Presso ogni Prefettura -Ufficio territoriale del governo è stato attivato, ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 luglio 2002, n. 189 che ha modificato l'articolo 22 del Testo Unico in materia di immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); ne fanno parte il Ministero dell'Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Questura.

Lo Sportello unico per l'immigrazione è competente per il disbrigo delle pratiche relative alle procedure:

  • di nulla osta per assunzioni lavoratori stranieri: Il datore di lavoro, attraverso la procedura telematica disponibile sul sito del ministero dell'Interno, chiede il nulla osta allo sportello unico della provincia nella quale si deve svolgere l'attività lavorativa, nell'ambito delle quote previste dall'apposito "decreto-flussi" (che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare nel territorio nazionale). Lo sportello unico, acquisito il parere della Questura e della Direzione Territoriale del Lavoro, in presenza di tutti requisiti previsti, rilascia il nulla osta di ricongiungimento familiare.
  • di ricongiungimento familiare.

Lo Sportello Unico territorialmente competente è quello della provincia di residenza del datore di lavoro, o di quella in cui ha sede legale l'impresa, o di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa.

Ubicazione ufficio

Ufficio: Sportello Unico Immigrazione

Indirizzo: Piazza Bayreuth

Ubicazione: Piano Terra

Tel.: 0187-7481

E-mail: immigrazione.pref_laspezia@interno.it

Ultimo aggiornamento
Lunedì 14 Ottobre 2024, ore 17:57