La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

In base ai requisiti è possibile individuare due tipologie di concessione:

  1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (articolo 5 Legge 91 del 5 febbraio 1992 come modificato dalla Legge del 15.7.2009 n. 94 e dal D.L. del 4/10/2018 n. 113);
  2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (articolo 9 Legge 91 del 5 febbraio 1992 come modificato dal D.L. del 4/10/2018 n. 113)

Avvio del Nuovo sistema "CIVES" per la gestione delle istanze di cittadinanza
Si rende noto che dal 18 gennaio 2021 è attivo il nuovo sistema informatico di gestione delle istanze di cittadinanza "CIVES" in sostituzione del portale SICITT.

Pertanto si informa che è disponibile su rete pubblica (internet) all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it la nuova sezione Cittadinanza per la compilazione, l'invio e la gestione delle domande di cittadinanza online da parte del richiedente, in sostituzione dell'attuale sezione presente all'interno del portale https://nullaostalavoro.dlci.interno.it , che resterà attivo esclusivamente per le richieste legate allo Sportello Unico Immigrazione.

Da tale data, pertanto, saranno consultabili attraverso il nuovo portale anche le domande di cittadinanza già presentate in precedenza.

N.B : si informa che le domande di cittadinanza potranno essere inviate on-line attraverso il possesso dell' identità digitale ( Spid ), a tale fine gli interessati dovranno richiedere le credenziali Spid, necessarie per entrare in tutti i servizi della Pubblica Amministrazione.

1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art.5 della legge 91 del 5 febbraio 1992)

Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana.

Chi può fare la richiesta

Il richiedente può' fare la domanda se:

risiede legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio , ovvero dopo 2 anni dalla data di naturalizzazione del coniuge se avvenuta successivamente alla data del matrimonio (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);

  • residente all'estero, dopo tre anni dalla data di matrimonio  (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
  • si rammenta inoltre,  che nel caso di matrimonio celebrato all'estero,  è necessario che il coniuge, cittadino italiano abbia provveduto alla trascrizione dell'atto presso un Comune italiano.

            Documentazione da allegare alla domanda


1) estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità *;

2) certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza *;

3) documento di riconoscimento (sia italiano che dello Stato di provenienza);

4) dal 25 maggio 2022 è possibile effettuare il pagamento digitale del contributo di € 250,00 e della marca da bollo da € 16,00 direttamente nel sistema CIVES, con l'apposita funzionalità presente di pagoPa; oppure ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 , da effettuarsi su conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCI, causale Cittadinanza e marca da bollo da € 16,00;

5) Certificazione conoscenza lingua italiana livello B1 del QCER.

Per dimostrare tale conoscenza - richiesta al livello B1 del QCER - all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: si tratta dell'Università per stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.

Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, dovrà essere prodotta copia autenticata.

Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all'art.4-bis del D. Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011 e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'art.9 del medesimo D. Lgs, i quali dovranno fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.

La documentazione di cui sopra dovrà essere allegata nella sezione dedicata (documento di conoscenza della lingua italiana).


* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste dalla conformità al testo straniero.

I documenti dell'Unione Europea sono esenti di apostille/legalizzazione come da Regolamento U.E. 2016/1191.

Per i rifugiati e gli apolidi , in mancanza  del documento di cui al punto 1) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.



IMPORTANTE

  • Prima dell'invio telematico della domanda è necessario verificare l'esatta corrispondenza delle generalità ( cognome, nome, data e luogo di nascita ) tra gli atti del Paese d'origine (certificato di nascita/certificato penale/passaporto) e quelli italiani (titolo di soggiorno/carta d'identità). Qualora vi siano discordanze, è necessario produrre un'attestazione, rilasciata da una Rappresentanza Diplomatico/Consolare del Paese di appartenenza e legalizzata presso l'Ufficio Legalizzazioni di questo Commissariato del Governo, con cui si certifichi che i nominativi presenti nei vari documenti si identificano tutti con la stessa persona fisica, con l'indicazione dell'esatto cognome, nome, luogo e data di nascita.
  • In caso di cambio residenza lo stesso deve essere tempestivamente comunicato fornendo l'indirizzo completo e allegando un documento di riconoscimento trasmettendolo, solo tramite P.E.C., all'indirizzo: comunicazione.cittadinanza.preftn@pec.interno.it inserendo nell'oggetto il codice K10/C di riferimento della pratica - in alternativa all'indirizzo mail immigrazione.pref_trento@interno.it
  • Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi, pena l'inammissibilità dell'istanza .
2 ) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L.91 del 5 febbraio 1992 )

