Si informa che l'accesso al portale del Ministero dell'Interno per l'invio e la consultazione delle istanze dei richiedenti la cittadinanza è consentito soltanto tramite SPID.

Per la compilazione e l'invio online della domanda di cittadinanza cliccare sul seguente link:

https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Al fine di monitorare l'istanza di cittadinanza presentata, è possibile scaricare l'applicazione dei servizi pubblici IO     sul proprio smartphone, la quale consente un immediato contatto assicurando la massima trasparenza ed efficienza in tutte le fasi del procedimento per diventare cittadino italiano.

 

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI  

  • art. 5 Legge 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni;
  • art. 1, comma 20 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamento delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". 

Può produrre istanza lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio, ovvero, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio (i termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi).

Nel caso di matrimonio celebrato all'estero è necessario che i coniugi abbiano provveduto alla relativa trascrizione dell'atto presso un Comune italiano. Fino al momento dell'adozione del decreto concessivo della cittadinanza italiana, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

 

Il richiedente compila la domanda, a seguito di registrazione sul portale dedicato, e la trasmette in formato elettronico allegando i seguenti documenti:

  1. estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità, debitamente tradotto e legalizzato (per le donne che a seguito di matrimonio hanno acquisito il cognome del coniuge è necessario che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile sia quello da coniugata, in alternativa sarà necessario allegare il certificato di matrimonio e/o divorzio debitamente tradotto e legalizzato). In caso di doppia cittadinanza il certificato deve essere emesso, nonché tradotto e legalizzato, dallo Stato di nascita;
  2. certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotti e legalizzati (anche per coloro che sono nati e risiedono in Italia da prima del 14° anno di età). I certificati hanno validità pari a 6 mesi decorrenti dalla data di emissione (art. 41 del D.P.R. 445/2000);

Nota Bene: Il certificato penale estero deve attestare i precedenti penali e gli eventuali carichi pendenti (art. 1 comma 3 lett. d del D.P.R. 362/94).

3. documento di identità in corso di validità:

- passaporto per i cittadini extracomunitari;

passaporto o carta d'identità rilasciata dal paese di provenienza per i cittadini comunitari;

  titolo di viaggio per i richiedenti asilo e apolidi;

4. ricevute di pagamento del contributo volontario di € 250,00 previsto dal D.L. del 04/10/2018 n. 113 e dell'imposta di bollo di € 16,00 da effettuare tramite PagoPa intestata al Ministero dell'Interno D.L.C.I. Cittadinanza - causale: Cittadinanza - contributo di cui all'art. 1 c. 12 L. 94/2009;

5. titolo di soggiorno:

- permesso e/o carta di soggiorno per i cittadini extra UE;

- attestazione comunale di soggiorno rilasciata dal Comune per i cittadini comunitari;

6. attestazione della conoscenza della lingua italiana B1 (livello B1 del QCER).

 

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 Legge 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni)

Chi può fare la richiesta:

  • lo straniero extracomunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
  • il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano;
  • l'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano.

Nota Bene: i titolari dello status di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria NON usufruiscono delle agevolazioni previste per lo status di rifugiato politico in materia di acquisto della cittadinanza italiana.

  • Lo straniero del quale, il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
  • lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
  • lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.

 

Il richiedente compila la domanda, a seguito di registrazione sul portale dedicato, e la trasmette in formato elettronico allegando i seguenti documenti: 

  1. estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità debitamente tradotto e legalizzato (per le donne che a seguito di matrimonio hanno acquisito il cognome del coniuge è necessario che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile sia quello da coniugata, in alternativa sarà necessario allegare il certificato di matrimonio e/o divorzio debitamente tradotto e legalizzato). In caso di doppia cittadinanza il certificato deve essere emesso, nonché tradotto e legalizzato, dallo Stato di nascita;
  2. certificati penali del paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotti e legalizzati (anche per coloro che sono nati e risiedono in Italia da prima del 14° anno d'età). I certificati hanno validità pari a 6 mesi decorrenti dalla data di emissione (art. 41 del D.P.R. 445/2000). Nota Bene: Il certificato penale estero deve attestare i precedenti penali e gli eventuali carichi pendenti (art. 1 comma 3 lett. d del D.P.R. 362/94).

  3. documento di identità in corso di validità:

-  passaporto per i cittadini extracomunitari;

- passaporto o carta d'identità rilasciata dal paese di         provenienza per i cittadini comunitari;

-  titolo di viaggio per i richiedenti asilo e apolidi;

4ricevute di pagamento del contributo volontario di € 250,00 previsto dal D.L. del 04/10/2018 n. 113 e dell'imposta di bollo di € 16,00 da effettuare tramite PagoPa intestata al Ministero dell'Interno D.L.C.I. Cittadinanza - causale: Cittadinanza - contributo di cui all'art. 1 c. 12 L. 94/2009;

5. titolo di soggiorno:

-   permesso e/o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari;

-   attestazione comunale di soggiorno rilasciata dal Comune per i cittadini comunitari

6.   attestazione della conoscenza della lingua italiana (livello B1 del QCER);

7. questionario informativo compilato, datato e firmato di proprio pugno dal richiedente;

8. dichiarazione di mantenimento e consenso trattamento dati in caso di integrazione del reddito personale del richiedente (solo familiari previsti dall'art. 433 del Codice civile).

