L'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella di pagamento, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre alle maggiorazioni ed alle spese.
Si informa che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art.196 del C.d.S., non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell'art. 1292 del C.C., cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria.
Dirigente: dott.ssa Maria Grazia PEPE
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Grazia PEPE
Addetto: dott. Alessandro RUSSO
Orario di apertura al pubblico: su appuntamento
Telefono: 0183-6899
Indirizzo di posta elettronica: depenalizzazione.pref_imperia@interno.it , alessandro.russo@interno.it
Chi può fare la richiesta:
I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono chiederne l'annullamento nei casi previsti o presentare ricorso.
Cosa fare:
Avverso la cartella esattoriale è ammessa istanza di sgravio (in carta libera) al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica, per i seguenti motivi:
- intervenuto decesso del contravventore (nel qual caso allegare certificato di morte);
- intervenuto pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla data di notifica del relativo verbale (nel qual caso allegare copia del versamento);
- intervenuta archiviazione del verbale con decreto Prefettizio o sentenza del Giudice di Pace (nel qual caso allegare ordinanza di archiviazione);
- intervenuta prescrizione, qualora la cartella esattoriale sia stata notificata oltre i 5 anni dalla data di notifica del verbale (nel qual caso, se la notifica della cartella è avvenuta a mezzo posta, allegare idonea documentazione comprovante la data di avvenuta notifica della stessa);
N.B.: l'istanza va sempre corredata della fotocopia integrale ( fronte retro) di tutte le pagine che compongono la cartella, unitamente alla fotocopia della busta contenente la cartella stessa recante il timbro postale.
In alternativa è possibile presentare ricorso (in carta libera) al Giudice di Pace del territorio in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada, entro 60 giorni dalla notifica della cartella; il ricorso non interrompe i termini per il pagamento qualora non sia esplicitamente richiesto.
Per quanto attiene l'eventuale richiesta di rateizzazione si precisa che questo Ufficio Territoriale del Governo non è titolare del capitolo di bilancio sul quale vengono versati i crediti erariali, pertanto non è possibile, in via amministrativa, provvedere ad alcun provvedimento di dilazione del debito; l'istanza di rateizzazione potrà essere presentata, previ accordi, direttamente al Concessionario per la riscossione Tributi di zona.
N.B.:
- Qualora all'interessato fosse stato notificato un provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati o di iscrizioni di ipoteca sugli immobili, l'eventuale ricorso può essere presentato, entro 30 giorni dalla notifica, ESCLUSIVAMENTE innanzi al Giudice di Pace competente per territorio.
- Per cartelle di pagamento di importo superiore ad euro 15.493,71 il ricorso può essere presentato esclusivamente innanzi al tribunale competente per territorio.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso questo U.T.G. - Ufficio Ruoli.
Si precisa che: qualora alla pagina 2 della cartella "DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI", alla voce " DESCRIZIONE " fosse indicato "POLSTRADA", le informazioni relative al verbale devono essere richieste direttamente al Comando Polizia Stradale che ha elevato il verbale.
Documentazione richiesta:
- Domanda
- Documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento
Riferimenti normativi:
- D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (artt., 203 e 206);
- D.P.R. 16.12.1992, N. 495;
- Legge 24.11.1981, n. 689.