Chi può fare la richiesta

Il richiedente può fare la domanda se:

  • è nato in Italia e vi risiede legalmente da almeno 3 anni (art.9, c. 1, lett. A);
  • è figlio o nipote in linea retta di cittadini che siano stati italiani per nascita, e risieda legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c. 1, lett. A);
  • è maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c. 1, lett. B);
  • ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e può presentare domanda alla competente autorità consolare (art.9, c. 1 lett. C);
  • è cittadino U.E. e risiede legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c. 1, lett. D);
  • è apolide o rifugiato e risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c. 1 lett. E - combinato disposto art.16, comma 2 );
  • è cittadino straniero e risiede legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c. 1 lett. F).

N.B . Per tutti i suindicati casi è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare indicati nell'art. 433 del C.C.) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:

  • 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
  • 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di € 516,00 per ogni ulteriore figlio a carico

Documentazione da allegare alla domanda:

1) estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità;*

2) certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;*

3) documento di riconoscimento (sia italiano che dello Stato di provenienza);

4) dal 25 maggio 2022 è possibile effettuare il pagamento digitale del contributo di € 250,00 e della marca da bollo da € 16,00 direttamente nel sistema CIVES, con l'apposita funzionalità presente di pagoPa; oppure ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 , da effettuarsi su conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCI, causale Cittadinanza e marca da bollo da € 16,00;

5) Certificazione conoscenza lingua italiana livello B1 del QCER.

Per dimostrare tale conoscenza - richiesta al livello B1 del QCER - all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: si tratta dell'Università per stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.

Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, dovrà essere prodotta copia autenticata.

Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all'art.4-bis del D. Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011 e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'art.9 del medesimo D. Lgs, i quali dovranno fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.

La documentazione di cui sopra dovrà essere allegata nella sezione dedicata (documento conoscenza lingua italiana)

* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste dalla conformità al testo straniero.

Per i rifugiati e gli apolidi in mancanza del documento di cui al punto 1) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.

IMPORTANTE

  • Prima dell'invio telematico della domanda è necessario verificare l'esatta corrispondenza delle generalità ( cognome, nome, data e luogo di nascita ) tra gli atti del Paese d'origine (certificato di nascita/certificato penale/passaporto) e quelli italiani (titolo di soggiorno/carta d'identità). Qualora vi siano discordanze, è necessario produrre un'attestazione, rilasciata da una Rappresentanza Diplomatico/Consolare del Paese di appartenenza e legalizzata presso l'Ufficio Legalizzazioni di questa Prefettura, con cui si certifichi che i nominativi presenti nei vari documenti si identificano tutti con la stessa persona fisica, con l'indicazione dell'esatto cognome, nome, luogo e data di nascita.
  • In caso di cambio residenza lo stesso deve essere tempestivamente comunicato fornendo l'indirizzo completo e allegando un documento di riconoscimento trasmettendolo all'indirizzo P.E.C.: comunicazione.cittadinanza.preftn@pec.interno.it inserendo il codice K10 di riferimento della pratica - in alternativa     immigrazione.pref_trento@interno.it
  • Alla data del giuramento di cui all'art.10 della Legge 91/92 deve risultare la continuità della residenza sul territorio italiano e il permanere della capacità reddituale nella misura minima di cui sopra.
INVIO TELEMATICO DELLA DOMANDA

Cosa deve fare il cittadino

Il richiedente compilerà la domanda, utilizzando le credenziali d'accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato al seguente indirizzo

  https://cittadinanza.dlci.interno.it

e la trasmetterà in formato elettronico, insieme ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta del pagamento del contributo di € 250,00 previsto dal D.L. n. 113/2018

  • I documenti vanno scansionati interamente, senza staccare i fogli uniti da timbri di unione (si consiglia di scansionare le fotocopie).
  • Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale per l'immigrazione il richiedente dovrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura e dal Ministero dell'Interno.

IMPORTANTE: TUTTE LE COMUNICAZIONI AVVERRANNO ESCLUSIVAMENTE ON-LINE

Entro il 30 settembre 2021 gli utenti interessati dovranno procedere obbligatoriamente all'associazione della domanda già inoltrata con SPID sia per conoscere l'iter della pratica che tutte le comunicazioni importanti che lo riguardano.

