CITTADINANZA ITALIANA: REVISIONE DEL PROCEDIMENTO

Circolare-Cittadinanza prot. n. 3250 del 12 maggio 2021 (Allegato)

CONSULTAZIONE DOMANDA E ASSOCIAZIONE PRATICA CON SPID

Per verificare on line lo stato di avanzamento della propria domanda di cittadinanza è disponibile un servizio web realizzato dal Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, cui è possibile accedere con le stesse credenziali ricevute all'atto della compilazione della domanda al seguente link: https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm .

Qualora l'utente non riuscisse ad associare la sua precedente domanda alle credenziali SPID, dovrà rivolgersi all'assistenza cliccando sulla voce " Help Desk " in fondo alla pagina. Ove vi siano discordanze anagrafiche tra SPID e i dati inseriti nella domanda inviata, l'utente riceverà in risposta un messaggio, che lo inviterà a produrre un'autodichiarazione (All. I) attestante le sue esatte generalità alla Prefettura-Ufficio Cittadinanza, la quale, effettuate le opportune verifiche, procederà ad autorizzare l'HELP DESK alle necessarie rettifiche nel sistema. Si ricorda che entro il 30 settembre 2021 gli utenti interessati dovranno procedere obbligatoriamente all'associazione con SPID, altrimenti non potranno verificare l'iter della propria istanza e conoscere le comunicazioni importanti che lo riguardano.

Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le comunicazioni ricevute, i richiedenti la cittadinanza italiana devono accedere all'area riservata. Gli interessati possono, inoltre, contattare i numeri telefonici sotto indicati nei giorni stabiliti,  per chiedere informazioni e chiarimenti, dalle ore 10 alle ore 12:

  • 3346909996   lunedì
  • 06/46539955  mercoledì
  • 3316536673   venerdì

Autodichiarazione (All. I)

NUOVA APPLICAZIONE

Sul Portale Servizi del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione è stato pubblicato quanta segue: IO APP è a disposizione per gli aspiranti cittadini, è possibile quindi interagire facilmente anche con la DLCI dei Ministero dell'Interno. Per conoscere lo stato delle istanze presentate on line è sufficiente scaricare I'APP sul proprio smartphone. IO APP consente un immediato contatto assicurando la massima trasparenza ed efficienza in tutte le fasi dei procedimento per diventare cittadino italiano.

SCADENZA CERTIFICATI
Con D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (G.D. 30 aprile 2021, n.103) vengono introdotte, ulteriori proroghe anche per quanta riguarda i termini di validità di alcuni documenti. Per quanto sopra nei procedimenti di cittadinanza tutti i certificati prodotti, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla stessa dichiarazione di cessazione dell'emergenza. In atto 10 stato di emergenza è fissato al 31.07.2021, salvo ulteriori proroghe.

NOVITÀ DECRETO LEGGE 21 /10/2020 COSÌ COME CONVERTITO DALLA LEGGE 173/2020

Per le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020, il termine  massimo di conclusione dei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana è ridotto  in ventiquattro mesi prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda, ai sensi dell'art.4, comma 5 del D.L.21/10/2020, convertito con modificazioni dalla legge 18/12/2020. Per le istanze presentate prima della suddetta data il termine di definizione resta di 48 mesi .

NOVITÀ DECRETO LEGGE 113/2018 COSÌ COME CONVERTITO DALLA LEGGE 132/2018

Si avvisa che a decorrere dal 5 ottobre 2018 - per effetto delle modifiche intervenute con D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. 1 dicembre 2018, n. 132 - il contributo economico dovuto per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana,  è pari ad € 250 . Inoltre, ai sensi della medesima normativa, il termine per la conclusione del procedimento è aumentato  a quarantotto mesi  dalla data di presentazione della domanda,  anche per i procedimenti già in corso alla data del 5 ottobre 2018 .

Si fa presente, infine, che a far data dal 4 dicembre 2018 occorre allegare alla domanda,  pena l'immediata dichiarazione di inammissibilità della stessa  idonea documentazione atta a comprovare la conoscenza della lingua italiana almeno di  livello B1  del Quadro Comune Europeo di riferimento, e specificamente  ) titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR e dal MAECI, oppure  ) certificazione rilasciata da uno dei seguenti enti certificatori: Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri.

I cittadini stranieri che hanno sottoscritto  un accordo di integrazione  di cui all'articolo 4 bis del T.U. 25 luglio 1998, n. 286, o che sono  titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico,  sono esonerati  dall'obbligo di presentare idonea attestazione di conoscenza della lingua italiana  pari almeno al livello B1 del QCER, dovendo allegare, nell'apposito spazio dedicato, la documentazione attestante una delle due condizioni di cui sopra.

REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

Ai sensi della  legge n. 91 del 5 febbraio 1992  ss.mm.ii., i cittadini stranieri possono acquisire la cittadinanza italiana se in possesso dei seguenti requisiti.

A)   Acquisto per matrimonio con cittadino italiano

Il cittadino straniero o apolide coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell' art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nel caso in cui:

  • risieda legalmente in Italia  da almeno due anni  dalla data del matrimonio;
  • risieda all'estero  da almeno tre anni  dalla data del matrimonio.

Il coniuge straniero di un cittadino italiano che si sia trasferito in Italia dopo tre anni di matrimonio trascorsi all'estero può presentare istanza di cittadinanza senza dover attendere ulteriori due anni, in quanto è da ritenersi che il requisito sia già maturato durante la residenza all'estero.

Se il coniuge è stato naturalizzato cittadino italiano, i termini di cui sopra decorrono dalla data del relativo giuramento; inoltre, tutti i sopracitati termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Ai fini del conferimento della cittadinanza, è  necessario che il matrimonio sia stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.

Dal momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza,  non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, né la separazione personale dei coniugi  pena l'inammissibilità della domanda . Nel caso in cui intervenga, nelle more del procedimento, la riconciliazione dei coniugi, tutti i termini di cui sopra ricominceranno a decorrere dalla data della stessa.

La domanda è rigettata, oltre che per carenza dei sopracitati requisiti, anche in caso di gravi motivi inerenti la sicurezza della Repubblica e in caso di condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per i reati di cui all'art. 6 della L. 91/1992.

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana è firmato dal Prefetto competente per provincia di residenza. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

B)   Acquisto per residenza legale ininterrotta in Italia

Il cittadino straniero o apolide può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell' art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nel caso in cui:

  1. sia nato in Italia e vi risieda legalmente da almeno 3 anni o sia figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita e risieda legalmente in Italia da almeno 3 anni;
  2. sia maggiorenne, adottato da cittadino italiano o figlio di cittadino straniero naturalizzato e risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione o alla naturalizzazione del genitore;
  3. abbia prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia ed è possibile presentare domanda tramite la competente autorità consolare);
  4. sia cittadino U.E. e risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni;
  5. sia apolide o titolare di protezione internazionale e risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi al riconoscimento del rispettivo status ;
  6. sia cittadino straniero e risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni.

Oltre a possedere uno dei requisiti di cui ai punti precedenti, è necessario che l'interessato presenti , pena l'inammissibilità della domanda idonea documentazione comprovante un reddito, nell'ultimo triennio, superiore ai parametri stabiliti dall'art. 3 del D.L. 382/1989 (convertito dalla L. 8/1990)  . Nel caso in cui il richiedente non possegga redditi propri o abbia prodotto un reddito inferiore a quello stabilito nella citata disposizione, dovranno essere comprovati i redditi degli altri componenti il nucleo familiare presenti nel medesimo stato di famiglia del richiedente.

Si specifica che sia la ininterrotta residenza sul territorio italiano sia la permanente capacità reddituale (nella misura minima di cui sopra) dovranno risultare al momento di presentazione dell'istanza, pena l'inammissibilità della stessa.

Nelle more del procedimento di conferimento della cittadinanza italiana, e fino alla conclusione del medesimo,  non è consentito il trasferimento della residenza all'estero  , pena la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica viene notificato dalla Prefettura - U.T.G. all'interessato il quale,  entro 6 mesi dalla notifica,  deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

ATTENZIONE: LE DOMANDE INCOMPLETE O COMUNQUE NON CORRISPONDENTI A QUANTO DI SEGUITO INDICATO SARANNO  RIFIUTATE  IN FASE DI PROTOCOLLAZIONE PER MANCANZA DI REQUISITI ESSENZIALI.

La presentazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana da parte del cittadino straniero va presentata esclusivamente   on line , registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link https://portaleservizi.dlci.interno.it Eseguita la registrazione, occorre compilare accuratamente il modulo telematico di domanda in tutte le sue parti,  ponendo  estrema attenzione  alla corretta scansione (leggibilità) e allegazione dei documenti necessari.  Ciascun documento deve essere composto da un  unico file, in formato PDF e tutte le relative pagine devono essere scansionate  fronte-retro.

