Rilascio della licenza

Enti o privati che intendono eseguire investigazioni , ricerche , raccogliere informazioni per conto di privati devono chiedere al Prefetto il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività.

Il Prefetto è competente anche a rilasciare l'autorizzazione per poter effettuare  attività investigativa specificatamente tesa alla ricerca e all'individuazione di elementi di prova da far valere nel contesto del processo penale (art. 327 bis del Codice di procedura Penale).

La  licenza ha validità annuale ed abilita alla conduzione di un istituto di investigazioni private.

 

Chi può fare la richiesta

La domanda  per ottenere il rilascio della licenza deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale che richiede il rilascio della licenza ovvero  dal legale rappresentante, ove trattasi di società.

Requisiti richiesti

  • Essere cittadini italiani ovvero di Paesi appartenenti all'unione Europea
  • Possedere la capacità di obbligarsi
  • Non aver riportato condanne per delitti non colposi, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personale o ad ammonizioni, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza,non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, ovvero per violenza e resistenza all'autorità

Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata  o inviata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla Prefettura ove è fissata la sede dell' istituto di investigazione privata

Documentazione richiesta     

 

  1.  domanda in bollo da € 16,00 (vedi il modello 1)                                                  
                                              (vedi il modello 1 bis - art. 327 bis c.p.p.)
  2. documenti attestanti la capacità tecnica richiesta dall'art. 136 del R.D. 18.06.1931, n. 773 (ad esempio con curriculum vitae , specifiche conoscenze tecniche ) e la specifica esperienza professionale per garantire il corretto esercizio dell'attività , richiesto dall'art. 222 del D. Lgs. 28/07/1989, n. 271 ( nel solo caso di attività investigativa per l'individuazione degli elementi di prova da far valere in un processo penale)
  3. due copie della tabella delle operazioni che si intendono compiere con le relative tariffe , da indicare nella misura massima
  4. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme all'istanza, attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza, la posizione riguardo gli obblighi militari,. e precedenti penali iscritti nel casellario giudiziale e carichi pendenti o assenza degli stessi ( se trattasi di società la dichiarazione sostitutiva dei certificati deve essere presentata da tutti i componenti del Consiglio di amministrazione) ovvero i relativi certificati 
    (vedi il modello di  autocertificazione 1a) 
    (vedi il modello di  autocertificazione 2a - art. 327 bis c.p.p.)

Se  il richiedente è una società la domanda, di cui al punto 1, dovrà essere firmata dal rappresentante legale dell'Istituto. Inoltre, dovrà essere prodotta la seguente documentazione aggiuntiva:

 

  1. copia conforme del verbale dell'Assemblea dei soci concernente la nomina del Consiglio di Amministrazione della società
  2. copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, attestante l'iscrizione nel Registro Imprese della C.C.I.A.A nonché il numero della partita IVA ovvero i relativi certificati

 

NOTA In caso di accoglimento dell'istanza, il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale ( il cui importo  sarà determinato in rapporto alla natura ed all'ampiezza dell'attività che l'Istituto dovrà svolgere e comunicato direttamente all'interessato) e provvedere alla regolarizzazione della licenza rilasciata e del provvedimento di approvazione della tabella delle operazioni , con la consegna di due marche da bollo.


 

 

Riferimenti normativi

 

  • Art. 327 bis c.p.p.
  • R.D. 18/06/1931, n. 773, artt. 8, 9, 10,11, 13, 134, 135, 136, 137
  • R.D. 06/05/1940, n. 635, artt. 257, 258, 259, 260
  • Art. 222 delle norme di attuazione, coordinate e transitorie nel c.p.p., approvate con il D.Lgs.vo 28/07/1989 n. 271, come specificato dalla legge 7 dicembre 2000, n.397.
Rinnovo della licenza

Per proseguire l'attività di gestione di un Istituto,  il titolare della licenza deve presentare -almeno 30 giorni prima della scadenza- una dichiarazione di responsabilità circa l'intendimento di proseguire il servizio.

Il Prefetto, ricevuta la dichiarazione di responsabilità,  dispone automaticamente il rinnovo annuale della licenza

Competente a rinnovare l'autorizzazione è il Prefetto della provincia ove è fissata la sede dell' istituto di investigazione

Chi può fare la richiesta

La dichiarazione deve essere presentata dal titolare della licenza in scadenza

Cosa fare

La domanda, unitamente alla dichiarazione richiesta, deve essere presentata  o inviata per raccomandata con avviso di ricevimento alla Prefettura-U.T.G. ove è fissata la sede dell' istituto di investigazione

Documentazione richiesta

 

Dichiarazione di prosecuzione dell'attività   in bollo da € 16,00


 

Approvazione della tabella e delle tariffe e delle operazioni svolte

La tabella delle operazioni che l'Istituto intende svolgere, con l'indicazione delle relative tariffe, deve essere approvata dal Prefetto.

 

Chi può fare la richiesta

Il titolare o il legale rappresentante dell'Istituto

Cosa fare

La domanda, diretta ad ottenere l'approvazione delle tabelle delle operazioni con l'indicazione  delle tariffe, deve essere presentata o inviata al Prefetto, unitamente all'istanza diretta ad ottenere il rilascio della licenza per gestire l'Istituto di investigazione.

Documentazione richiesta

 

  1. domanda in bollo da € 16,00 (vedi modello 3)
  2. due copie della tabella delle operazioni con le relative tariffe, da indicare nella misura massima
  3. relazione che illustri gli elementi presi in considerazione per la determinazione delle suddette tariffe

Documenti scaricabili

 

NOTA In caso di approvazione, il richiedente dovrà regolarizzare, ai fini del bollo, il provvedimento di accoglimento dell'istanza e la tabella delle operazioni

Cambio di sede dell'Istituto

Il cambio della sede operativa dell'Istituto  deve essere approvato dal Prefetto.

Il cambio della sola sede legale dell'Istituto deve essere comunicato alla Prefettura - U.T.G. per la presa d'atto della nuova sede.

Chi può fare la richiesta

La domanda per l'approvazione del cambio della sede operativa dell'Istituto dovrà essere firmata dal rappresentante legale dell'Istituto

Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata  alla Prefettura  della provincia ove ha la sede operativa l'Istituto

Documentazione richiesta

  1. domanda , in bollo da € 16,00   (vedi il modello 5)
  2. certificato aggiornato del registro ditte della C.C.I.A.A. ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione   
    (vedi il modello di autocertificazione 3a)
  3. documentazione tecnica illustrativa della nuova sede

Se il richiedente è una società , dovrà essere prodotta la seguente documentazione aggiuntiva

    4.  copia conforme del verbale dell'Assemblea dei Soci con il quale è stato deciso il cambio della sede della società

 

NOTA: i n caso di approvazione, il richiedente dovrà regolarizzare, ai fini del bollo, il provvedimento di accoglimento dell'istanza

Ultimo aggiornamento
Venerdì 5 Aprile 2024, ore 21:14