Qualora l'utente non riesca ad effettuare l'associazione, dovrà rivolgersi all'assistenza, cliccando sulla voce "HELP DESK" in fondo alla pagina CIVES.

CONSULTA ON LINE LA TUA PRATICA

Il richiedente, con le credenziali SPID, può accedere al portale ministeriale https://cittadinanza.dlci.interno.it  e consultare lo stato di trattazione della pratica  sul sistema informatico del Ministero dell'Interno,  seguendo ogni fase dell'istruttoria fino all'emanazione del decreto finale.  

IO APP

Il  Ministero dell'Interno ha attivato "IO APP", applicazione scaricabile su smartphone per garantire ai richiedenti trasparenza ed informazione sull'andamento della pratica e consentire una più rapida interazione con gli Uffici per la definizione del procedimento.

NOTIFICA DIGITALE  DEL DECRETO DI CITTADINANZA.

E' già stata attuata da questo Commissariato del Governo di Trento la procedura relativa alla notifica digitale del decreto di cittadinanza come da direttive del Ministero dell'Interno.

L'utente che  che riceverà una notifica digitale del decreto di cittadinanza  sulla propria area riservata dovrà  stampare tutti i documenti ricevuti per consentire agli uffici comunali di effettuare gli accertamenti di notifica del decreto 

A partire dal 1°  febbraio 2024 la notifica dei decreti di cittadinanza avverrà esclusivamente tramite la piattaforma notifiche digitali di PagoPa.

  1. ATTENZIONE : Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato, a partire dal1° febbraio 2024 esclusivamente tramite la Piattaforma Notifiche Digitali di PagoPA s.p.a., disciplinata dall'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito dalla legge n. 120/2020, come di seguito indicato.

     

  2. Nuova procedura per la notifica dei decreti di cittadinanza

 

A partire dal 1° febbraio 2024, ( SEND ) la notifica di tutti i decreti di definizione dei procedimenti di cittadinanza ai sensi degli artt. 5 (per matrimonio) e 9 (per residenza decennale) della Legge 91/1992 -concessione/acquisto, rigetto, inammissibilità- avverrà esclusivamente tramite la Piattaforma Notifiche Digitali di PagoPA s.p.a., collegata al sistema applicativo di gestione delle domande di cittadinanza CIVES.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

La Piattaforma Notifiche Digitali, prevista dall'articolo 1, comma 402 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), è disciplinata dall'art.26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge n. 120/2020, e dai due decreti attuativi del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale dell'8 febbraio 2022, n. 58 (c.d. "Decreto Funzionamento") e del 30 maggio 2022 (c.d. "Decreto Costi").

 

A. Come funziona la notifica tramite la Piattaforma Notifiche Digitali?

 

La Piattaforma Notifiche Digitali trasmette al richiedente un "Avviso di Avvenuta Ricezione"  con le istruzioni necessarie per accedere alla piattaforma notifiche PA e scaricare il decreto ai fini della notifica,  che viene recapitato con le seguenti modalità:

  1. in formato elettronico, tramite P.E.C., se il richiedente dispone di un domicilio digitale; ( notifica digitale )
  2. in formato cartaceo, tramite raccomanda semplice, se il richiedente dispone di uno/più domicili digitali ma tutti risultano saturi/non validi/non attivi; ( notifica analogica ) e-mail ordinaria.
  3. in formato cartaceo, tramite raccomandata A/R, se il richiedente non dispone di un domicilio digitale;
  4. in formato elettronico, tramite deposito sulla Piattaforma, se il richiedente, che non dispone di un domicilio digitale, non risulta raggiungibile presso nessun indirizzo fisico identificato/identificabile (irreperibilità assoluta).

 

B. Cosa deve fare il richiedente la cittadinanza quando riceve, con una delle modalità sopra riportate, l'Avviso di Avvenuta Ricezione?

deve prendere visione del decreto oggetto di notifica secondo le seguenti modalità:

  • accedendo alla Piattaforma Notifiche con SPID o CIE (carta identità elettronica). La Piattaforma si raggiunge: 
    • tramite il link o il QR code contenuti nell’Avviso di Avvenuta Ricezione;
    • seguendo le istruzioni contenute nell’ “Avviso di cortesia“ che la Piattaforma invia ove sia stato indicato un recapito di  cortesia ( sms- mail ordinaria - App IO )
    • tramite sito web della Piattaforma Notifiche ( https://cittadin.dev.notifichedigitali.it/ )
    • tramite l’APP della Piattaforma notifiche;
  • se non si possiede SPID o CIE presentarsi all’Ufficio Postale munito di avviso di Avvenuta ricezione e documento di identità. Verrà consegnato il plico con pagamento del servizio.

