Riconoscimenti e cambi nome
Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Il Prefetto:
• autorizza il cambiamento del nome e/o del cognome.
• autorizza il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale
• autorizza il ripristino del nome/cognome italianizzati nella forma originaria ai sensi della legislazione vigente.
L'interessato può sottoscrivere la domanda in presenza del dipendente della Prefettura-U.T.G. addetto a riceverla ovvero presentarla tramite altra persona munita di delega e di fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato o inviarla per posta (preferibilmente con raccomandata A/R e sempre allegando fotocopia di un documento di riconoscimento valido) alla Prefettura di Gorizia - Area II, Piazza della Vittoria n. 64, 34170 GORIZIA, o per diretta consegna all'ufficio ricezione atti della Prefettura di Gorizia (piano secondo dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00) sempre allegando copia di un documento d'identità valido.
La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di attuale residenza, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone .
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/ del cognome.
Il decreto dovrà quindi essere trascritto presso l’Ufficio anagrafico competente e dovranno, successivamente, essere modificati tutti i documenti, a cura dell’interessato, con il precedente nominativo presso i competenti uffici (codice fiscale, tessera sanitaria, patente di guida, documenti di identità, ecc.)