Il legislatore è intervenuto con la Legge 1.12.2018, n. 132 di conversione del D.L. 4.10.2018, n. 113, introducendo l'art. 26 bis, che ha previsto, per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti esistenti o di nuova costruzione, l'obbligo di predisporre un apposito "Piano di emergenza interna" (PEI) e di fornire ai Prefetti territorialmente competenti i dati necessari per la predisposizione del "Piano di emergenza esterna" (PEE).

Con D.P.C.M. 27 agosto 2021, pubblicato sulla G.U. n. 240 del 7 ottobre 2021, sono state approvate le "linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti", ovvero:

  • gli impianti che effettuano lo stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. aa) del D. lgs. n. 152 del 2006;
  • quelli che svolgono una o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s) del citato Testo Unico Ambientale;
  • i centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste dalla normativa in questione.
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Ultimo aggiornamento
Lunedì 24 Giugno 2024, ore 11:17