INFORMAZIONI GENERALI

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì - dalle 10.00 alle 12.00, solo previo appuntamento telefonico o via e-mail (si prega consultare il link relativo a ciascun provvedimento: es. revoca, sospensione etc.)

Dirigente Area II: vedi voce Dirigenti e posizioni organizzative 

Addetti: Sig.ra NONINO Manuela, Sig.ra SCUZ Claudia

Telefono: 0432 594431-405 (l’Ufficio risponde dalle ore 09:00 alle ore 10:00 e dalle ore 12:00 alle ore 13:00) 

Indirizzo e-maildepenalizzazione.pref_udine@interno.it

Indirizzo PECprotocollo.prefud@pec.interno.it 

 

Riferimenti normativi:

Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285)

 

COMPETENZE DELL’UFFICIO

Il Prefetto emette esclusivamente i provvedimenti di revoca, ritiro, sospensione della patente e permesso di guida nei casi e con le modalità previste nel nuovo Codice della Strada "C.d.S.".

Principale casistica relativa a provvedimenti di revoca, sospensione, ritiro della patente e permesso di guida:

  • Revoca per: carenza dei requisiti morali art.120 del C.d.S.; violazione a norme di comportamento artt. 218, 86 del C.d.S.; sentenza di condanna art. 224 del C.d.S.;
  • Ritiro per: guida con patente scaduta di validità art. 126 del C.d.S.; guida con patente estera da parte dei conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno art.136 C.d.S.;
  • Sospensione ex art.218 C.d.S. per: violazione a norme di comportamento del C.d.S,. con e senza rilevanza penale; lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale art. 223 C.d.S.; sentenza del giudice di condanna art. 224 del C.d.S.;
  • Permesso di guida in fasce orarie prestabilite per le violazioni amministrative ex art. 218 comma 2 C.d.S.

Il Prefetto è altresì competente al rilascio della patente di servizio al personale abilitato allo svolgimento di compiti di vigilanza locale.

F.A.Q.

DOV'E' LA MIA PATENTE IN CASO DI RITIRO?

La patente, entro cinque giorni dal ritiro viene essere trasmessa alla Prefettura del luogo in cui l’illecito è stato commesso (art. 218 del C.d.S.).

Il Prefetto, entro i quindici giorni successivi, emana un decreto in cui si stabilisce la durata della sospensione della patente.

Se l'illecito è di carattere penale, il provvedimento del Prefetto è provvisorio, in attesa della sentenza definitiva del Tribunale.

La patente è quindi inviata al Comando territorialmente competente per la notifica del provvedimento di sospensione, che la restituirà dopo che è trascorso il periodo di sospensione. 

Se il documento di guida è stato rilasciato da uno Stato estero, ed il titolare è residente all'estero, verrà invece trasmesso al Consolato competente.

Queste procedure sono effettuate, di norma, a mezzo posta raccomandata e, pertanto, sono soggette alle tempistiche delle Poste.

COSA SUCCEDE DOPO IL RITIRO DEL DOCUMENTO DI GUIDA?

La patente viene trasmessa, dal Comando che l'ha ritirata, al Prefetto del luogo dove è stato accertato l'illecito - ossia, se la patente è stata ritirata in Provincia di Udine, verrà trasmessa al Prefetto di Udine - entro cinque giorni dalla data del ritiro (art. 218, 2° c. del C.d.S.) .

Poiché, normalmente, il documento ritirato impiega alcuni giorni ad arrivare in Prefettura, non risulta utile richiedere all'ufficio informazioni sulla propria patente immediatamente dopo il ritiro.

Quando la patente arriva alla Prefettura, il procedimento viene inserito nel sistema informatico e viene decisa, in base alle norme, la durata del periodo di sospensione. 

Se la patente è stata sospesa per guida sotto l'effetto dell'alcool, con tasso superiore a 1.5 (art. 186, 9° c. del C.d.S.) o di sostanze stupefacenti (art. 187, 6° c. del C.d.S.) , o in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (art. 186, 7° c. del C.d.S.), prima di poter riavere la patente è necessario sottoporsi a visita medica di controllo presso una delle Commissioni Mediche Locali Patenti di Guida, istituite in ogni Provincia.

La visita medica è comunque obbligatoria anche in caso di tasso alcoolemico inferiore a 1,5 g/l (art. 186, 8° c. del C.d.S.) .

Per la Commissioni Medica Locale di Udine, è possibile ottenere informazioni dal sito dell'A.S.U. F.C. di Udine : Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC)Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) - Commissione Medica Locale per le patenti di guida di Udine.

 

COME FACCIO A OTTENERE IL PERMESSO ORARIO?

 

Nei casi di illeciti NON penali è possibile richiedere un permesso orario di guida (art. 218, 2° c. del C.d.S.) , NON superiore a tre ore al giorno, per raggiungere il posto di lavoro o per assistenza a familiari inabili.

Allegato: istanza di permesso orario. 

 

 

 

PERMESSO DI GUIDA PER FASCE ORARIE

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì - dalle 10.00 alle 12.00, solo previo appuntamento telefonico (si prega consultare il link relativo a ciascun provvedimento: es. revoca, sospensione etc.)

Dirigente Area II: vedi voce Dirigenti e posizioni organizzative 

Addetti: NONINO Manuela, SCUZ Claudia

Telefono: 0432 594431-405 (l’Ufficio risponde alle chiamate dalle ore 09:00 alle ore 10:00 e dalle ore 12:00 alle ore 13:00

Indirizzo e-maildepenalizzazione.pref_udine@interno.it

Indirizzo PECprotocollo.prefud@pec.interno.it 

 

***

 

L'art. 218, 2° comma del Codice della Strada prevede che, entro cinque giorni dal ritiro, il conducente a cui è stata ritirata la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivata e documentata, per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (assistenza di familiari inabili).

Il Ministero dell'Interno, con Circolare n. 6535 in data 22.04.2011, ha precisato che il permesso NON può essere concesso in caso di illecito penale (come, ad esempio, nel caso di tasso alcoolico superiore a 0,8 grammi per litro, o di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti).

Qualora l'istanza relativa al permesso di guida è accolta, il periodo di sospensione previsto è aumentato di un numero di ore pari al doppio di quelle complessive per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza, che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate.

Il modello per la richiesta di permesso orario è disponibile in calce alla presente pagina.

Il modello, debitamente compilato e sottoscritto, anche digitalmente, può essere trasmesso, unitamente agli allegati, a questa Prefettura a uno dei seguenti indirizzi: 

 

 

 

 

REVOCA

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***

 

Il Prefetto emette i provvedimenti di revoca della patente di guida

La patente di guida può essere revocata per i seguenti motivi:

 

 

REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI

 

Articolo del C.d.S

 

Contenuto della violazione

 

Art. 120 C.d.S.

  1. I delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  2. Coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali
  3. Coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
  4. Le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  5. I soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti;
  6. Le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente.

 

 

REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA Art. 219 C.d.S.

 

 

Articolo del C.d.S

 

 

Contenuto della violazione

Art. 86 co.2 C.d.S

Servizio taxi senza licenza (seconda violazione in 3 anni)

Art. 128 co. 2  C.d.S

Circolazione con patente sospesa per carenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica

Art . 142 co. 9-bis C.d.S

Superamento del limite di velocità di oltre 60 km/h (seconda violazione in 2 anni)

Art . 176 co.1 lettera a) C.d.S

Circolazione nel senso di marcia opposto a quello consentito

Art . 179 co. 2-bis e co.9 C.d.S

Alterazione del limitatore di velocità

Art . 213 co. 2 e 214 co.2 C.d.S

Circolazione abusive con veicolo sottoposto a sequestro o fermo

Art . 218 co. 6 C.d.S

Circolazione durante il periodo di sospensione della validità della patente (sanzione amministrativa accessoria)

 

 

REVOCA PER VIOLAZIONI DEL CDS COSTITUENTI REATO

 

 

Articolo del C.d.S

 

 

Contenuto della violazione

Art. 9-bis  e art. 9-ter C.d.S

Competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi

Art. 186 co.2 lettera C)

Guida sotto l’effetto di alcool con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) (in caso di recidiva nel biennio o di incidente)

Art. 187 C.d.S

Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (recidiva nel triennio, conducenti di veicoli di cui all’art. 186-bis co.1 lettera d) o in caso di incidente)

 

 

REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE

 

 

Articolo del C.d.S

 

 

Contenuto della violazione

Art. 224 C.d.S

Sentenza penale di condanna o di decreto penale condanna, divenuti irrevocabili, che dispongono la sanzione accessoria della revoca 
RITIRO

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***

 

Il ritiro della patente è previsto per due tipi di violazioni del Codice della Strada.

 

 

 

RITIRO  PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA

 

 

Articolo del C.d.S

 

 

Contenuto della violazione

Art. 126 C.d.S.

guida con patente scaduta soggetto alla sanzione  amministrativa accessoria del ritiro della patente.

 

 

 

 

RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE

RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 136 C.d.S.)

 

Articolo del C.d.S

 

Contenuto della violazione

 

Art. 136 C.d.S.

I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.

I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.

 

SOSPENSIONE

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì - dalle 10.00 alle 12.00, solo previo appuntamento telefonico (si prega consultare il link relativo a ciascun provvedimento: es. revoca, sospensione etc.)

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Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione per i seguenti motivi:

 

 

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S.

 

ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

 

 

Articolo del C.d.S.

Contenuto della violazione

Art. 6

Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto.

Art. 10

Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme.

Art. 86

Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista

Art. 117

Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati)

Art. 125

Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta.

Art. 142/9

Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h (neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)

art.143

Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate

Art. 148

Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14.

Art. 168

Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose

Art. 176

Invertire il senso di marcia in autostrada, percorrere il senso di marcia opposto oppure circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma. 

Art.179

Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti.

Art. 213

Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro.

Art. 214

Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Art. 217

Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione.

 

ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO

 

 

Articolo del C.d.S.

Contenuto della violazione

Art. 145

Violare gli obblighi relativi alla precedenza.

Art. 146

Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia.

Art. 147

Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello

Art. 148

Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3.

Art. 149

Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza.

Art. 150

Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna.

Art. 172

Mancato uso delle cinture di sicurezza.

 

ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE

 

 

Articolo del C.d.S.

Contenuto della violazione

Art. 9,9 bis e 9 ter

Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate.

Art. 186

Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica (sospensione aggravata per i recidivi)

Art. 187

Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti

Art. 189

Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali
Ultimo aggiornamento
Lunedì 18 Novembre 2024, ore 12:31