Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana.
Chi può fare la richiesta
Il richiedente può' fare la domanda se:
risiede legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio , ovvero dopo 2 anni dalla data di naturalizzazione del coniuge se avvenuta successivamente alla data del matrimonio (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
- residente all'estero, dopo tre anni dalla data di matrimonio (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
- si rammenta inoltre, che nel caso di matrimonio celebrato all'estero, è necessario che il coniuge, cittadino italiano abbia provveduto alla trascrizione dell'atto presso un Comune italiano.
Documentazione da allegare alla domanda
1) estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità *;
2) certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza *;
3) documento di riconoscimento (sia italiano che dello Stato di provenienza);
4) dal 25 maggio 2022 è possibile effettuare il pagamento digitale del contributo di € 250,00 e della marca da bollo da € 16,00 direttamente nel sistema CIVES, con l'apposita funzionalità presente di pagoPa; oppure ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 , da effettuarsi su conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCI, causale Cittadinanza e marca da bollo da € 16,00;
5) Certificazione conoscenza lingua italiana livello B1 del QCER.
Per dimostrare tale conoscenza - richiesta al livello B1 del QCER - all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: si tratta dell'Università per stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.
Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, dovrà essere prodotta copia autenticata.
Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all'art.4-bis del D. Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011 e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'art.9 del medesimo D. Lgs, i quali dovranno fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.
La documentazione di cui sopra dovrà essere allegata nella sezione dedicata (documento di conoscenza della lingua italiana).
* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste dalla conformità al testo straniero.
I documenti dell'Unione Europea sono esenti di apostille/legalizzazione come da Regolamento U.E. 2016/1191.
Per i rifugiati e gli apolidi , in mancanza del documento di cui al punto 1) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.
IMPORTANTE
- Prima dell'invio telematico della domanda è necessario verificare l'esatta corrispondenza delle generalità ( cognome, nome, data e luogo di nascita ) tra gli atti del Paese d'origine (certificato di nascita/certificato penale/passaporto) e quelli italiani (titolo di soggiorno/carta d'identità). Qualora vi siano discordanze, è necessario produrre un'attestazione, rilasciata da una Rappresentanza Diplomatico/Consolare del Paese di appartenenza e legalizzata presso l'Ufficio Legalizzazioni di questo Commissariato del Governo, con cui si certifichi che i nominativi presenti nei vari documenti si identificano tutti con la stessa persona fisica, con l'indicazione dell'esatto cognome, nome, luogo e data di nascita.
- In caso di cambio residenza lo stesso deve essere tempestivamente comunicato fornendo l'indirizzo completo e allegando un documento di riconoscimento trasmettendolo, solo tramite P.E.C., all'indirizzo: comunicazione.cittadinanza.preftn@pec.interno.it inserendo nell'oggetto il codice K10/C di riferimento della pratica - in alternativa all'indirizzo mail immigrazione.pref_trento@interno.it
- Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi, pena l'inammissibilità dell'istanza .