Addetti ai servizi di controllo per le attività di intratten

Con Decreto 6 ottobre 2009, adottato ai sensi dall'art. 3, comma 9, della Legge 15.7.2009 n. 94, il Ministro dell'Interno ha stabilito che gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo siano iscritti nell'elenco, revisionato con cadenza biennale, tenuto, anche in forma telematica, dal Prefetto.

Lo stesso decreto ministeriale ha definito gli ambiti di applicazione, il settore d'impiego e le modalità per la selezione e la formazione del personale, nonché i requisiti per accedere all'iscrizione all'elenco.

L'art. 3 comma 13 della Legge 94/2009 fissa una sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 5.000 da applicare a chi svolge i compiti in maniera difforme da quanto stabilito dalla legge e dal decreto attuativo e per chi impiega soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco oppure omette di dare al Prefetto la comunicazione di avvalersi del personale ivi iscritto.

Il personale iscritto negli elenchi prefettizi può essere utilizzato nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuino attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nei pubblici esercizi e negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma, comunque, inseriti in luoghi aperti al pubblico, per lo svolgimento delle seguenti attività:

  • controlli preliminari (con l'osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti e l'obbligo di immediata comunicazione alle forze di polizia; la verifica che non ci siano ostacoli alle vie di fuga);
  • controlli all'atto dell'accesso del pubblico (presidio degli ingressi e regolamentazione dei flussi di pubblico; controllo sommario visivo delle persone ed eventuale verifica di un valido titolo di accesso qualora previsto e del documento di riconoscimento);
  • controlli all'interno del locale (attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati).

L'addetto può concorrere alle procedure di primo intervento per interrompere risse o altro, a meno che ciò non comporti l'esercizio delle pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio.

I requisiti per essere iscritti nell'elenco prefettizio sono i seguenti:

  1. età non inferiore a 18 anni;
  2. idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art. 5, assenza di uso di alcol e sostanza stupefacente;
  3. condotta esente da condanne, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi; da misure di prevenzione o provvedimenti di cui all' art. 6 Legge 401/1989; da adesioni a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al D.L. 122/1993, convertito dalla Legge 205/1993;
  4. diploma di scuola media inferiore;
  5. superamento del corso di formazione di cui all' art. 3 d.m. 6 ottobre 2009. 


Per i cittadini stranieri, comunitari o extracomunitari (per i quali non è esclusa la possibilità di essere iscritti all'elenco prefettizio purché, evidentemente, in regola con la vigente legislazione in materia di permesso di soggiorno), è sufficiente una dichiarazione di valore, rilasciata dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti il livello di scolarizzazione.

In aggiunta a quanto sopra, con modifica introdotta dal decreto ministeriale 30.6.2011, l'art.1 d.m. 6.10.2009 prescrive il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 R.D. 773/1931 ss. mm..

Il Corso di formazione di cui al punto g) fa riferimento ai corsi di formazione eseguiti secondo le modalità fissate dall'Accordo tra Ministero dell'Interno, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nella Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010, validato da una Regione anche diversa da quella della provincia nella quale si chiede l'iscrizione.

La perdita dei requisiti di legge comporta la cancellazione dell'iscrizione dell'interessato dall'elenco e lo stesso non potrà essere impiegato nei servizi disciplinati dal decreto.

La cancellazione del nominativo registrato nell'elenco prefettizio è eseguita anche per mancato rinnovo dell'iscrizione nei tempi e nei termini stabiliti.

L'elenco degli addetti ai servizi di controllo è, infatti, revisionato ogni due anni e per tale motivo la richiesta di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata almeno un mese prima della scadenza biennale, calcolata a far tempo dalla data di iscrizione nell'elenco.

Il personale dipendente di Istituti di Vigilanza autorizzati, con la qualifica di Guardia Particolare Giurata, potrà svolgere i servizi in questione ma senza portare armi né indossare la divisa e dovrà indossare il tesserino di riconoscimento previsto dall'art.7 del d.m. 6/10/2009.

A tale scopo, detto personale dovrà essere iscritto nell'elenco prefettizio per conseguire i requisiti previsti dalla legge in materia ai fini dello svolgimento delle attività specifiche.

Più in generale, nell'espletamento delle attività previste dal decreto è fatto divieto di portare armi, né oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica (art.6 - Divieto dell'uso delle armi).

Nell'espletamento dei compiti, l'addetto ai compiti di controllo deve essere munito di idoneo documento di identità e tenere esposto il tesserino di riconoscimento per come previsto (art.7 - riconoscibilità del personale addetto ai compiti di controllo).

É ammessa, anche, l'iscrizione all'elenco prefettizio di soggetti presenti nell'elenco di cui al Decreto Ministeriale 8 agosto 2007 - servizi di stewarding negli impianti sportivi - purché in possesso dei requisiti previsti da d.m. 6 ottobre 2209, che non sono corrispondenti per la formazione professionale sia per quanto riguarda i programmi che i soggetti abilitati ad erogarla.

Le modifiche al d.m. 2009, al fine di rafforzare i livelli di sicurezza previsti, hanno introdotto la possibilità  di fare ricorso a personale non iscritto negli elenchi prefettizi che sia di supporto agli addetti e siano dipendenti del gestore/titolare dell'istituto con contratto di lavoro subordinato, alle condizioni e nelle aliquote stabilite dai protocolli territoriali previsti dall'Accordo Quadro Nazionale.

I gestori delle attività di intrattenimento e di spettacolo e i titolari di istituti autorizzati ex art. 134 del T.U.L.P.S. allo svolgimento di servizi di sicurezza, possono avvalersi della collaborazione di personale già iscritto nell'elenco prefettizio e, a tale scopo, devono darne comunicazione documentata al Prefetto.

Chi può fare la richiesta

L'istanza deve essere presentata dai gestori delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo o dai titolari degli istituti di vigilanza/investigazione.
E' espressamente esclusa la possibilità per altri soggetti di presentare la richiesta di iscrizione.

Cosa fare

L'istanza, documentata per come previsto, dev'essere inoltrata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.prefcz@pec.interno.it

Documentazione richiesta

  • istanza  in bollo da € 16,00 come da facsimile sotto allegato;
  • copia della carta d'identità e del codice fiscale dei richiedenti;
  • certificato medico di idoneità a svolgere le mansioni di cui al d.m. 6/10/2009 rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. o dal medico competente di cui al D. L.vo. 81/2008 e ss.mm.;
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  completa di luogo, data e sottoscrizione, come da sotto allegato modello;

Il cittadini stranieri, comunitari e non comunitari, devono documentare il livello di scolarizzazione con una dichiarazione di valore rilasciata dalla competente Rappresentanza Diplomatico-Consolare.
dichiarazione sostitutiva di certificazione , come da facsimile sotto allegato, relativa al rapporto di lavoro dell'interessato con il gestore/titolare richiedente
attestazione di formazione ai sensi del d.m. 6/10/2009 e ss.mm.

 

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Ultimo aggiornamento
Lunedì 27 Maggio 2024, ore 18:20