Conferimento della cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

  1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992 e s.m.)
  2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 e s.m.)

1)   CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Può fare richiesta lo straniero coniugato/unito civilmente con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla data del matrimonio, ovvero, se residente all'estero (tramite Consolato Italiano), dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi). 

Se il coniuge è stato naturalizzato cittadino italiano, i termini di cui sopra decorrono dalla data del relativo giuramento.

Ai fini del conferimento della cittadinanza per matrimonio, è requisito essenziale e imprescindibile che il matrimonio contratto all'estero sia trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.


2)   CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Chi può fare la richiesta:

  • Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
  • L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
  • Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
  • Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano o figlio di cittadino straniero naturalizzato, che risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni successivamente all'adozione o alla naturalizzazione del genitore;
  • Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA - REQUISITI ESSENZIALI

La domanda di concessione della cittadinanza italiana può essere presentata esclusivamente on-line all'indirizzo web: https://portaleservizi.dlci.interno.it 

Per la presentazione dell'istanza è necessario possedere l'identità digitale SPID. Nel caso in cui le proprie generalità, come risultanti dal sistema SPID, non corrispondano a quelle indicate nella documentazione allegata all'istanza, è necessario chiarire tali incongruenze allegando alla propria domanda un'attestazione consolare di esatte generalità , debitamente legalizzata

Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda fra i seguenti:

  • MODELLO A - Articolo 5 relativo alla Richiesta per matrimonio o unione civile con cittadino italiano
  • MODELLO B - Articolo 9 (lettere a, b, d, e, f) e/o Articolo16 - relativo alla Richiesta per residenza
  • MODELLO C - Articolo 9 lettera c - relativo alla Richiesta per servizio prestato alle dipendenze dello Stato italiano
  • MODELLO AE - Articolo 5 relativo alla richiesta per matrimonio o unione civile con cittadino italiano
  • MODELLO CE - Articolo 9 lettera c - relativo alla Richiesta per servizio prestato alle dipendenze dello Stato 

 

Documentazione richiesta
  • Certificato di nascita legalizzato o apostillato munito di traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata o apostillata;
  • Certificato penale del paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza legalizzato o apostillato e munito di traduzione legalizzata o apostillata (escluso il caso in cui al compimento del 14° anno, l'interessato/a avesse già la residenza legale in Italia e l'abbia poi sempre mantenuta);
  • Documento di riconoscimento (carta d'identità);
  • Passaporto;
  • Titolo di soggiorno, o per i cittadini provenienti da stati membri dell'UE, il certificato di soggiorno permanente, rilasciato dal Comune di residenza;
  • Ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio di €250, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94";
  • Marca da bollo da €16.00.

A partire dal 20 maggio 2022 è possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo e/o del contributo di 250€ tramite PagoPA direttamente dal portale, contestualmente alla presentazione della domanda. 

 

Qualora al richiedente sia stato riconosciuto lo status di apolide o la protezione internazionale in alternativa ai certificati di nascita e penale dovrà produrre quanto segue:

  • Atto notorio formato in Tribunale sostitutivo del certificato di nascita in cui si dichiarino le proprie generalità e sostitutivo del certificato penale in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine (allegare il documento nelle voci  "Certificato di nascita"  e "Certificato Penale");
  • Copia certificato di riconoscimento dello status di apolide o la protezione internazionale.

 

Requisito linguistico

Il richiedente deve dimostrare il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana pari al livello B1 del QCER, attraverso apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana rilasciata da uno dei seguenti enti riconosciuti:

 

  • Università per stranieri di Perugia
  • Università per stranieri di Siena
  • Università Roma tre
  • Società Dante Alighieri

 

In alternativa, all'atto della presentazione dell'istanza, è possibile attestare il possesso della conoscenza della lingua italiana attraverso la presentazione di un titolo di studio rilasciato, da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal MAECI. Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso indicando gli estremi dell'atto mentre, se si tratta di istituto o ente privato, dovranno produrne copia autenticata.

 

Sono esonerati dall'obbligo di presentare la certificazione linguistica i cittadini stranieri che alleghino alla propria domanda un accordo di integrazione sottoscritto (ai sensi dell'articolo 4-bis del D. Lgs. 286/1998), oppure un permesso di soggiorno CE/UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità.

 

 

Requisito reddituale (solo per richieste per residenza)

Esclusivamente per le domande di cittadinanza presentate ai sensi dell'art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 per residenza, la concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente debba dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali. A tal fine è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) minimo negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda.

 

I limiti di reddito sono quantificati nelle seguenti somme:
€ 8.263,31 richiesti per nucleo familiare composto da una persona;
€ 11.362,05 richiesti per nucleo familiare composto dal richiedente e dal coniuge a carico;
I suddetti importi devono essere incrementati di € 516,00 per ogni figlio/parente a carico.