Premessa l'indicazione, nello spazio dedicato, degli estremi della  marca da bollo di € 16,00 , occorre allegare alla domanda i seguenti documenti:

  • certificato di nascita rilasciato dalle Autorità del proprio Paese di origine debitamente legalizzato e munito di traduzione italiana, anch'essa legalizzata ;
  • certificato penale rilasciato dalle Autorità del proprio Paese di origine  (e degli eventuali Paesi terzi di residenza),  debitamente legalizzato e munito di traduzione italiana, anch'essa legalizzata ;
  • ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio di € 250  da effettuarsi su C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94";
  • titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR e dal MAECI  oppure  certificazione rilasciata da un ente certificatore (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri), che attesti la  conoscenza della lingua italiana almeno pari al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento  (è sufficiente l'autocertificazione in caso di enti pubblici, mentre è necessaria copia autenticata dell'atto in caso di enti paritari o privati);
  • un documento di riconoscimento in corso di validità , ad esempio carta di identità, passaporto o permesso di soggiorno;
  • residenza anagrafica ;
  • composizione del nucleo familiare ;
  • posizione giudiziaria dell'istante su territorio italiano ;
  • possesso di un reddito personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di: euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico; euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico (art.9); 
  • cittadinanza italiana del coniuge (art.5) ;
  • certificato estratto dell'atto di matrimonio (art.5) .

Si chiede, altresì, di voler verificare che le generalità indicate all'atto della domanda (nome, cognome, data e luogo di nascita)  siano PERFETTAMENTE corrispondenti  a quelle indicate nell'atto di nascita e nel documento di identità, nel passaporto e in tutti gli atti rilasciati dalle Autorità italiane, pena l' inammissibilità della domanda.

Nel caso delle richiedenti coniugate che, in base all'ordinamento del proprio Paese, hanno sostituito il proprio cognome con quello del marito, tale evento deve risultare annotato a margine nel certificato di nascita straniero. Qualora l'ordinamento dello Stato straniero non preveda le annotazioni marginali sull'atto di nascita, neanche a seguito di atto propulsivo dell'interessato, si potrà produrre l'atto di matrimonio, dal quale risultino le vicende modificative del cognome originario presente nell'atto di nascita ed il conseguente "allineamento delle nuove generalità".  

Il richiedente cui sia stata riconosciuta lo   status di rifugiato   dalla competente Commissione Territoriale,  in alternativa ai certificati di nascita e penale  potrà produrre quanto segue:

  • atto notorio formato in Tribunale   sostitutivo del certificato di nascita,  in cui si dichiarino le proprie generalità (allegare tale documento alla voce " certificato di nascita " del modulo di domanda on line );
  • atto notorio formato in Tribunale  sostitutivo del certificato penale   in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine (allegare tale documento alla voce  "certificato penale"  del modulo di domanda on line );
  • copia del certificato di riconoscimento della protezione internazionale (allegare tale documento alla voce  "documento generico"  del modulo di domanda on line ).

Quanto sopra non si applica ai titolari di protezione sussidiaria che sono tenuti a presentare la documentazione ordinaria.

Eventuali  cambi di residenza   in corso di procedimento devono essere  tempestivamente comunicati  all'Ufficio Cittadinanza   della    Prefettura di Enna ai seguenti indirizzi: immigrazione.pref_enna@interno.it o protocollo.prefen@pec.interno.it .

In caso di rifiuto per incompletezza o irregolarità della domanda, è necessario proporre una  nuova  domanda.  A tal fine si specifica che:

1) la ricevuta del pagamento del contributo di € 250 già versato può essere riutilizzata;

2) il certificato penale del Paese di origine, trascorsi  sei mesi  dalla data di rilascio, è da considerarsi  scaduto  e non può essere riutilizzato.

COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento saranno inviate all'interessato tramite il medesimo portale web utilizzato per l'invio della domanda: il richiedente è pertanto tenuto a custodire con estrema cura le credenziali di accesso al sistema e a monitorare diligentemente l'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell'istanza. Tramite il medesimo portale è anche possibile visualizzare lo stato di avanzamento della propria pratica. Successivamente all'assegnazione del codice K10 o K10/C, l'interessato riceverà apposta comunicazione di convocazione, via mail, per la consegna dei documenti.

Riferimenti normativi:

Legge 5 febbraio 1992, n. 91

D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362

Legge 15 luglio 2009, n. 94

Legge 1 dicembre 2018, n. 132

Dirigente
Dott. Giuseppe SINDONA
Qualifica
VICEPREFETTO
Nome ufficio
Ufficio Cittadinanza - Legalizzazione - Affari di culto - Persone giuridiche - Categorie protette
Responsabile del procedimento
Sig.ra Stefana Ciaccio - Funzionario Economico Finanziario
Ubicazione dell'ufficio
2° Piano
Orari di ricevimento
  • Martedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Mercoledì dalle 15:00 alle 16:00
  • Giovedì dalle 09:00 alle 12:00

Ultimo aggiornamento
Venerdì 20 Settembre 2024, ore 15:17
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