Il ritiro della patente è previsto per due tipi di violazioni.

  • Guida con patente scaduta di validità (art.126 C.d.S)
  • Guida con patente estera da parte di conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno (art.136 C.d.S.)

Dirigente: Dott.ssa Maria Elisa Pantellaro- Vice Prefetto Aggiunto

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Elisa Pantellaro - Vice Prefetto Aggiunto

Responsabile dell' Istruttoria: Dott.ssa Maria Elisa Pantellaro - Vice Prefetto Aggiunto


Addetti:

Dott. ssa Filippa Corrado Funzionario Assistente Sociale;

Dott. Gianluca Li Vecchi Assistente Amm.vo

                              Orario di apertura al pubblico:

  • Mercoledì e Venerdì dalle ore 09,00 dalle ore 12,00; 
  • Martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Telefono:

Dott.ssa Filippa Corrado 093479771

Dott. Gianluca Li Vecchi 093479770

Indirizzo di posta elettronica pec :protocollo.prefcl@pec.interno.it
 

 

RITIRO  PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126 C.d.S..)

Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.

La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla  Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione e viene restituita dall'Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico che conferma l'idoneità del soggetto a condurre veicoli.

Cosa fare

Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura U.T.G. ed esibire una certificazione medica attestante l'idoneità alla guida.

Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo inviato dal Ministero dei Trasporti.

 

RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 136 C.d.S.)

I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.

I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera .

 

Cosa fare

La patente ritirata, se convertibile, non verrà restituita al suo titolare, ma potrà essere inviata all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ex M.C.T.C. per la sua conversione in una patente italiana.

Per conoscere l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti vai al sito

http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=2035

 

Riferimenti normativi:

  • Nuovo Codice della Strada (artt.126 e 136)
Ultimo aggiornamento
Giovedì 4 Luglio 2024, ore 17:23