione sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.


Nel caso di figli maggiorenni a carico, lo stato di salute è documentabile attraverso certificazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento.

SI EVIDENZIA

Per il ricongiungimento di genitori ultrasessantacinquenni è richiesta una assicurazione sanitaria, o altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Eventuali false dichiarazioni o la presentazione di documentazione falsa o contraffatta comporterà la denuncia del richiedente all'autorità giudiziaria italiana e del suo Paese di origine.

 

CONSEGNA NULLA OSTA

Il richiedente verrà convocato allo sportello per la consegna degli originali dei documenti.

Se gli stessi risulteranno congruenti con quelli inviati telematicamente verrà rilasciato il Nulla Osta.

Nell'occasione  dovrà munirsi  di una marca da bollo di € 16,00 e documento di riconoscimento.

 

COSA FARE DOPO L'EMISSIONE DEL NULLA OSTA

1)    La " Comunicazione di avvenuto rilascio di nulla osta " deve essere presentata alla competente ambasciata o consolato  entro 6 mesi dalla data del rilascio . L'utente dovrà scaricare il file firmato digitalmente e contattare il competente ufficio estero (ambasciata o consolato) per concordare le modalità di trasmissione.

2) Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 286/1998, entro 48 ore dall’ingresso  del familiare è obbligatorio recarsi        all'autorità locale di pubblica sicurezza dove si avvisa dell'ingresso in Italia del familiare; l'autorità di      competenza

- La Questura di Trento per i residenti a Trento;

- I Commissariati P.S. di Rovereto e Riva del Garda per i residenti nei rispettivi comuni

- il Comune ( Polizia Locale ) per tutti gli altri.

 

3) Dopo essersi recati presso l'autorità di pubblica sicurezza per comunicare l'ingresso, si deve prenotare un appuntamento presso il Commissariato del Governo – Ufficio Immigrazione

- per Accordo Integrazione e richiesta Permesso di Soggiorno.

L’appuntamento potrà essere richiesto:

via e-mail all’indirizzo : immigrazione.pref_trento@interno.it

oppure telefonando lunedì- mercoledì – venerdì  dalle 11.00 alle 12.00 ai seguenti numeri:

0461- 204415

0461 204418

0461-204424

portando la  seguente  documentazione:

- passaporto in originale

- nulla osta  ( anche in fotocopia )

- se soggetto over 65 la copia della polizza sanitaria; 

- se già rilasciato, fotocopia del codice fiscale, altrimenti sarà rilasciato dalla Prefettura;

 

  COSA FARE DOPO L'INGRESSO IN ITALIA

  • 1) Al momento della presentazione del familiare ricongiunto presso lo Sportello Unico Immigrazione del Commissariato del Governo, a quest'ultimo saranno consegnati i seguenti documenti:
  • - modello 209;
    • - codice fiscale;
    • - busta da consegnare all'ufficio postale.
  • 2) E' consigliabile per il ricongiunto fare, prima della spedizione , 3 fotocopie del modello 209 per poter successivamente richiedere la residenza in comune e la tessera sanitaria presso l'A.S.L. competente.
  • 3) Nella busta, il familiare ricongiunto dovrà inserire:

 - il modello 209 in originale munito di marca da bollo;

 - originale della ricevuta di pagamento;

- fotocopia del nulla osta e del CODICE FISCALE ;

-  fotocopia di tutte le pagine del passaporto dove sono riportati dati anagrafici timbri, visti ed iscrizioni ;

  • 4) La busta non va chiusa, ma lasciata aperta , in modo da consentire all'ufficio postale i relativi controlli.
  • 5) Si ricorda che sulla busta va indicata la stessa Questura riportata nella prima pagina del modello 209 e cioè quella della provincia di residenza del congiunto.
  • 6) L'Ufficio postale consegnerà una ricevuta che lo straniero dovrà conservare in attesa di essere convocato dalla questura competente PER I FAMILIARI CHE ARRIVANO IN ITALIA

Presentarsi, previo appuntamento, che dovrà essere richiesto tramite il seguente indirizzo di posta elettronica immigrazione.pref_trento@interno.it  

Successivamente, alla data dell'appuntamento, il richiedente si presenterà con i familiari entrati in Italia muniti di:

  • - nulla osta
  • - passaporto
  • - codice fiscale, se in possesso (altrimenti verrà rilasciato da questo Ufficio)

Modalità per comunicare con il Commissariato del Governo di Trento:

lunedi-mercoledi-venerdi

dalle 11,00 alle 12,00 ai numeri:

0461 204424

0461 204415

Si riceve solo su appuntamento

Posta elettronica: immigrazione.pref_trento@interno.it  

Eventuali informazioni potranno essere richieste solo a mezzo posta elettronica.

Normativa

artt.28 e 29.D.Lgsn. 286/98 modificato dalla L. 189/2002 e succ. modifiche e integrazioni

art. 6 D.P.R.394/1999 e succ. modifiche e integrazioni

D. Lgs. n 5/07

D.L.13/17

Modelli

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 18 Settembre 2024, ore 15:17
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