Decreto Legislativo 159/2011 in vigore dal 13 febbraio 2013

La suddetta normativa ha difatti escluso ogni ruolo delle Camere di Commercio al riguardo.

La documentazione antimafia non deve essere richiesta nei seguenti casi (ai sensi dell’art. 83 del D.lgs citato):

1. per i rapporti tra soggetti pubblici, Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Enti ed aziende vigilati dallo Stato o da altro Ente pubblico, nonché concessionari di opere pubbliche; 
per i rapporti tra soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzione di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’art. 67; 
2. per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza; 
3. per la stipulazione od il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale; 
4. per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000 euro.

La certificazione antimafia non va richiesta per i rapporti tra privati e per le verifiche di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

Non saranno, conseguentemente, istruite le istanze che perverranno da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche). In tutti i casi suddetti le richieste erroneamente presentate saranno restituite.

Dai due appositi link è possibile scaricare informazioni specifiche sulle modalità di richiesta e rilascio delle comunicazioni e delle informazioni e la relativa modulistica, nonché il prospetto dei soggetti sui quali deve essere acquisita la certificazione antimafia.


LE RICHIESTE DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA DEVONO ESSERE TRASMESSE ESCLUSIVAMENTE AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ISTITUZIONALE: sicurezza.prefim@pec.interno.it.

Ubicazione dell’Ufficio
Viale Matteotti 147 – primo piano –
18100 IMPERIA
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Dirigente dell’Area: Viceprefetto d.ssa Rosa ABUSSI, 
Personale addetto:
sig.re Marina Caleffi (0183-689387), Lina Orietta Pelussio (Tel. 0183-689406)

Ultimo aggiornamento
Lunedì 27 Maggio 2024, ore 16:03