Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, oggi rimodulate dall'art. 4 bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40 nel modo seguente:
- Sezione 1: ESTRAZIONE, FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E MATERIALI INERTI
- Sezione 2: CONFEZIONAMENTO, FORNITURA E TRASPORTO DI CALCESTRUZZO E DI BITUME
- Sezione 3: NOLI A FREDDO DI MACCHINARI
- Sezione 4: FORNITURA DI FERRO LAVORATO
- Sezione 5: NOLI A CALDO
- Sezione 6: AUTOTRASPORTO PER CONTO DI TERZI
- Sezione 7: GUARDIANIA AI CANTIERI
- Sezione 8: SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI
- Sezione 9: RISTORAZIONE, GESTIONE DELLE MENSE E CATERING
- Sezione 10: SERVIZI AMBIENTALI, COMPRESE LE ATTIVITA' DI RACCOLTA, DI TRASPORTO NAZIONALE TRANSFRONTALIERO, ANCHE PER CONTO DI TERZI, DI TRATTAMENTO E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, NONCHE' LE ATTIVITA' DI RISANAMENTO E DI BONIFICA E GLI ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI