Cambiamento cognome e nome per minorenni

La domanda in bollo deve essere sottoscritta da entrambi i genitori ed indirizzata alla Prefettura-U.T.G. competente.

Nel caso si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale il bollo non è necessario.

I genitori devono sottoscrivere la domanda in presenza del dipendente della Prefettura-U.T.G. addetto a riceverla.

E' altresì possibile inoltrare la domanda già sottoscritta dai richiedenti:

- a mezzo posta allegando fotocopia di un documento di riconoscimento

- per il tramite di altra persona munita di delega e di fotocopia di un documento di riconoscimento dei genitori richiedenti.

Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione i genitori richiedenti saranno autorizzati, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte dei genitori richiedenti, a determinate persone .

Chiunque ritenga di avere interesse, può proporre ricorso in opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.

Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, i genitori richiedenti presenteranno alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata.

Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del cognome.


RICHIESTA CAMBIAMENTO DEL NOME PER MINORENNI


La domanda in bollo deve essere sottoscritta da entrambi i genitori ed indirizzata al Prefetto competente.

Nel caso si richieda il cambiamento del nome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale il bollo non è necessario.

I genitori devono sottoscrivere la domanda in presenza del dipendente della Prefettura-U.T.G. addetto a riceverla.
E' altresì possibile inoltrare la domanda già sottoscritta dai richiedenti:

- a mezzo posta allegando fotocopia di un documento di riconoscimento

- per il tramite di altra persona munita di delega e di fotocopia di un documento di riconoscimento dei genitori richiedenti.

Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione i genitori richiedenti saranno autorizzati, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.

Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.

Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, i genitori richiedenti presenteranno alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata.

Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome.

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

  1. Domanda in bollo da € 16,00,  sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà. L'interessato deve sottoscrivere la domanda in presenza del dipendente della Prefettura U.T.G. addetto a riceverla. E' altresì, possibile inoltrare a mezzo posta la domanda già sottoscritta dal richiedente allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento.

È esente da bollo l'istanza per il cambio del nome/cognome ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale.

(vedi il modello C - cambiamento del cognome per minori)   
(vedi il modello D - cambiamento del nome per minori)

  1. dichiarazione sostitutiva di certificazione per ciascun genitore  attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza
  2. (vedi il modello di autocertificazione)
  3. fotocopia di un  documento di identità  di entrambi i genitori;
  4. eventuale  documentazione  utile a sostenere le motivazioni della richiesta
  5. dichiarazione di assenso  degli eventuali cointeressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità
  6. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  , ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, a firma di parenti, amici o conoscenti attestanti i fatti e le circostanze che hanno indotto i richiedenti a promuovere il procedimento nell'interesse del minore, con allegata copia di un documento di identità di ogni singolo dichiarante.
  7. In aggiunta alla documentazione sopra elencata,  dovrà essere allegata una ulteriore marca da bollo da € 16,00  che verrà apposta sul decreto.

Si avvisa, inoltre, che l'ufficio potrà richiedere:

  • - ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria

ulteriori marche da bollo da apporre sugli atti che si dovessero rendere necessari in relazione alle successive e variabili fasi del procedimento amministrativo

Riferimenti normativi

D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, artt. 89-94

D.P.R. n. 54   del 13 marzo 2012, artt. 1-6

Ultimo aggiornamento
Venerdì 28 Giugno 2024, ore 19:38
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