Assegni

La legge n. 386/1990 s.m.i. prevede due tipi di illeciti amministrativi:

  1. a) l'emissione di assegni, bancari e postali, senza autorizzazione (art. 1)
  2. b) l'emissione di assegni, bancari e postali, senza provvista (a vuoto) (art. 2)

cui ricollega sia sanzioni di tipo pecuniario che sanzioni di tipo accessorio.

In caso di emissione di  assegni senza autorizzazione  , il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno riceve un rapporto o un'informativa da parte del pubblico ufficiale che ha elevato il protesto oppure ha redatto la constatazione equivalente ovvero dall'istituto trattario. Si segnala che, entro 20 giorni dalla presentazione del titolo, il traente è iscritto nell'archivio tenuto presso la Banca d'Italia (cd. C.A.I.): a seguito di tale iscrizione sono REVOCATE le autorizzazioni ad emettere assegni per un periodo di 6 (sei) mesi. Si precisa, inoltre, che la revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

In caso di emissione di  assegni senza provvista  , il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno riceve comunque un rapporto o un'informativa inerente all'illecito ma solo dopo che sono trascorsi i 60 (sessanta) giorni previsti dall'art. 8 della legge n. 386/1990, infatti, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro tale termine, decorrente dalla data di scadenza del termine utile di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. Si segnala che anche in questo caso è prevista l'iscrizione nell'archivio tenuto presso la Banca d'Italia (cd. C.A.I.) quando, decorsi i 60 giorni previsti dall'art. 8, il traente non abbia fornito all'istituto trattario la prova dell'avvenuto pagamento.

In entrambi i casi, entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa, il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione (cd. atto di contestazione) a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni.

Il traente o l'obbligato in solido, alla ricezione dell'atto di contestazione, ha 30 giorni per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione  (modello A)  .

Non è ammessa audizione personale.

La Prefettura, valutate le deduzioni e gli atti depositati, emette:

  1. a) un'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, oltre le spese nella quale è individuata una o più sanzioni accessorie;
  2. b) ovvero un'ordinanza di archiviazione del procedimento.

La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito:

  1. a) per l'emissione di assegni senza autorizzazione (art. 1), essa non può essere inferiore ad euro 1032,00 oltre spese, salvo i casi specifici disciplinati dalla normativa che prevedono un limite diverso;
  2. b) per l'emissione di assegni senza provvista (art. 2), essa non può essere inferiore ad euro 516,00 oltre spese, salvo i casi specifici disciplinati dalla normativa che prevedono un limite diverso.

Le sanzioni accessorie, invece, sono le seguenti:

  1. a) in caso di emissione di assegni senza autorizzazione (art. 1), l'art. 5 prevede che sia applicata la sanzione accessoria di emettere assegni bancari e postali, con durata da 24 mesi (2 anni) a 60 mesi (5 anni);
  2. b) in caso di emissione di assegni senza provvista (art. 2), l'art. 5 prevede che sia applicata la sanzione accessoria di emettere assegni bancari e postali quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore ad euro 2.582,00; la durata varia da 24 mesi (2 anni) a 60 mesi (5 anni);
  3. c) nei casi previsti dall'art. 5, comma 2, legge n. 386/1990 s.m.i. è prevista, inoltre, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni (durata da 2 mesi a 24 mesi):
  4. interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
  5. interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • § §§ § §§ § §§ § §§ § §§ § §§ § §

Ufficio competente:

Area III - Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

Ubicazione dell'Ufficio: Via Zelasco n. 3 - 24121 - Bergamo.

ORARI APERTURA AL PUBBLICO 

MERCOLEDI'    dalle ore 10,00  alle ore 12,00

 

Nel periodo delle festività pasquali e natalizie e dal mese di giugno al mese di settembre si riceve, ESCLUSIVAMENTE, il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Sportello telefonico ESCLUSIVAMENTE nei giorni di Lunedì e Venerdì dalle ore 09.30 alle ore 11.00

Dirigente dell'Area:  Dott. Domenico Marino 

P.E.C.:  depassegni.prefbg@pec.interno.it

Recapiti Tel.  n. 035.276 679  (solo lunedì e venerdì)

Fax n. 035.276.635

  • § §§ § §§ § §§ § §§ § §§ § §§ § §

Chi può presentare memorie e deduzioni

Il traente, e/o l'obbligato in solido, al quale è stato notificato l'atto di contestazione per una delle violazioni sanzionate dalla legge n. 386/1990, può presentare memorie o scritti difensivi, corredati da documentazione, e richiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio  (modello A - richiesta archiviazione)  . Non è ammessa l'audizione personale.

Si precisa che nel caso di emissione di assegni senza provvista, documentando il pagamento dell'importo facciale dell'assegno, della penale di cui all'art. 3 della legge n. 689/1981 oltre che degli interessi e delle eventuali spese per il protesto o per la con stazione equivalente, si procede all'archiviazione del procedimento e, quindi, le sanzioni pecuniarie ed accessorie non si applicano  (modello B - quietanza)  . La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.

Chi può presentare ricorso

Il traente, e/o l'obbligato in solido, al quale è stata notificata l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria e dell'applicazione delle sanzioni accessorie, può proporre ricorso dinanzi al Giudice di Pace competente (del luogo di pagamento dell'assegno) entro 30 (trenta) giorni dalla notifica.

È possibile richiedere la rateizzazione della sanzione?

L'interessato, al quale è stata notificata l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria che si trovi in situazioni economiche disagiate, può, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689/1981 s.m.i., richiedere la rateizzazione della sanzione  (modello C - richiesta rateizzazione)  . Il numero di rate varia da tre a trenta.

Ufficio competente: AREA III

Dirigente: Viceprefetto Aggiunto Domenico Marino

  

Addetti: Colleoni Mario       tel. 035 - 276.679

P.E.C.:  depassegni.prefbg@pec.interno.it

Termini di conclusione del procedimento   Verbali assegni 90 giorni

                                                           Ordinanze assegni 5 anni

Ricorso avverso provvedimenti finali: ordinanze assegni 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 21 Giugno 2024, ore 10:30
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