La domanda di concessione della cittadinanza italiana può essere presentata esclusivamente on-line all'indirizzo web: https://portaleservizi.dlci.interno.it
Per la presentazione dell'istanza è necessario possedere l'identità digitale SPID. Nel caso in cui le proprie generalità, come risultanti dal sistema SPID, non corrispondano a quelle indicate nella documentazione allegata all'istanza, è necessario chiarire tali incongruenze allegando alla propria domanda un'attestazione consolare di esatte generalità , debitamente legalizzata
Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda fra i seguenti:
- MODELLO A - Articolo 5 relativo alla Richiesta per matrimonio o unione civile con cittadino italiano
- MODELLO B - Articolo 9 (lettere a, b, d, e, f) e/o Articolo16 - relativo alla Richiesta per residenza
- MODELLO C - Articolo 9 lettera c - relativo alla Richiesta per servizio prestato alle dipendenze dello Stato italiano
- MODELLO AE - Articolo 5 relativo alla richiesta per matrimonio o unione civile con cittadino italiano
- MODELLO CE - Articolo 9 lettera c - relativo alla Richiesta per servizio prestato alle dipendenze dello Stato
Documentazione richiesta
- Certificato di nascita legalizzato o apostillato munito di traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata o apostillata;
- Certificato penale del paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza legalizzato o apostillato e munito di traduzione legalizzata o apostillata (escluso il caso in cui al compimento del 14° anno, l'interessato/a avesse già la residenza legale in Italia e l'abbia poi sempre mantenuta);
- Documento di riconoscimento (carta d'identità);
- Passaporto;
- Titolo di soggiorno, o per i cittadini provenienti da stati membri dell'UE, il certificato di soggiorno permanente, rilasciato dal Comune di residenza;
- Ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio di €250, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94";
- Marca da bollo da €16.00.
A partire dal 20 maggio 2022 è possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo e/o del contributo di 250€ tramite PagoPA direttamente dal portale, contestualmente alla presentazione della domanda.
Qualora al richiedente sia stato riconosciuto lo status di apolide o la protezione internazionale in alternativa ai certificati di nascita e penale dovrà produrre quanto segue:
- Atto notorio formato in Tribunale sostitutivo del certificato di nascita in cui si dichiarino le proprie generalità e sostitutivo del certificato penale in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine (allegare il documento nelle voci "Certificato di nascita" e "Certificato Penale");
- Copia certificato di riconoscimento dello status di apolide o la protezione internazionale.
Requisito linguistico
Il richiedente deve dimostrare il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana pari al livello B1 del QCER, attraverso apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana rilasciata da uno dei seguenti enti riconosciuti:
- Università per stranieri di Perugia
- Università per stranieri di Siena
- Università Roma tre
- Società Dante Alighieri
In alternativa, all'atto della presentazione dell'istanza, è possibile attestare il possesso della conoscenza della lingua italiana attraverso la presentazione di un titolo di studio rilasciato, da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal MAECI. Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso indicando gli estremi dell'atto mentre, se si tratta di istituto o ente privato, dovranno produrne copia autenticata.
Sono esonerati dall'obbligo di presentare la certificazione linguistica i cittadini stranieri che alleghino alla propria domanda un accordo di integrazione sottoscritto (ai sensi dell'articolo 4-bis del D. Lgs. 286/1998), oppure un permesso di soggiorno CE/UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità.
Requisito reddituale (solo per richieste per residenza)
Esclusivamente per le domande di cittadinanza presentate ai sensi dell'art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 per residenza, la concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente debba dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali. A tal fine è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) minimo negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda.
I limiti di reddito sono quantificati nelle seguenti somme:
€ 8.263,31 richiesti per nucleo familiare composto da una persona;
€ 11.362,05 richiesti per nucleo familiare composto dal richiedente e dal coniuge a carico;
I suddetti importi devono essere incrementati di € 516,00 per ogni figlio/parente a carico.
A tale scopo, possono essere considerati anche i redditi dei familiari presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente (famiglia anagrafica), limitatamente a quelli previsti dall’art. 433 del Codice civile, ovvero (sempre in rapporto al richiedente la cittadinanza) il coniuge (o, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, la parte unita civilmente o il convivente di fatto legato da un contratto scritto di convivenza), i figli legittimi o legittimati, compresi i figli adottivi, affidati o affiliati (e, in loro mancanza, i discendenti prossimi), i genitori (e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali: sono dunque esclusi, fra l’altro, i redditi di familiari diversi da quelli elencati sopra, di familiari non compresi nello stato di famiglia del richiedente, nonché del convivente di fatto non legato da un contratto scritto di convivenza (anche in presenza di figli in comune).
I redditi da indicare sono esclusivamente quelli imponibili IRPEF, per i quali siano stati assolti i relativi obblighi fiscali in Italia (quelli all’estero non vengono considerati), desunti dalle dichiarazioni reddituali presentate negli ultimi tre anni all’Agenzia delle entrate (a meno che la legge non esenti dalla presentazione); i casi più comuni sono i seguenti
- per il Modello 730: importo del Reddito imponibile nel Prospetto di liquidazione;
- per il Modello Redditi Persone fisiche PF (ex Modello Unico Persone fisiche): somma degli importi del Reddito imponibile nel Quadro RN e del Reddito netto nelle Sezioni I o II nel Quadro LM;
- per la Certificazione Unica (se la legge esenta dalla presentazione di altri modelli): somma degli importi dei Redditi di lavoro dipendente e assimilati (con contratto a tempo indeterminato o determinato), di pensione e di altri redditi assimilati, come indicati nell’apposita sezione;
- nel caso di Certificazione dei redditi per colf e badanti (se i datori di lavoro non hanno l’obbligo di rilasciare la Certificazione Unica e contestualmente la legge esenta dalla presentazione di altri modelli): importo del Reddito annuo imponibile percepito, allegando alla domanda anche la relativa dichiarazione sostitutiva, firmata dal datore di lavoro o suo tutore, curatore, amministratore di sostegno, o (in caso di decesso) dall’erede o familiare più prossimo in vita, nonché la scansione di un documento di identità del firmatario.
Consultazione della domanda e conferimento della cittadinanza italiana
Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento saranno inviate al richiedente tramite il portale web utilizzato per inoltrare la domanda (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/logoutAli.htm). Pertanto, si invita a monitorare regolarmente l'area riservata e gli indirizzi di posta elettronica indicati all'atto della presentazione dell'istanza, nonché l'indirizzo mail connesso all'identità SPID in quanto vero e proprio "domicilio digitale".
Tramite il medesimo portale è anche possibile visualizzare in tempo reale lo stato di avanzamento della propria pratica.
A partire da Febbraio 2024, la notifica dei decreti di cittadinanza avverrà esclusivamente tramite la Piattaforma Notifiche Digitali - SEND, disciplinata dall'art. 26 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge n. 120/2020. Una volta eseguito l'accesso alla Piattaforma tramite SPID, all'indirizzo https://cittadini.notifichedigitali.it l'interessato dovrà stampare il Decreto e l'Avviso di avvenuta ricezione, e consegnarli all'Ufficio Cittadinanza del Comune di propria residenza.
Si rammenta che l'interessato deve prestare giuramento entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione, pena la decadenza della validità del decreto di concessione, per gli effetti dell'art. 10 Legge 91/92.