 

C. Cosa dovrà fare il destinatario di un decreto di concessione/acquisto della cittadinanza?

Deve attivarsi immediatamente per la prestazione del giuramento presso il proprio Comune, che dovrà avvenire entro sei mesi dal momento del perfezionamento della notifica del decreto.

Per farlo, deve esibire obbligatoriamente ai Funzionari del Comune:

  • decreto di cittadinanza in formato cartaceo;
  • Avviso di Avvenuta Ricezione (in formato cartaceo o elettronico).

 

Con le nuove procedure, quando si perfeziona la notifica?

  1. IPOTESI DI NOTIFICA PERFEZIONATA PER "DECORRENZA TERMINI"
    1. Nel caso in cui il richiedente sia in possesso di un domicilio digitale, la notifica si perfeziona
      • il 7° giorno successivo alla data di consegna in uno dei domicili digitali disponibili dell'Avviso di Avvenuta Ricezione (AAR) in formato elettronico (art.26, comma 9, lett. b), punto 1);
      • il 15° giorno successivo alla data di deposito in Piattaforma dell'Avviso di Mancato Recapito (AMR) che viene generato nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva (art.26, comma 9, lett. b), punto 1) 
    2. nel caso di mancato possesso di un domicilio digitale e di conseguente notifica in via analogica, la notifica si perfeziona
      • il 10° giorno successivo al ricevimento della raccomandata A/R contenente l'Avviso di Avvenuta Ricezione in formato cartaceo (art.26, comma 9, lett. b), punto 2);
      • il 10° giorno successivo al deposito in Piattaforma dell'Avviso di Avvenuta Ricezione in caso di irreperibilità assoluta del destinatario (art.26, comma 7).

         

  2. IPOTESI DI NOTIFICA PERFEZIONATA PER "PRESA VISIONE DEL DOCUMENTO"

Se il richiedente la cittadinanza accede alla Piattaforma Notifiche, tramite uno dei molteplici canali di accesso, in data anteriore rispetto alle suddette tempistiche di notifica in via digitale o analogica, la notifica si perfeziona nella data in cui il destinatario ha accesso alla Piattaforma e, tramite la stessa, al decreto oggetto di notificazione (art.26, comma 9, lett. b), punto 3).

Modalità per comunicare con il Ministero dell'Interno:

Per presentare richieste di informazioni, solleciti, diffide e quant'altro è possibile inviare richieste tramite la seguente P.E.C.: comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it    inserendo il codice K10 nell'oggetto (solo domande art. 9).

Si informano gli interessati al procedimento di concessione e acquisto della cittadinanza italiana che, da lunedì 26 febbraio 2024, sarà possibile scrivere una mail oppure una pec all'indirizzo poloorientacittadinanza@pecdlci.interno.it per richiedere informazioni sulla propria domanda di cittadinanza. Un gruppo di consulenti specializzati analizzerà le comunicazioni e risponderà tempestivamente.

Se l'interessato ha una domanda in corso è necessario indicare  nell'oggetto della mail o della pec il numero della domanda  (K10/...... o K10/C/........) e la provincia di residenza oppure il codice identificativo ( id token)  e la provincia di residenza. ( esempio "k10/..... Trento").

E' attivo anche il contact center Polo Orienta dedicato.

A decorrere dal primo luglio 2024 il servizio è attivo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:30

Il richiedente deve avere a disposizione il numero K10 o K10/C della propria domanda ed un documento d'identità.

Gli utenti che desiderano parlare con un consulente possono chiamare il numero 0669000700

Modalità per comunicare con il Commissariato del Governo di Trento

Telefonicamente :  lunedì- mercoledì- venerdì   dalle ore 11.00 alle ore 12.00

ai seguenti numeri :

0461 - 204415

0461 - 204424

0461 - 204418

Via e-mail: inserendo il codice K10 o K10/C nell'oggetto all'indirizzo immigrazione.pref_trento@interno.it

IMPORTANTE : con l'introduzione della piattaforma CIVES non verranno più fornite informazioni sullo stato della pratica che potrà essere visionato direttamente in ogni sua fase.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 18 Settembre 2024, ore 12:06