La carta trasporto armi corte consente il solo trasporto delle armi, in essa indicate, dalla abitazione del titolare alla sede del tiro a segno nazionale.

La Prefettura - U.T.G. vidima annualmente il documento che viene rilasciato in due esemplari dalla Sezione del tiro a segno nazionale.

La richiesta deve essere presentata al Commissariato di P.S. o alla Stazione dei Carabinieri (quando non vi sia l'Ufficio di Polizia) o direttamente in Prefettura.   

Dirigente Dott. Ferdinando Trombadore  - Vice Prefetto

Responsabile del procedimento: Dott. Ferdinando Trombadore - Vice Prefetto 

Responsabile dell'Istruttoria:  Dott. ssa Federica Bellomo - Funzionario Amm.vo

Addetti:  

Sig. ra Rosalba Burgio - Assistente Amm.vo

Orario di apertura:

  • Martedi dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
  • Mercoledi e Venerdi dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

Telefono:

Dott. ssa Federica Bellomo  093479427

Sig.ra Burgio   039479418

PEC protocollo:   protocollo.prefcl@pec.interno.it

 

 

Chi può fare la richiesta

Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni ostative elencate dagli articoli 11 e 43 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n. 773).

Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 14,62 (vedi il modello 1)
  2. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme   all'istanza attestante la residenza, lo stato di famiglia, la cittadinanza e la posizione agli effetti degli obblighi militari (vedi il modello di autocertificazione)
  3. Carta di riconoscimento da vidimare
  4. Certificato medico , rilasciato dalla A.S.L. di residenza ovvero dalle altre strutture sanitarie e dai medici previsti dall'art.3 del decreto del Ministero della Sanità 28/04/1998, attestante l'idoneità psicofisica al porto d'armi, in bollo.

In caso di accoglimento dell'istanza, l'interessato dovrà, altresì, provvedere a regolarizzare ai fini del bollo la licenza rilasciata.

Riferimenti normativi:

  • R.D. 18/06/1931, n. 773 art. 11,42, 43;
  • Legge 18/04/1975 n. 110 art. 31.
Ultimo aggiornamento
Lunedì 4 Novembre 2024, ore 17:29