L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) è un illecito amministrativo che viene punito con sanzioni pecuniarie e accessorie.
Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.
Non è ammessa audizione personale.
La Prefettura-U.T.G., valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può emettere l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e disporre, in eventuale aggiunta, una sanzione accessoria ovvero l'archiviazione del procedimento.
La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito.
Chi può fare il ricorso
Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento.
Cosa fare
Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio (vedasi Fac-simile ricorso).
L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto, che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento, una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta rate) della sanzione pecuniaria (vedasi il Mod. A - Richiesta rateazione sanzioni pecuniarie).
Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni.
La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.
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