 

A tale scopo, possono essere considerati anche i redditi dei familiari presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente (famiglia anagrafica), limitatamente a quelli previsti dall’art. 433 del Codice civile, ovvero (sempre in rapporto al richiedente la cittadinanza) il coniuge (o, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, la parte unita civilmente o il convivente di fatto legato da un contratto scritto di convivenza), i figli legittimi o legittimati, compresi i figli adottivi, affidati o affiliati (e, in loro mancanza, i discendenti prossimi), i genitori (e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali: sono dunque esclusi, fra l’altro, i redditi di familiari diversi da quelli elencati sopra, di familiari non compresi nello stato di famiglia del richiedente, nonché del convivente di fatto non legato da un contratto scritto di convivenza (anche in presenza di figli in comune).

 

I redditi da indicare sono esclusivamente quelli imponibili IRPEF, per i quali siano stati assolti i relativi obblighi fiscali in Italia (quelli all’estero non vengono considerati), desunti dalle dichiarazioni reddituali presentate negli ultimi tre anni all’Agenzia delle entrate (a meno che la legge non esenti dalla presentazione); i casi più comuni sono i seguenti

  • per il Modello 730: importo del Reddito imponibile nel Prospetto di liquidazione;
  • per il Modello Redditi Persone fisiche PF (ex Modello Unico Persone fisiche): somma degli importi del Reddito imponibile nel Quadro RN e del Reddito netto nelle Sezioni I o II nel Quadro LM;
  • per la Certificazione Unica (se la legge esenta dalla presentazione di altri modelli): somma degli importi dei Redditi di lavoro dipendente e assimilati (con contratto a tempo indeterminato o determinato), di pensione e di altri redditi assimilati, come indicati nell’apposita sezione;
  • nel caso di Certificazione dei redditi per colf e badanti (se i datori di lavoro non hanno l’obbligo di rilasciare la Certificazione Unica e contestualmente la legge esenta dalla presentazione di altri modelli): importo del Reddito annuo imponibile percepito, allegando alla domanda anche la relativa dichiarazione sostitutiva, firmata dal datore di lavoro o suo tutore, curatore, amministratore di sostegno, o (in caso di decesso) dall’erede o familiare più prossimo in vita, nonché la scansione di un documento di identità del firmatario.

 


Consultazione della domanda e conferimento della cittadinanza italiana

Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento saranno inviate al richiedente tramite il portale web utilizzato per inoltrare la domanda (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/logoutAli.htm). Pertanto, si invita a monitorare regolarmente l'area riservata e gli indirizzi di posta elettronica indicati all'atto della presentazione dell'istanza, nonché l'indirizzo mail connesso all'identità SPID in quanto vero e proprio "domicilio digitale".

 

Tramite il medesimo portale è anche possibile visualizzare in tempo reale lo stato di avanzamento della propria pratica.

 

A partire da Febbraio 2024, la notifica dei decreti di cittadinanza avverrà esclusivamente tramite la Piattaforma Notifiche Digitali - SEND, disciplinata dall'art. 26 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge n. 120/2020. Una volta eseguito l'accesso alla Piattaforma tramite SPID, all'indirizzo https://cittadini.notifichedigitali.it l'interessato dovrà stampare il Decreto e l'Avviso di avvenuta ricezione, e consegnarli all'Ufficio Cittadinanza del Comune di propria residenza. 

Si rammenta che l'interessato deve prestare giuramento entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione, pena la decadenza della validità del decreto di concessione, per gli effetti dell'art. 10 Legge 91/92.

AVVERTENZE IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i certificati esteri devono essere apostillati (se lo Stato di provenienza aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961) o legalizzati dall'Autorità diplomatica e consolare italiana presente nello Stato, che può essere individuata tramite il database del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, all'indirizzo www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica.

 

Dal 16 febbraio 2019, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento UE n. 1191/2016 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1191), non è più necessario apostillare i documenti pubblici rilasciati dai paesi membri dell'UE (certificati di nascita, matrimonio e penale di cittadini dell'Unione Europea).

 

I certificati esteri inoltre, devono essere correttamente tradotti in lingua italiana (a meno che, per l'estratto di nascita, non venga utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976). Le traduzioni possono essere effettuate:

  • all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti;
  • nello Stato di provenienza secondo le norme locali: in questo caso anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti;
  • in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati. In questo caso le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
  • in Italia, mediante asseverazione della traduzione eseguita da chi conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, senza ulteriori adempimenti.
TERMINI DI DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO

L'art. 4, comma 5 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 ha stabilito il nuovo termine di 24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 mesi solo per le istanze presentate dal 20/12/2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione) in poi.

Per le istanze presentate prima del 20/12/2020, l'art. 14, comma 1, lett. c) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132 ha fissato in 48 mesi il termine di definizione per i procedimenti di cittadinanza.

RIFERIMENTI

Dirigente:  Dott. Marco Freccero 

Responsabile del procedimento:  Dott.ssa Nadia Venturino 

Ubicazione:  Piazza A. Saffi n. 1

Sportello telefonico:  martedì dalle ore 9:30 alle ore 12:00.

Tel. 01984161

Apertura al pubblico:  Si riceve esclusivamente su appuntamento.

Telefono:  01984161 

Indirizzo di posta elettronica:  

immigrazione.pref_savona@interno.it 

P.E.C.:

comunicazione.cittadinanza.prefsv@pec.interno.it e protocollo.prefsv@pec.interno.it

Ultimo aggiornamento
Giovedì 10 Ottobre 2024, ore 15:20