SORGENTI RADIOGENE

Il Commissario del Governo autorizza la detenzione e l'utilizzo di sostanze radioattive per uso industriale.

Dirigente: Vice Prefetto Aggiunto Dott. Vincenzo RUSSO

Addetto: Donatella Tamanini

Telefono: 0461/204452

Indirizzo di posta elettronica: prefetto.pref_trento@interno.it

Pec: protocollo.comgovtn@pec.interno.it 

 

Il Prefetto (in questa provincia il Commissario del Governo) è competente al rilascio dell'autorizzazione preventiva di detenzione e l'utilizzo di radiazioni ionizzanti di cui alla cat. B (art. 50 comma 2 lettera g) e art. 52 comma 2 del D.Lgs. 101/2020), sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (Servizio Antincendi della Provincia Autonoma di Trento), l'U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e l'APPA (Agenzia Provinciale Protezione Ambiente).

Non spetta al Prefetto (art. 52 comma 1 del D.Lgs., 101/2020) il rilascio del Nulla Osta di cat. B nel caso in cui la pratica comporti esposizioni per attività a scopo medico veterinario e di ricerca in vivo e in vitro qualora svolta presso una struttura sanitaria.

Cosa fare per ottenere il nulla osta di cat. B

(punto 3 dell'Allegato XIV del D.Lgs. 101/2020)

Documentazione richiesta

  1. Istanza in bollo da € 16,00
  2. Relazione tecnica redatta da un esperto qualificato
  3. Marca da bollo da € 16,00 da apporre sull'autorizzazione, in caso di rilascio

La domanda di Nulla Osta, sottoscritta dal richiedente, deve essere inoltrata, in accordo alle disposizioni sul bollo (€ 16.00), al Prefetto competente per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica (per il Trentino al Commissario del Governo per la provincia di Trento).

Qualora trattasi di impiego di sorgenti da parte dello stesso soggetto in uno o più siti, luoghi o località non determinabili a priori e presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica, così dette "sorgenti mobili", l'istanza deve essere inoltrata al Prefetto della provincia in cui è situata la sede operativa primaria dell'ente o società richiedente.

L'istanza, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata anche a Appa - Uopsal e Comando dei Vigili del Fuoco permanenti e deve contenere i dati e le informazioni di cui al punto 3.3.

In particolare nell'istanza, oltre ai dati relativi al titolare del provvedimento (codice fiscale, sede legale, sede operativa, etc), deve essere indicato:

  • Il tipo di provvedimento richiesto (primo rilascio, modifica o revoca);
  • in caso di modifica o revoca indicare gli estremi del precedente provvedimento autorizzativo;
  • specificare se trattasi di impiego di sorgenti di radiazione fisse ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 101/2020 (detenute e impiegate in un medesimo luogo) ovvero mobili ai sensi dell'art. 50, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 101/2020;
  • per le materie radioattive: le quantità totali di radioattività dei radionuclidi, distinguendo tra sorgenti non sigillate e sorgenti sigillate, che si intende detenere contemporaneamente e in ragione di anno solare;
  • per ogni generatore di radiazioni: il tipo e l'energia massima di accelerazione delle particelle cariche, la corrente massima e la potenza, tenendo conto, nel caso di elettroni, del fattore di utilizzo (duty cycle), e il numero delle macchine che si intende utilizzare.

La domanda deve essere corredata, per quanto applicabile, anche dalla documentazione di cui al punto 3.4.

Essendo il Nulla Osta atto propedeutico all'impiego di sorgenti radioattive, l'esercizio della pratica oggetto dell'autorizzazione potrà essere svolta solo a condizione che la Società/Ente sia in regola con i procedimenti di prevenzione incendi secondo la normativa vigente.

Prescrizione per tutti i Titolari di autorizzazione di Cat. B

Ogni variazione che intervenga nello stato di fatto o di diritto dovrà essere comunicata tempestivamente al Commissariato del Governo.

E' fatto obbligo al soggetto autorizzato di inoltrare, ogni sette anni a decorrere dalla data di rilascio del nulla osta, al Prefetto e agli Organi competenti che rilasciano i pareri tecnici, una relazione tecnica contenente l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica a suo tempo prodotta e i dati e gli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l'attività svolta.

In caso di cessazione di una pratica autorizzata con nulla osta prefettizio il titolare del decreto deve darne preventiva comunicazione alla Prefettura e alle Amministrazioni competenti per la revoca del provvedimento.

 

Ulteriori adempimenti per i Titolari di Nulla Osta

L'art. 48 del D.Lgs. 101/2020 prevede l'obbligo per i detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo di registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN, all'interno di un'area pubblica denominata STRIMS (Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti), e di trasmettere allo stesso le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive, entro dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse.

 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 18 Settembre 2024, ore 11:16