L’ufficio si occupa di violazioni di norme depenalizzate, ovvero condotte previste e punite originariamente ai sensi del codice penale che sono state convertite successivamente in illeciti amministrativi e che riguardano diverse materie, a titolo esemplificativo: 

Reati contro la moralità e il buon costume

- Atti osceni (art. 527 c.p.)

- Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528 c.p., 1° e 2° comma c.p.)

Delitti contro la fede pubblica

- Usurpazione di titoli ed onori (art. 498 c.p.)

Contravvenzioni di polizia 

- Ubriachezza manifesta in luogo pubblico (art. 688 c.p.)

- Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652, 1° e 2° comma c.p.)

- Abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.)

- Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668 c.p., 1°, 2° e 3° comma c.p.)

- Commercio non autorizzato di cose preziose (art. 705 c.p.)

- Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti (art. 724 c.p.)

- Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza ( art. 725 c.p.)

- Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art. 726 c.p.)

- Omessa custodia e malgoverno di animali pericolosi per l'incolumità pubblica (art. 672 c.p.)


e altri reati depenalizzati dai d.lgs n. 480 del 13 luglio 1994, n. 507 del 30 dicembre 1999 e n. 8 del 6 febbraio del 2016.

Procedimento:
 

La legge 24.11.1981, n. 689 regola il procedimento relativo alle violazioni per sanzioni amministrative diverse dal Codice della Strada.

Ai sensi dell’art.17 della suddetta legge gli organi accertatori inviano al Prefetto un rapporto relativo alla violazione accertata. 

Il trasgressore può presentare scritti difensivi, in carta semplice, entro 30 giorni dalla notifica del verbale o dalla contestazione dell'infrazione, direttamente al Prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione o per il tramite dell'organo accertatore.

II ricorrente può chiedere ai sensi dell'art.18 della legge 689/1981 di essere ascoltato personalmente (audizione).

La Prefettura, sentito l’interessato, ove questo ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, può archiviare il procedimento oppure emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione l'interessato può proporre ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Giudice di Pace competente in relazione al luogo della violazione.

Può essere disposto il pagamento rateale della sanzione su richiesta dell’interessato che versa in condizioni economiche disagiate.

Dirigente dell'Area: Viceprefetto Vicario Dott.ssa Cettina Pennisi.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Impoco.

Orario di ricevimento: lun-merc-ven- dalle 9:30 alle 12:30 e mart. e giov. dalle 15:00 alle 16:00

Telefono: 0932-673479
 


 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 28 Giugno 2024, ore 13:33