Per combattere efficacemente il fenomeno dell'estorsione è previsto un fondo di solidarietà.

 Il Fondo di solidarietà viene offerto agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti vittime di estorsione.

L'elargizione è concessa ai soggetti vittime di richieste estorsive:

  • allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione;
  • in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale

    Chi può fare la richiesta

  • Colui che ha assunto la veste di parte offesa, per il tramite del Prefetto della Provincia ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo.
  • Soggetto esercente un'attività economica e/o professionale appartenenti ad associazioni di solidarietà l'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati nei punti precedenti, che, in conseguenza dei delitti previsti dalla legge, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attività.
  • Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali se, in conseguenza dei delitti previsti dai precedenti punti, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza: a) coniuge e figli; b) genitori; c) fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.
  • Fermo restando l'ordine indicato dal punto precedente, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
  • L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.
  • I beneficiari entro 12 mesi devono produrre idonea documentazione comprovante che le somme corrisposte siano state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.

    Requisiti per l'elargizione del fondo

  • La domanda deve essere presentata entro il termine di 120 giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari siano emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive;
  • in caso di intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di 1 anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia;
  • i termini di cui ai precedenti punti sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di ritorsione, il P.M. abbia disposto le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive.

    Condizioni per la concessione del fondo

    La concessione del fondo è deliberata dal Comitato di Solidarietà con successivo decreto commissariale.

    1) L'elargizione è concessa a condizione che l'istante:

  • non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive;
  • non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del c.p.p.;
  • non risulti sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione né destinatario di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze;
  • abbia riferito all'Autorità Giudiziaria tutti i particolari di cui era a conoscenza.

    2)  l'elargizione è, altresì, concessa a condizione che l'istante non sia condannato per un delitto  al quale consegua l'inabilità all'esercizio dell'attività economica e/o professionale;
    3)  l'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1990.

    Tipologia del danno:

    Le vittime di richieste estorsive possono beneficiare del ristoro relativo ai danni a beni mobili o immobili, mancato guadagno e lesioni personali.

    Nel caso in cui l'istante abbia aderito alle richieste estorsive, viene ristorato il danno successivo alla denuncia ed a quello relativo a beni mobili o immobili o alla persona, verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia. Gli appartenenti ad associazioni di solidarietà beneficiano del ristoro del danno a beni mobili o immobili ovvero lesioni personali.

    Se esercenti attività economica anche il danno da mancato guadagno i soggetti non previsti dai due casi sopracitati beneficiano del ristoro del danno per lesioni personali ovvero a beni mobili o immobili per i seguenti soggetti superstiti (coniuge e figli; genitori; fratelli e sorelle; convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati prima, conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona) vengono applicate le stesse previsioni di cui ai precedenti punti.

    L'elargizione è corrisposta in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore ad euro 1.549.370,70.

    Cosa fare

    La domanda è presentata al Prefetto della Provincia (qui al Commissario del Governo) nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto. La data di presentazione della domanda è immediatamente comunicata al Commissario per il Coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura - unitamente alle generalità del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, ai fini della loro annotazione, in ordine cronologico, in un apposito elenco informatico. L'istante può chiedere l'intero importo e/o provvisionale fino alla misura massima del 70% .

    La presentazione dell'istanza ai sensi della Legge n.44/99 , dal 13 giugno 2016, deve avvenire utilizzando esclusivamente il portale per la compilazione e l'invio on line delle domande per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura, collegandosi al seguente indirizzo: https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php ed attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda contenute nel "Manuale utente" e nel "Manuale multimediale". Ivi è anche reperibile la normativa fondamentale di riferimento.

    Per delucidazioni contattare: dott.ssa Filomena Chilà

    Si seguano le istruzioni del Manuale utente.

    Documentazione richiesta:

    L'istanza deve contenere:

  • le generalità dell'istante
  • il tipo di beneficio richiesto
  • la data di presentazione della denuncia
  • la determinazione del danno
  • la destinazione della somma richiesta, corredata da tutta la documentazione prevista dall'art.9 del D.P.R. 455/99.

    Revoca dell'elargizione:

    La concessione dell'elargizione è revocata:

  • se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte;
  • se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;
  • se la condizione che la vittima abbia aderito o cessato di aderire alle richieste estorsive non permane nel triennio successivo al decreto di concessione;
  • ai terzi danneggiati non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 3).

     

    Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

    Dirigente: Dott. Massimo Di Donato

    e-mail Dirigente dell'Area: massimo.didonato@interno.it

    Referenti: Funz. Ec. Fin. dott.ssa Filomena CHILA' - Funz. Amm. dott.ssa Lucia TOMASI

    Telefono: 0461/204453 - 204413

    Ubicazione dell'Ufficio: Trento - Corso III Novembre, 11

    Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00

    Telefono: 0461/204453

    Indirizzo di posta elettronica:  prefetto.pref_trento@interno.it

    Indirizzo P.E.C.: protocollo.comgovtn@pec.interno.it

Ultimo aggiornamento
Martedì 17 Settembre 2024, ore 12:44