WHITE LIST
Dal 14 agosto 2013 sono entrate in vigore le disposizioni relative all'istituzione delle «white list» previste dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 Serie Generale del 15 luglio 2013.
Si tratta degli elenchi «fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa» operanti nei settori ritenuti a maggiore rischio definiti nel così detto «decreto anticorruzione» (legge n. 190/2012, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», art. 1 comma 53, di recente modificato dall'art. 4 bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40).
L'iscrizione nell'elenco, di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:
- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.