Qualsiasi cittadino italiano che intenda cambiare nome o ...

INFORMAZIONI GENERALI
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al mercoledì - dalle 10.00 alle 12.00, previo appuntamento

Dirigente dell’Area: vedi voce Dirigenti e posizioni organizzative
Personale Addetto: dott. Lorenzo TRAMONTANO – sig.ra Renata MARTINA
Telefono: 0432/594429 e 0432/594436 (dal lunedì al mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00)
Indirizzo email: entilocali.pref_udine@interno.it
Indirizzo PEC: protocollo.prefud@pec.interno.it

COMPETENZA UFFICIO
Qualsiasi cittadino italiano che intenda cambiare il proprio nome e/o il cognome deve essere autorizzato dal Prefetto del luogo di residenza oppure del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio di stato civile dove è registrato l'atto di nascita.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri.

RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. n. 396 del 3.11.2000 artt. da 89 a 94
D.P.R. n. 54 del 13 marzo 2012, artt. 1-6 (minorenni)

PROCEDIMENTO
Il Prefetto può autorizzare:
- il cambiamento del nome
- il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale
- il cambiamento del cognome, anche non ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale (a partire dal 9 luglio 2012, con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 54 del 13/03/2012. Precedentemente provvedeva solo a ricevere e istruire le domande nonché a inoltrarle al Ministero dell’Interno cui spettava la decisione finale).
La domanda deve essere indirizzata al Prefetto e deve obbligatoriamente contenere le ragioni poste a fondamento del richiesto cambiamento. La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da significative motivazioni e da adeguata documentazione.
Nel caso ci siano soggetti cointeressati la domanda dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di assenso degli stessi e corredata da fotocopia del documento di identità dei medesimi.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

INFORMAZIONI
Ove venissero rappresentate, telefonicamente o via mail, problematiche relative a pratiche particolarmente complesse e delicate da trattare, sarà cura dell'Ufficio, fissare un appuntamento, per la disamina e la valutazione delle stesse.
Per la notifica ed il ritiro sia dei Decreti di affissione che dei Decreti finali di autorizzazione, gli interessati saranno espressamente convocati a cura dell'Ufficio.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 28 Giugno 2024, ore 19:46