Sequestro Veicoli

Dirigente dell'Area - Dott.ssa Rosalia MIRRIONE - Viceprefetto Aggiunto

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Liboria Maria G. Valenti - Funzionario Economico Finanziario
Orari di ricevimento:

  • Martedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Mercoledì dalle 15:00 alle 16:00
  • Giovedì dalle 09:00 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: 2° Piano
Email dell'ufficio:


Telefoni:

Il sequestro del veicolo può avvenire per mancanza della copertura assicurativa (R.C.) e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo. Il ricorso può essere presentato dal conducente o dal proprietario del veicolo al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale relativo alla violazione. Il Prefetto decide entro 90 giorni dal completamento dell'istruttoria. Se il verbale è archiviato viene disposto immediatamente il dissequestro del mezzo. Contro l'ordinanza di rigetto del ricorso può essere proposto ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della stessa.

Chi può fare la richiesta

Chiunque abbia avuto il sequestro del veicolo perchè privo di copertura assicurativa RC (art.193 C.d.S.) e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo.

Cosa fare

Il dissequestro del veicolo, avvenuto a seguito della violazione dell'art.193 del C.d.S., deve essere richiesto al comando che ha disposto il sequestro solo dopo aver effettuato i seguenti pagamenti:

  • pagamento della sanzione registrata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta);
  • pagamento del premio assicurativo (il premio assicurativo deve avere il contratto annuale e il periodo di copertura assicurativa deve essere minimo di sei mesi)

Il dissequestro del veicolo deve essere richiesto dal trasgressore (intestatario del verbale di contestazione) oppure dal proprietario del veicolo.

In caso di rottamazione del veicolo sequestrato l'interessato dovrà farne richiesta al Comando che ha riscontrato l'infrazione entro trenta giorni dalla data della contestazione della violazione . L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. La cauzione versata, decurtata di un quarto, verrà restituita dopo la distruzione del veicolo. Le spese di rottamazione e di custodia verranno addebitate all'interessato.In caso di rottamazione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.

In caso di fermo o sequestro amministrativo il veicolo può essere affidato in custodia al proprietario o al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario abbia un luogo idoneo dove tenerlo. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.

La richiesta, in carta semplice, di affido in custodia deve essere presentata al comando che ha effettuato il sequestro o il fermo. Il trasporto e il deposito sono interamente a carico dell'interessato.

RATEIZZAZIONE

La rateizzazione della sanzione, registrata sul verbale di contestazione, può essere richiesta alla Prefettura con domanda in carta semplice. La domanda (vedi modello A  richiesta di rateizzazione) deve essere accompagnata da un'autocertificazione del richiedente, relativa alla sua situazione economica (vedi modello di autocertificazione stato reddituale o economico).

IMPORTANTE Se entro 60 giorni dalla data di contestazione della violazione non viene presentato ricorso e non viene effettuato il pagamento della sanzione amministrativa la Prefettura ne dispone la confisca.
 

Documentazione richiesta

All'istanza di dissequestro, da presentare in carta libera, nel caso di accertamento della mancanza di copertura assicurativa, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  • ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria, che deve essere effettuata entro 60 giorni dalla notifica o contestazione del verbale;
  • certificato assicurativo del veicolo per almeno 6 mesi dal giorno della richiesta. 
  • Modello A richiesta di rateizzazione
     

Riferimenti normativi:

  • Legge 24.11.1981 n. 689
  • Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art.97 6° comma e art.193 (Nuovo codice della strada)
  • D.P.R. 16.12.1992 n. 495

 

Elenco dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate:

Articolo 1, commi 444, 445, 446, 447, 448, 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 Luglio 1982, n. 571.

Si rende noto ai soggetti indicati nell'articolo 196 del Codice della Strada e ai proprietari dei veicoli sottoposti a sequestro/fermo amministrativo (con eccezione dei veicoli già confiscati in via definitiva e non ancora ritirati dalla competente Agenzia del Demanio), giacenti presso le depositerie autorizzate presenti sul territorio di questa Provincia, di cui al presente elenco, che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, hanno la facoltà di assumerne la custodia, previo il pagamento alla depositeria dell'intero corrispettivo dovuto, e che, ove non si avvalgano di tale facoltà, si procederà all'alienazione del mezzo al custode, anche ai soli fini della rottamazione.

Elenco dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 3 Aprile 2024, ore 15:38
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Circolare ministeriale del 11.2.2008 133.21 KB
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Modello A - richiesta rateizzazione 29 KB