Allegato (consenso al trattamento dei dati personali)

 

CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 

Ai sensi del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 01/12/2018, n. 132, i richiedenti devono attestare la conoscenza della lingua italiana con uno dei seguenti documenti:

  • autocertificazione del possesso di titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR o dal MAE (devono essere indicati gli estremi dell'atto);
  • titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR o dal MAE. Per i titoli di studio che non contengono il codice QR sarà necessario allegare copia autenticata;
  • certificazione attestante il livello B1 di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre e Società Dante Alighieri). Per i certificati che non contengono il codice di verifica QR sarà necessario allegare copia autenticata;
  • estremi della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del D. Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011;
  • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo conseguito a seguito del superamento del test di lingua italiana A2.

 

DOCUMENTI PER APOLIDI E RIFUGIATI POLITICI

In alternativa ai certificati di nascita e penale potranno produrre:

  • atto notorio formato in Tribunale sostitutivo del certificato di nascita e del certificato penale in cui si dichiarino le proprie generalità, nonché, quelle dei genitori, di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine;
  • decreto di riconoscimento dello status di rifugiato politico e documento di viaggio per rifugiati politici e apolidi.

 

REDDITO

I parametri reddituali di riferimento (ovvero la congruità della capacità contributiva) per la valutazione della concessione della cittadinanza italiana per residenza, adottati dal Ministero dell'Interno, sono quelli previsti - per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei titolari di pensione di vecchiaia - dall'art. 3, comma 2, del D.L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, successivamente confermati dall'art. 2, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ovvero: 

  • € 8.263,31 per il richiedente la cittadinanza senza coniuge né figli a carico;
  • € 11.362,05 per il richiedente la cittadinanza con coniuge a carico;
  • € 516,00 ulteriori per ogni figlio a carico del richiedente la cittadinanza.

A tale scopo, possono essere considerati anche i redditi dei familiari presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente, limitatamente a quelli previsti dall'art. 433 del Codice civile, ovvero, sempre in rapporto al richiedente la cittadinanza, il coniuge/parte unita civilmente, i figli legittimi o legittimati (e, in loro mancanza, i discendenti prossimi), i genitori (e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali. Sono esclusi i redditi di familiari diversi da quelli sopra elencati, di familiari non compresi nello stato di famiglia del richiedente, nonché del convivente di fatto non legato da un contratto scritto di convivenza (anche in presenza di figli in comune).

Le domande di cittadinanza con l'indicazione di un reddito inferiore ai limiti sopra indicati, verranno rifiutate in via telematica, mentre per le altre si procederà sempre al controllo presso l'Agenzia delle Entrate o tramite la Guardia di Finanza circa la veridicità di quanto dichiarato. In caso di dichiarazione non veritiera o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, verrà avviata la procedura di inammissibilità della domanda e scatterà la denuncia penale (artt. 483 e 489 c.p.), mentre è prevista la possibile decadenza dalla cittadinanza eventualmente già concessa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I requisiti reddituali dovranno essere mantenuti fino alla data del giuramento previsto dall'art. 10 della Legge 91 del 5 febbraio 1992.

I requisiti reddituali dovranno essere mantenuti fino alla data del giuramento previsto dall'art. 10 della Legge 91 del 5 febbraio 1992.

 

TERMINI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 173, per le istanze presentate dal 20 dicembre 2020 il nuovo termine di conclusione del procedimento amministrativo è di 24 mesi, prorogabili fino al massimo di 36 mesi.

Per le istanze presentate precedentemente al 20 dicembre 2020 il termine per la definizione dei procedimenti amministrativi ex art.5 e art.9 della Legge n.91 del 5 febbraio 1992 è di 48 mesi dalla data della domanda (art. 14 del D.L. del 4 ottobre 2018 n.113, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132) posposto di mesi 3 ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.L. 18/2020.

 

RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI € 250,00

Qualora la domanda venga rifiutata online, il richiedente che non intenda ripresentare più l'istanzapuò chiedere il rimborso del contributo versato utilizzando il modello fac-simile sotto indicato.

Non si terrà conto di eventuali richieste inerenti i tempi di liquidazione, in quanto di esclusiva competenza del Ministero dell'Interno.

Allegato (Richiesta di rimborso del contributo per l’istanza di cittadinanza)

 

COMUNICAZIONI CON L'UFFICIO CITTADINANZA

Qualunque variazione sulla residenza e/o stato di famiglia dovrà essere comunicato all'Ufficio.

E-mail:  area4.pref_udine@interno.it (casella non abilitata a ricevere P.E.C. - eventuali P.E.C. inviate alla suddetta casella non riceveranno risposta e non verranno acquisite)

P.E.C.   protocollo.prefud@pec.interno.it  

 

Dirigente: Dott.ssa Sandra Cavalieri

Ubicazione dell'Ufficio Cittadinanza: Via Pracchiuso n.16 - Udine

 

Al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare l'attività di gestione delle istanze, per il loro veloce avanzamento, potrebbero non essere fornite risposte a solleciti o richieste di informazioni sullo stato delle pratiche qualora l'istanza rientri ancora nei termini previsti dalla norma.

L'Ufficio non fornisce assistenza per la compilazione/accesso delle istanze online, ma solo chiarimenti in merito alla documentazione rilasciata dalle Autorità Straniere.

Per supporto alla registrazione e/o problemi di natura tecnica cliccare su:

https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm   scrivi all'Help Desk 

 

Riferimenti normativi:

Legge 5 febbraio 1992 n. 91

D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

D.P.R. 18 aprile 1994 n. 362

Legge 15 luglio 2009 n. 94

Legge 1 dicembre 2018 n.132

Legge 18 dicembre 2020 n. 173

Ultimo aggiornamento
Venerdì 5 Aprile 2024, ore 12:05