Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
La materia è regolata dalla normativa recata dal D.P.R. 03.11.2000, n. 396.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
Nel caso di cittadini italiani residenti all’estero e iscritti nei registri A.I.R.E. dei Comuni italiani, l’istanza dovrà essere presentata per il tramite dell’Autorità Consolare territorialmente competente, che provvederà a inoltrarla alla Prefettura/UTG del capoluogo in cui è ubicato il Comune italiano ove l’atto di nascita è stato registrato ovvero in cui è ubicato il Comune di iscrizione A.I.R.E..
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Il Prefetto:
● autorizza il cambiamento del nome;
● autorizza il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale;
● riceve e istruisce le istanze di cambiamento di cognome.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato, se maggiorenne, e, per l’autenticazione della firma, deve essere corredata di un suo documento di riconoscimento, in corso di validità.
La domanda può anche essere presentata da persona diversa, purché munita di delega conferita dall'interessato e di fotocopia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo, in corso di validità.
Qualora l’interessato sia minore d’età, la domanda deve essere sottoscritta congiuntamente dai genitori esercenti la potestà. Per l’autenticazione delle firme, la domanda deve essere corredata dei documenti di riconoscimento di entrambi i genitori, in corso di validità.
La domanda in bollo da € 16,00 (ovvero in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) può presentata direttamente presso la Prefettura/U.T.G. o inviata per posta ordinaria con raccomandata, o per posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.prefen@pec.interno.it.
La Prefettura/U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto in bollo da € 16,00, a far affiggere, per trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o del cognome in bollo da € 16,00.