Il possesso di sostanze stupefacenti, anche per uso personale , è vietato dalla legge.

 

Il Prefetto della provincia di residenza del soggetto interessato riceve la segnalazione delle Forze dell'Ordine a carico della persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

 

L'Autorità Giudiziaria è competente, invece, per quanto riguarda la repressione del possesso di sostanze stupefacenti al fine di spaccio, che costituisce reato ex art. art 73 del D.P.R. n° 309/1990.

Il Prefetto, ricevuta la segnalazione, attiva il procedimento amministrativo ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n°309/1990 aggiornato dalla legge n°49/2006 che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative .

 

Il procedimento è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.
 

Infatti, gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ed esclusivamente ai fini delle misure e delle sanzioni previste dall'art.75  del predetto D.P.R. n°309/1990.

 

Dirigente:   Dr. ssa Maria Elisa Pantellaro - Vice Prefetto Aggiunto 

 

Responsabile del procedimento: Dr. ssa Maria Elisa Pantellaro 


 

Responsabile dell' Istruttoria:  Dr.ssa Loredana Alaimo - Funzionario Assistente Sociale

                             


 

Orario di apertura al pubblico:


 

  •  Mercoledì e Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

Si riceve anche per appuntamento.


 

Telefono:


 

Dr.ssa Loredana Alaimo 093479300



 

Indirizzo di posta elettronica: loredana.alaimo@interno.it

 

Indirizzo di posta elettronica certificata- P.E.C. :   protocollo.prefcl@pec.interno.it

 


 

ITER DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.


 

Il soggetto interessato entro trenta giorni dalla data di contestazione /accertamento o di notificazione della violazione può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.


 

La sostanza sequestrata al soggetto è sottoposta ad esami di laboratorio per accertare la quantità e la qualità della stessa (si ricordi che, superato il limite di soglia quantitativo previsto dal Decreto Ministero della Salute 11 aprile 2006, è competente l'Autorità Giudiziaria).


 

Accertata la natura e la quantità della sostanza stupefacente, il Prefetto convoca presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) la persona interessata per lo svolgimento del colloquio che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un'Assistente Sociale.


 

Se il soggetto è minorenne sono invitati al colloquio anche i genitori o il tutore. 


 

Dopo l'effettuazione del colloquio con il N.O.T. il Prefetto emette le sanzioni amministrative previste dall'art 75.


 

Sospende oppure dispone il divieto di conseguimento   della licenza di porto d'armi, del passaporto o di ogni altro documento equipollente e del permesso di soggiorno per motivi di turismo se cittadini extracomunitari, da uno a tre mesi se   si tratta di sostanze stupefacenti comprese nelle tabelle II e IV (" cannabis " etc) e da due mesi a un anno  se si tratta di sostanze stupefacenti comprese nelle tabelle I e III(" cocaina, eroina, MDMA, morfina " etc.) secondo le modifiche apportate con legge n.79/2014.


 

La sospensione oppure il divieto di conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida, viene disposta per un periodo  fino a tre anni .


 

I documenti di guida possono anche essere ritirati dagli Organi di Polizia all'atto dell'accertamento, per la durata di trenta giorni nel caso di diretta e immediata disponibilità di un veicolo a motore.


 

Contestualmente all'applicazione delle sanzioni, l'interessato può essere invitato a seguire un programma personalizzato (se richiesto in sede del colloquio) presso il Servizio pubblico per le Tossicodipendenze ( Ser.T ) che, se concluso con esito positivo, consente la revoca delle sanzioni stesse.


 

In atto, in questa provincia, le sanzioni amministrative sono applicate secondo i criteri previsti in un apposito decreto di graduazione .

 


 

 Se il soggetto convocato a colloquio non si presenta senza alcuna giustificazione (pur essendo regolarmente avvisato) viene comunque sottoposto alle sanzioni amministrative. Il mancato ritiro del plico presso l'ufficio postale, contenente la convocazione a colloquio inviata come atto giudiziario, equivale a regolare notifica (legge n°890/1982) e, pertanto, anche in questo caso, vengono applicate le sanzioni amministrative, nonostante l'assenza dell'interessato.


 

  Nel caso si tratti di prima segnalazione il Prefetto, anziché applicare la sanzione, può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti ( ammonizione ).


 

 In tutti i casi in cui il Prefetto viene a conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti ne dà comunicazione al Ser.T. (art.121 del D.P.R. n°309/1990).



 

Riferimenti normativi


 

  • Legge 24 novembre 1981, n°689
  • Legge 26 giugno 1990, n°162
  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n°309 (art.75 - art.121 - art.122 )
  • Legge 21 febbraio 2006, n°49
  • Decreto Ministero della Salute 11 aprile 2006
  • Legge 15 luglio 2009, n°94
  • Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n°2
  • Legge 16 maggio 2014, n°79
  • Sentenza Corte Costituzionale n° 94 del 20 aprile 2016. 
Ultimo aggiornamento
Martedì 12 Dicembre 2023, ore 15:07