Il Prefetto di Chieti ha diramato la circolare n. 10790/09 del 24-4-2009 sull'utilizzo dei dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, in riferimento alle disposizioni contenute nella legge 2.10.2007, n. 160, di conversione del D.L. 3.8.2007, n. 117, è stata richiamata l'attenzione dei comandi di polizia locale sull'obbligo della preventiva e ben visibile segnalazione delle postazioni di controllo sulle reti stradali.
E' stata altresì richiamata l'attenzione sul rigoroso rispetto dei presupposti normativi nel rispetto dei quali è possibile procedere ai rilevamenti di velocità ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis, lett. e) del C.d.S.
Il Prefetto auspica che i controlli vengano eseguiti nel pieno rispetto delle norme e che possano rafforzare il rapporto cittadino-istituzione, improntandolo ad uno spirito di fattiva collaborazione, trasparenza e fiducia, evitando, invece, quei comportamenti che possano generare sospetti e perplessità sul corretto operato della P.A.
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In data 22.9.2008 è stato adottato il nuovo decreto del Prefetto di Chieti che sostituisce integralmente il precedente decreto n. 558/03/II Sett.Dep in data 15.7.2003 e 24.8.2004, emesso ai sensi dell'art. 4 del D.L. N. 121/2002, con il quale sono state individuate le arterie della provincia ovvero singoli tratti di esse (strade extraurbane secondarie e di scorrimento, classificate dal vigente Codice della Strada come "C" e "D", su cui è possibile utilizzare ed installare i dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 e succ. modd. e integrazioni, senza obbligo di contestazione immediata della violazione.
Entrerà in vigore dal 1° ottobre 2008.